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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2251 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Sette Martiri, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gerlando Termini (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t ) che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto, il 27.09.2022, l'avviso di addebito numero
43920220000644957000, avente a oggetto la pretesa di contributi IVS per gli anni 2014-2015, ed eccependo l'intervenuta estinzione del credito, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria inerente la riscossione dei contributi I.V.S. relativi agli anni
2014-2015, per l'importo complessivo di € 4.355,72 richiesti dall' a mezzo di avviso di addebito CP_1
1 n. 439 2022 00006449 57 000, notificato al ricorrente in data 27 settembre 2022. - Conseguentemente e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 439 2022 00006449 57 000, notificato al ricorrente da parte dell' in data 27 settembre 2022 nonché annullare ogni altro eventuale atto ad esso CP_1 consequenziale. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006).
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'avviso di addebito in contestazione, non può trovare accoglimento.
5. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore – rimasta priva di confutazione, da parte del ricorrente – il 5 agosto 2020, è stato notificato al ricorrente una comunicazione di debito (n. 220227615565K4202007) – anch'essa riferita a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015 – e diretta a interrompere i termini prescrizionali.
2 6 tenuto conto che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, ai fini del decorso della prescrizione, i predetti periodi di 129 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di 182 (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021) sono neutri. Quindi, si sottolinea che la norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Ne consegue che all'originario termine di prescrizione dovrà aggiungersi il termine di sospensione previsto dalla legge, sommando 129 giorni. Allo stesso modo, dovrà essere computato (anche in aggiunta al primo) ai fini del calcolo del termine prescrizionale l'ulteriore termine di sospensione previsto (182). Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta dovendo considerare le due sospensioni predette (311 giorni complessivi).
6. considerando il periodo aggiuntivo di cui alle predette disposizioni normative pe ril periodo emergenziale COVID dalla data di scadenza del pagamento dei contributi IVS 2014 e 2015 alla data di notifica dell'atto introduttivo non risulta decorso i l termine di prescrizione quinquennale
7. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in Parte_1
€1.200,00, oltre accessori di legge, nei confronti di . CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Sette Martiri, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gerlando Termini (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore
Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t ) che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto, il 27.09.2022, l'avviso di addebito numero
43920220000644957000, avente a oggetto la pretesa di contributi IVS per gli anni 2014-2015, ed eccependo l'intervenuta estinzione del credito, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria inerente la riscossione dei contributi I.V.S. relativi agli anni
2014-2015, per l'importo complessivo di € 4.355,72 richiesti dall' a mezzo di avviso di addebito CP_1
1 n. 439 2022 00006449 57 000, notificato al ricorrente in data 27 settembre 2022. - Conseguentemente e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 439 2022 00006449 57 000, notificato al ricorrente da parte dell' in data 27 settembre 2022 nonché annullare ogni altro eventuale atto ad esso CP_1 consequenziale. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006).
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'avviso di addebito in contestazione, non può trovare accoglimento.
5. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore – rimasta priva di confutazione, da parte del ricorrente – il 5 agosto 2020, è stato notificato al ricorrente una comunicazione di debito (n. 220227615565K4202007) – anch'essa riferita a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015 – e diretta a interrompere i termini prescrizionali.
2 6 tenuto conto che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, ai fini del decorso della prescrizione, i predetti periodi di 129 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di 182 (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021) sono neutri. Quindi, si sottolinea che la norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Ne consegue che all'originario termine di prescrizione dovrà aggiungersi il termine di sospensione previsto dalla legge, sommando 129 giorni. Allo stesso modo, dovrà essere computato (anche in aggiunta al primo) ai fini del calcolo del termine prescrizionale l'ulteriore termine di sospensione previsto (182). Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta dovendo considerare le due sospensioni predette (311 giorni complessivi).
6. considerando il periodo aggiuntivo di cui alle predette disposizioni normative pe ril periodo emergenziale COVID dalla data di scadenza del pagamento dei contributi IVS 2014 e 2015 alla data di notifica dell'atto introduttivo non risulta decorso i l termine di prescrizione quinquennale
7. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in Parte_1
€1.200,00, oltre accessori di legge, nei confronti di . CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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