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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 1689/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Paradiso) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola;
osserva
deduce l'illegittimità del provvedimento del 05.05.2021 con il Parte_1 quale l' ha disconosciuto lo svolgimento di giornate di lavoro agricolo CP_1 effettuate negli anni dal 2016 al 2019 da essa ricorrente. Al riguardo, espone: di avere lavorato, in forza di regolare contratto, per il numero di giorni indicato in ricorso, percependo la relativa retribuzione, alle dipendenze dell'azienda agricola “Lu RC di con sede CP_2 legale in Vittoria, C.da Torrevecchia;
di avere svolto l'attività di bracciante agricolo con le mansioni di addetto alla piantagione, alla raccolta, al carico e scarico di ortaggi (fagiolini, melanzane) sui fondi siti in Vittoria, C.da
Torrevecchia; di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 13.00 (con pausa pranzo dalla ore 13.00 alle ore 14.00) e dalle ore 14.00 alle 17.00; di essere stato regolarmente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli relativi agli anni in questione;
di avere presentato rituale domanda di disoccupazione agricola relativa a tali anni;
che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria per gli anni 2018 e 2019, disposto con la pubblicazione degli elenchi annuali, è illegittimo anzitutto per carente indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto ad esso sottese;
di avere diritto alla pretesa indennità di disoccupazione, sussistendo tutti i presupposti a tal fine occorrenti, avendo – in particolare – effettivamente lavorato per il necessario numero di giorni. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- in via principale e nel merito disporre l'annullamento del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle giornate di lavoro prestate in Parte_1 agricoltura negli anni 2016-2017-208 e 2019 ordinando a parte resistente l'immediato reinserimento della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli … ed il riconoscimento delle stesse prestazioni ai fini della tutela previdenziale, con conseguente condanna dell' all'adozione delle conseguenti CP_1 determinazioni ed alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed alle prestazioni collegate, oltre interessi legali.”. L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
Va in primo luogo disatteso il motivo di ricorso facente leva sul dedotto difetto di motivazione, potendo l'ente previdenziale legittimamente disconoscere l'esistenza del rapporto lavorativo a fronte dell'onere probatorio gravante, per contro, in capo al lavoratore interessato. In particolare, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, come nel caso di specie), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.; ciò in quanto l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., tra le altre, Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Del resto, anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585). Di conseguenza, “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni in discorso ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. In tale ambito, dunque, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr. Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877). La produzione dell'iscrizione nell'elenco, in breve, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877). Ciò premesso, si osserva che, a seguito di indagini svolte dall' CP
, l'istituto resistente ha ritenuto fittizi numerosi rapporti lavorativi agricoli
[...] intrattenuti con la ditta “Lu RC nel periodo in questione, essendo stata evidenziata una assai vistosa sproporzione tra i presunti ricavi ottenuti ed i costi asseritamente sostenuti dalla ditta. Soccorrono, a tal riguardo, le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti di tale ditta, consacrati in apposito verbale e confermate in sede testimoniale dagli ispettori e . Persona_1 Persona_2
Alla stregua dei richiamati accertamenti, più specificamente, deve rilevarsi quanto segue: dall'esame delle registrazioni nella CCIAA e nell'anagrafe tributaria, nonché dagli archivi , gli ispettori hanno verificato che l'azienda agricola “Lu CP_1
RC è stata costituita il 15/03/1995 in Vittoria (RG) e registrata dal 14/05/1997 c/o la CCIAA del Sud Est Sicilia nella sezione ordinaria con la qualifica di “Piccolo imprenditore (sezione speciale) coltivatore diretto” per la
“coltivazione di ortaggi e fiori”; tale ditta ha aperto una posizione in qualità di datore di lavoro agricolo assuntore di manodopera a tempo determinato con fondi ubicati in agro Vittoria;
tali fondi risultano tutti acquisiti in affitto dalla locatrice , in CP_4 virtù di contratto stipulato il 27/05/2011, ove si prevede un corrispettivo di € 25.000,00; i terreni in questione sono stati dichiarati all' soltanto in data CP_1
5/08/2019; prima di tale data, l'azienda “Lu RC ha operato senza dichiarare la disponibilità di terreni;
pur non avendo il HE (sebbene ritualmente richiesto) mai prodotto alcun titolo di possesso in ordine ai terreni posseduti, gli ispettori verbalizzanti, ciò nonostante, attraverso l'esame delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, hanno potuto rilevare l'esistenza del citato contratto d'affitto, stipulato nel 2011 e con scadenza al 2021; la (formale locatrice dei terreni), registrata alla CCIA come CP_4 esercente l'attività “lavori generali di costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, è nella completa disponibilità di Controparte_5 coniuge convivente di CP_2
a seguito di sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2019, gli ispettori hanno accertato che i summenzionati terreni risultavano completamente incolti e il capannone ivi esistente presentava una copertura (tetto) fortemente danneggiata (verosimilmente a causa di eventi atmosferici avversi) e comunque in pessimo stato di conservazione;
non è stata inoltre rilevata la presenza di operai intenti a lavorare;
la ditta Lu HE fino al 30/06/2019 è quasi del tutto inadempiente rispetto all'obbligo di versare i contributi con regolarità; ove avesse realmente svolto la propria attività, l'azienda in parola avrebbe comunque operato in condizioni di evidente antieconomicità, come ammesso dal medesimo titolare della stessa (cfr. dichiarazioni spontaneamente fornite in data 22 ottobre 2019) il quale ha dichiarato: “…nei restanti 10 ettari ci sono agrumeti per 4 ettari e poi boschi;
negli agrumeti si produce e si raccoglie ma non si riesce a venderli avendo un guadagno insufficiente...”; “…non ho fatture di acquisto di seminativo in quanto avendo ultimamente difficoltà economiche ho un fornitore con cui faccio uno scambio tra seminativo e merce, lo stesso per le cassette. Questo dal 2014….”; le fatture prodotte dall'azienda per gli anni di cui si discute appaiono non coerenti con l'attività dichiarata dal titolare, atteso che: nell'anno 2014 (eccezion fatta per modestissimi quantitativi di prodotti per l'agricoltura), le fatture riguardano pressochè tutte l'acquisto di carburanti, tranne una fattura di certo rilievo emessa dalla CI (facente capo alla moglie del CP_4
HE); in relazione agli anni successivi, l'azienda continua a dichiarare costi rilevanti per retribuzioni, contribuzioni e canoni d'affitto senza alcun ritorno economico documentato se non quello derivante dalla vendita di beni e oggetti non coerenti con l'attività agricola;
in relazione all'anno 2015 vengono in considerazione fatture di vendita di prodotti agricoli inviati ad un commerciante di prodotti ortofrutticoli di Verona, per un importo esiguo e comunque non tale da giustificare l'attività e l'impegno economico dichiarato;
in relazione all'anno 2018 rilevano fatture riguardanti servizi svolti presso abitazioni di privati per un complessivo importo di circa € 3.000,00; il HE (pur obbligato ai sensi della legge n. 205/2017, a corrispondere la retribuzione attraverso la mediazione di un istituto bancario o di un ufficio postale) non ha offerto prove documentali atte a dimostrare l'avvenuto versamento delle retribuzioni;
il medesimo, inoltre, avrebbe sostenuto nel corso degli anni un consistente impegno economico (€ 328.104,00 per retribuzioni, € 183.000,00 per canoni d'affitto ed € 64.346,00 per contributi, oltre oneri fiscali) a fronte di una produzione documentata di valore proporzionalmente irrisorio (nel 2014 € 20.000,00 circa per prodotti agricoli, nel 2015 € 20.000,00 circa per prodotti agricoli, nel 2016 € 3.200,00 circa per prodotti non agricoli, nel 2017 € 3.300,00 circa per prodotti non agricoli, e nel 2018 € 3.660,00 circa per servizi a privati, mentre in relazione all'anno 2019 il HE non è stato in grado di esibire alcuna specifica documentazione). Le circostanze evincibili dal verbale ispettivo in atti come sopra sintetizzate (interamente confermate dagli ispettori verbalizzanti, sentiti in qualità di testi durante la fase istruttoria del giudizio) autorizzano a ritenere che i rapporti lavorativi dipendenti denunziati dalla presunta datrice di lavoro non siano mai venuti in essere ovvero abbiano assunto caratteri (quanto a consistenza oraria e onerosità) ben diversi da quelli denunziati. Dinanzi ad un quadro probatorio talmente significativo, sarebbe stato onere dell'interessata dimostrare in maniera puntuale e rigorosa l'esistenza e la durata effettiva dell'invocato rapporto lavorativo alle dipendenze del HE. Non può ritenersi, in particolare, che l'onere probatorio gravante sull'odierna ricorrente sia stato adeguatamente assolto tramite l'assunzione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Il primo ha dichiarato di non conoscere la ricorrente, soggiungendo di avere instaurato nei confronti dell' analoga controversia “ … per il rapporto di CP_1 lavoro presso la ditta HE”. Il teste , da parte sua, ha interamente confermato i capitoli Tes_2 dell'articolato di prova dedotto in ricorso, precisando tuttavia: di avere lavorato alle dipendenze del HE dal 2016 al 2020; che la ricorrente era per lo più addetta alla sistemazione della merce;
di non poter riferire con precisione il numero di giornate lavorative svolte dalla ricorrente (“perché a volte la vedevo a volte no”); di non sapere se la ricorrente abbia svolto o meno il numero di giornate lavorative descritto in seno al ricorso. Alla stregua degli acquisiti elementi di giudizio, in conclusione, non potendo ritenersi sufficientemente dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso per il numero di giornate ivi indicato, le pretese attrici vanno rigettate. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, avendo parte ricorrente reso specifica dichiarazione circa la consistenza del proprio reddito.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali. Ragusa, 2 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL AV
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 1689/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Paradiso) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola;
osserva
deduce l'illegittimità del provvedimento del 05.05.2021 con il Parte_1 quale l' ha disconosciuto lo svolgimento di giornate di lavoro agricolo CP_1 effettuate negli anni dal 2016 al 2019 da essa ricorrente. Al riguardo, espone: di avere lavorato, in forza di regolare contratto, per il numero di giorni indicato in ricorso, percependo la relativa retribuzione, alle dipendenze dell'azienda agricola “Lu RC di con sede CP_2 legale in Vittoria, C.da Torrevecchia;
di avere svolto l'attività di bracciante agricolo con le mansioni di addetto alla piantagione, alla raccolta, al carico e scarico di ortaggi (fagiolini, melanzane) sui fondi siti in Vittoria, C.da
Torrevecchia; di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 13.00 (con pausa pranzo dalla ore 13.00 alle ore 14.00) e dalle ore 14.00 alle 17.00; di essere stato regolarmente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli relativi agli anni in questione;
di avere presentato rituale domanda di disoccupazione agricola relativa a tali anni;
che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Vittoria per gli anni 2018 e 2019, disposto con la pubblicazione degli elenchi annuali, è illegittimo anzitutto per carente indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto ad esso sottese;
di avere diritto alla pretesa indennità di disoccupazione, sussistendo tutti i presupposti a tal fine occorrenti, avendo – in particolare – effettivamente lavorato per il necessario numero di giorni. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “- in via principale e nel merito disporre l'annullamento del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle giornate di lavoro prestate in Parte_1 agricoltura negli anni 2016-2017-208 e 2019 ordinando a parte resistente l'immediato reinserimento della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli … ed il riconoscimento delle stesse prestazioni ai fini della tutela previdenziale, con conseguente condanna dell' all'adozione delle conseguenti CP_1 determinazioni ed alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed alle prestazioni collegate, oltre interessi legali.”. L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
Va in primo luogo disatteso il motivo di ricorso facente leva sul dedotto difetto di motivazione, potendo l'ente previdenziale legittimamente disconoscere l'esistenza del rapporto lavorativo a fronte dell'onere probatorio gravante, per contro, in capo al lavoratore interessato. In particolare, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, come nel caso di specie), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.; ciò in quanto l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., tra le altre, Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Del resto, anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585). Di conseguenza, “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni in discorso ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. In tale ambito, dunque, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr. Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877). La produzione dell'iscrizione nell'elenco, in breve, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877). Ciò premesso, si osserva che, a seguito di indagini svolte dall' CP
, l'istituto resistente ha ritenuto fittizi numerosi rapporti lavorativi agricoli
[...] intrattenuti con la ditta “Lu RC nel periodo in questione, essendo stata evidenziata una assai vistosa sproporzione tra i presunti ricavi ottenuti ed i costi asseritamente sostenuti dalla ditta. Soccorrono, a tal riguardo, le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti di tale ditta, consacrati in apposito verbale e confermate in sede testimoniale dagli ispettori e . Persona_1 Persona_2
Alla stregua dei richiamati accertamenti, più specificamente, deve rilevarsi quanto segue: dall'esame delle registrazioni nella CCIAA e nell'anagrafe tributaria, nonché dagli archivi , gli ispettori hanno verificato che l'azienda agricola “Lu CP_1
RC è stata costituita il 15/03/1995 in Vittoria (RG) e registrata dal 14/05/1997 c/o la CCIAA del Sud Est Sicilia nella sezione ordinaria con la qualifica di “Piccolo imprenditore (sezione speciale) coltivatore diretto” per la
“coltivazione di ortaggi e fiori”; tale ditta ha aperto una posizione in qualità di datore di lavoro agricolo assuntore di manodopera a tempo determinato con fondi ubicati in agro Vittoria;
tali fondi risultano tutti acquisiti in affitto dalla locatrice , in CP_4 virtù di contratto stipulato il 27/05/2011, ove si prevede un corrispettivo di € 25.000,00; i terreni in questione sono stati dichiarati all' soltanto in data CP_1
5/08/2019; prima di tale data, l'azienda “Lu RC ha operato senza dichiarare la disponibilità di terreni;
pur non avendo il HE (sebbene ritualmente richiesto) mai prodotto alcun titolo di possesso in ordine ai terreni posseduti, gli ispettori verbalizzanti, ciò nonostante, attraverso l'esame delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, hanno potuto rilevare l'esistenza del citato contratto d'affitto, stipulato nel 2011 e con scadenza al 2021; la (formale locatrice dei terreni), registrata alla CCIA come CP_4 esercente l'attività “lavori generali di costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, è nella completa disponibilità di Controparte_5 coniuge convivente di CP_2
a seguito di sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2019, gli ispettori hanno accertato che i summenzionati terreni risultavano completamente incolti e il capannone ivi esistente presentava una copertura (tetto) fortemente danneggiata (verosimilmente a causa di eventi atmosferici avversi) e comunque in pessimo stato di conservazione;
non è stata inoltre rilevata la presenza di operai intenti a lavorare;
la ditta Lu HE fino al 30/06/2019 è quasi del tutto inadempiente rispetto all'obbligo di versare i contributi con regolarità; ove avesse realmente svolto la propria attività, l'azienda in parola avrebbe comunque operato in condizioni di evidente antieconomicità, come ammesso dal medesimo titolare della stessa (cfr. dichiarazioni spontaneamente fornite in data 22 ottobre 2019) il quale ha dichiarato: “…nei restanti 10 ettari ci sono agrumeti per 4 ettari e poi boschi;
negli agrumeti si produce e si raccoglie ma non si riesce a venderli avendo un guadagno insufficiente...”; “…non ho fatture di acquisto di seminativo in quanto avendo ultimamente difficoltà economiche ho un fornitore con cui faccio uno scambio tra seminativo e merce, lo stesso per le cassette. Questo dal 2014….”; le fatture prodotte dall'azienda per gli anni di cui si discute appaiono non coerenti con l'attività dichiarata dal titolare, atteso che: nell'anno 2014 (eccezion fatta per modestissimi quantitativi di prodotti per l'agricoltura), le fatture riguardano pressochè tutte l'acquisto di carburanti, tranne una fattura di certo rilievo emessa dalla CI (facente capo alla moglie del CP_4
HE); in relazione agli anni successivi, l'azienda continua a dichiarare costi rilevanti per retribuzioni, contribuzioni e canoni d'affitto senza alcun ritorno economico documentato se non quello derivante dalla vendita di beni e oggetti non coerenti con l'attività agricola;
in relazione all'anno 2015 vengono in considerazione fatture di vendita di prodotti agricoli inviati ad un commerciante di prodotti ortofrutticoli di Verona, per un importo esiguo e comunque non tale da giustificare l'attività e l'impegno economico dichiarato;
in relazione all'anno 2018 rilevano fatture riguardanti servizi svolti presso abitazioni di privati per un complessivo importo di circa € 3.000,00; il HE (pur obbligato ai sensi della legge n. 205/2017, a corrispondere la retribuzione attraverso la mediazione di un istituto bancario o di un ufficio postale) non ha offerto prove documentali atte a dimostrare l'avvenuto versamento delle retribuzioni;
il medesimo, inoltre, avrebbe sostenuto nel corso degli anni un consistente impegno economico (€ 328.104,00 per retribuzioni, € 183.000,00 per canoni d'affitto ed € 64.346,00 per contributi, oltre oneri fiscali) a fronte di una produzione documentata di valore proporzionalmente irrisorio (nel 2014 € 20.000,00 circa per prodotti agricoli, nel 2015 € 20.000,00 circa per prodotti agricoli, nel 2016 € 3.200,00 circa per prodotti non agricoli, nel 2017 € 3.300,00 circa per prodotti non agricoli, e nel 2018 € 3.660,00 circa per servizi a privati, mentre in relazione all'anno 2019 il HE non è stato in grado di esibire alcuna specifica documentazione). Le circostanze evincibili dal verbale ispettivo in atti come sopra sintetizzate (interamente confermate dagli ispettori verbalizzanti, sentiti in qualità di testi durante la fase istruttoria del giudizio) autorizzano a ritenere che i rapporti lavorativi dipendenti denunziati dalla presunta datrice di lavoro non siano mai venuti in essere ovvero abbiano assunto caratteri (quanto a consistenza oraria e onerosità) ben diversi da quelli denunziati. Dinanzi ad un quadro probatorio talmente significativo, sarebbe stato onere dell'interessata dimostrare in maniera puntuale e rigorosa l'esistenza e la durata effettiva dell'invocato rapporto lavorativo alle dipendenze del HE. Non può ritenersi, in particolare, che l'onere probatorio gravante sull'odierna ricorrente sia stato adeguatamente assolto tramite l'assunzione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Il primo ha dichiarato di non conoscere la ricorrente, soggiungendo di avere instaurato nei confronti dell' analoga controversia “ … per il rapporto di CP_1 lavoro presso la ditta HE”. Il teste , da parte sua, ha interamente confermato i capitoli Tes_2 dell'articolato di prova dedotto in ricorso, precisando tuttavia: di avere lavorato alle dipendenze del HE dal 2016 al 2020; che la ricorrente era per lo più addetta alla sistemazione della merce;
di non poter riferire con precisione il numero di giornate lavorative svolte dalla ricorrente (“perché a volte la vedevo a volte no”); di non sapere se la ricorrente abbia svolto o meno il numero di giornate lavorative descritto in seno al ricorso. Alla stregua degli acquisiti elementi di giudizio, in conclusione, non potendo ritenersi sufficientemente dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso per il numero di giornate ivi indicato, le pretese attrici vanno rigettate. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, avendo parte ricorrente reso specifica dichiarazione circa la consistenza del proprio reddito.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali. Ragusa, 2 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL AV
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)