Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano
appello avverso L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A la sentenza n.27/2024 del
- S E Z I O N E L A V O R O - Tribunale di composta dai magistrati: Perugia-giudice del lavoro- Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente opposizione ad intimazione Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. pagamento [...]
Consigliera Parte_1
Scaduto in data 15 gennaio 2025 il termine di deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.p.C., pubblicando il dispositivo in data 16 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 111 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. TR
22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede Controparte_2 Controparte_3
suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. Controparte_4 [...] giusta procura 4.2022, CP_5 Per_1
177893, Racc. 11776, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Matteotti n. 73 presso lo studio dell'Avv. Anna Paradiso del Foro di Viterbo
– che lo Email_1 CodiceFiscale_1
r u ritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l'apposizione della firma nella busta telematica contenente l'atto di appello, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma C.p.C.
- appellante -
c o n t r o
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Lo Scalone n. 14/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bacchi (CF:
del Foro di CodiceFiscale_3 Email_2
Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Perugia, Via Baglioni 36, giusta delega in calce al ricorso di primo grado.
-appellato-
1
, con sede lega-le in Roma, Controparte_7
Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Di Cato, Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi– in virtù di procura generale alle liti N. 37590 del 23.1.2023 per atto Notaio Persona_2 di– ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto medesimo in Perugia, Via Canali 1
- appellato - AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.27/2024 del Tribunale di Perugia -giudice del lavoro pubblicata il 30 gennaio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza n. 27 pubblicata il 30 gennaio 2024 il giudice del lavoro di Perugia accolse parzialmente l'opposizione che aveva proposto Controparte_6 Parte avverso l'atto di intimazione di pagamento ricevuto da parte di e relativo, per quanto di competenza dell'adito giudice, alla contribuzione previdenziale già fatta oggetto di precedenti avvisi di addebito , per l'importo CP_7 complessivo di € 231.657,74. Per quanto di residuo interesse nel presente grado, in sede di opposizione il debitore aveva contestato la maturata prescrizione del credito ed il CP_7
Tribunale ritenne, nel doveroso rispetto dei requisiti allegatori di cui all'art. 414 C.p.C., tale eccezione ritualmente formulata con esclusivo riguardo al periodo di tempo successivo alla notifica degli avvisi di addebito. In tale ambito, in particolare, il Tribunale osservò che il decorso del termine prescrizionale quinquennale dopo la notifica degli avvisi di addebito risultava essere stato interrotto- prima dell'atto di intimazione impugnato, notificato il 9 novembre 2021- tramite il riconoscimento di debito operato dal con le CP_6 istanze di rateizzazione accolte dall'agente per la riscossione, in data 5.11.2015, Parte prima e 3.1.2018 poi, per come documentate in atti da parte di . A tale fine considerò che la notifica degli avvisi riportati nell'intimazione di pagamento nei casi più risalenti si era perfezionata sin dal 10.1.2012, ma al contempo che doveva tenersi in conto la sospensione disposta, nei periodi 23.2
– 30.6.2020 e 31.12.2020 – 30.6.2021 dal combinato disposto degli artt. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Secondo il Tribunale, però, dovevano ritenersi fare eccezione i soli avvisi di addebito più recenti, n.ri 38020150002476932000, 38020150002570740000,
2 38020150002584787000 e 38020150002597933000, notificati il 29.12.2015, non compresi nelle istanze di rateizzazione e per i quali il decorso del termine di prescrizione non risultava diversamente interrotto prima del 9.11.2021, data in cui era avvenuta la notifica dell'intimazione gravata. Conseguentemente il primo giudice dichiarò estinti per intervenuta prescrizione i crediti vantati dall' ed indicati nell'intimazione di pagamento in CP_7 contestazione ai nn. 38020150002476932000, 38020150002570740000, 38020150002584787000 e 38020150002597933000, respingendo nel resto il ricorso e compensando le spese di lite tra le parti nella misura di 1/5 con condanna dell'opponente a rifonderne alle parti resistenti la residua porzione. Contro la sentenza ha proposto appello parziale TR
, così come sopra rappresentata e difesa, chiedendone la parziale
[...] riforma nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione di alcune partite di debito: secondo l'appellante, infatti, anche le somme degli avvisi di addebito per i quali il Tribunale aveva escluso l'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale successivi alla notifica dei titoli stessi dovevano ritenersi fatte oggetto di ricognizione di debito da parte di CP_6 sebbene non ricomprese nelle due richieste di rateizzazione presentate dal debitore e valorizzate dal Tribunale ai fini interruttivi della prescrizione. Fissata l'udienza di discussione orale della causa si è costituito CP_7 rimettendosi alla decisione della Corte. L'appellato si costituì limitandosi a rappresentare e documentare di CP_6 avere nel frattempo avanzato all' TR dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197. All'udienza del 6 dicembre 2023, di conseguenza, questa Corte ha sospeso il giudizio, ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge citata. Parte Con istanza depositata in data 13 maggio 2024 ha richiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio in ragione del fatto che il debitore risultava non avere provveduto al pagamento delle rate, tanto che la TR
aveva revocato il beneficio della “rottamazione”.
[...]
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio per il giorno 13 novembre 2024, il difensore dell'appellante con istanza depositata il 4 novembre 2024 ha chiesto che la discussione orale fosse sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter C.p.C.. La Corte ha provveduto in tal senso assegnando termine per il deposito delle note scritte alle parti per la diversa data del 15 gennaio 2025. Tutte le parti hanno depositato nel detto termine proprie note scritte con le quali si sono riportate alle conclusioni riportate negli atti di costituzione. La difesa dell'appellato – che nulla aveva dedotto nella propria CP_6 memoria di costituzione all'infuori della richiesta di sospensione- ha chiesto nelle
3 note “il rigetto di ogni avversa istanza e domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata”.
Scaduto il termine e lette le note questa Corte ha definito il giudizio pubblicando in data 16 gennaio 2025 il dispositivo che ora è riprodotto in calce alla motivazione che lo sorregge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.E' circostanza pacifica che il debitore opponente non abbia Controparte_6 provveduto a dare seguito alla istanza di definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 231 e seguenti della legge n. 197/ 2022, ciò che impone la definizione nel merito della proposta opposizione, già decisa dal Tribunale, alla luce Parte dell'impugnazione svolta da .
2.Non avendo proposto impugnazione avverso la pronuncia dl CP_6
Tribunale nella parte al medesimo sfavorevole è ormai incontrovertibile che non siano prescritti i crediti individuati già dal Tribunale come tali. CP_7
3.L'appello parziale svolto dall' con riguardo ai residui crediti è CP_1 CP_7 fondato e merita accoglimento. Corrisponde al vero, in particolare, quanto dedotto dall'appellante e cioè che Parte dalla documentazione prodotta da già in primo grado, ed in particolare dagli estratti di ruolo relativi a ciascuno degli avvisi di addebito riportati nell'atto di Parte intimazione da ultimo opposto dal debitore ( doc. n. 5 , segnatamente alle pagine da 100 a 107), mai contestati dall'opponente, anche le poste di debito di cui ai residui quattro avvisi per i quali il Tribunale dichiarò la prescrizione maturata successivamente alla loro notifica erano state in parte ridotte in conseguenza di parziali pagamenti da parte dello stesso debitore. Nei corrispondenti estratti di ruolo ( elaborati in data appena successiva all'intimazione di pagamento), inoltre, risulta la medesima annotazione evidenziata anche negli altri estratti di ruolo ( “presenza rateazione SI” ) e cioè che si tratta di poste oggetto di rateizzazione. Dinanzi a tale documentazione, certamene costituente, quanto meno, un principio di prova scritta, come appena accennato l'opponente nulla ebbe a contestare in contrario. Ritiene allora la Corte ammissibile in sede di appello l'offerta di produzione, a opera dell'appellante, della ulteriore documentazione attestante i corrispondenti Parte versamenti parziali del debitore quietanziati da parte ( doc. n.
3-6 dell'appellante nel grado) che semplicemente confermano quanto già riportato nei detti estratti di ruolo. Da tale documentazione, certamente indispensabile ai fini del giudizio, emerge come i versamenti parziali siano sati eseguiti nel tempo, dopo la notifica degli avvisi, a scadenze periodiche fisse, ciò che conferma trattarsi di una titolata Parte rateizzazione accettata da parte .
4 Anche per gli avvisi di addebito esclusi dal Tribunale, notificati in data 29 dicembre 2015, di conseguenza, all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 9 novembre 2021- che anche a tali avvisi faceva riferimento- la prescrizione quinquennale non può ritenersi maturata per essere il termine quinquennale stato di fatto interrotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c., dal comportamento tenuto dal debitore, oggettivamente incompatibile con la contestazione del debito stesso, nel caso di specie da ravvisarsi nell'esecuzione di titolati versamenti parziali rateizzati( in tal senso Cass., sez. VI-III, 29555/10 già richiamata dal Tribunale), come tali accettati dall'agente per la riscossione. 4.In definitiva- esclusa la maturata prescrizione anche per gli avvisi n.ri 38020150002476932000, 38020150002570740000, 38020150002584787000 e 38020150002597933000, l'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da va integralmente respinta ed in tal senso e misura va riformata CP_6 parzialmente la sentenza del Tribunale. 5.A ciò consegue a carico dell'appellato l'onere di rifondere per intero CP_6 Parte le spese processuali sostenute tanto da quanto da per entrambi i gradi CP_7 del giudizio, così come liquidate in dispositivo, in ragione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio cartolare tra le parti, accoglie l'appello proposto da ed, in parziale riforma della sentenza n. TR
27 / 2023 del giudice del lavoro di Perugia, respinge integralmente il ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento proposto da . Controparte_6
Dichiara tenuto e condanna l'appellato a rifondere le spese del doppio CP_6 Parte grado di giudizio sostenute dall'appellante e dall'appellato , così CP_7 liquidate:
- quanto al primo grado in €.4.250,00 per compenso professionale, cui aggiungere per entrambe le parti rimborso spese generali nella misura del 15%, Parte oltre a CPA ed IVA quanto all'appellata ;
-quanto al presente grado di giudizio in €. 5.000,00 per compenso professionale, cui aggiungere per entrambe le parti rimborso spese generali nella misura del Parte 15%, oltre a CPA ed IVA quanto all'appellata . Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dr. Vincenzo Pio Baldi
La consigliera est.
Dr.ssa Simonetta Liscio
5