Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026REG.PROV.COLL.
N. 09531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9531 del 2023, proposto dalla signora DA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 6238/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. GO De RL e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora DA RA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione del Comune di Napoli, del 21 aprile 2021.
2. L’appellante è proprietaria di un immobile ad uso abitativo sito in Napoli, alla via Alabardieri, n. 32 con un balcone affacciato sul lastrico di copertura di immobile adiacente.
Il balcone veniva esteso con una struttura piana dalle dimensioni di circa mt. 3,00 x 5,00, costituita da profilati in ferro e doghe in polimero estruso, in guisa da formare una pedana rialzata di mt. 1,00, in appoggio sul predetto lastrico con ritti metallici, e cinta da ringhiera in ferro.
A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale veniva disposto il sequestro della struttura ed il Comune, qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia, ne ordinava la demolizione perché effettuato senza titolo edilizio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che l’intervento effettuato non rientrasse nell’edilizia libera, e che pertanto non potesse applicarsi una sanzione pecuniaria. Venivano respinte anche le censure procedimentali sulla mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e sulla carenza di istruttoria.
4. L’appello è affidato a un unico motivo di ricorso articolato in più punti.
4.1. Innanzitutto viene ribadito che l’intervento contestato rientra nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/2001, in particolare della lettera e- quinquies rifacendosi in merito alla relazione tecnica di parte.
4.2. Andava verificata la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria poiché occorreva procedere a un’accurata ponderazione degli interessi in gioco, nonché condurre una più approfondita istruttoria sulla concreta possibilità di demolire l’abuso senza creare danni irreversibili anche alle opere conformi e risalenti a prima del 1967.
4.3. Sussisteva anche il difetto di istruttoria dal momento che non è stata individuata correttamente la natura dell’intervento edilizio.
4.4. Viene anche contestata la motivazione sulla necessita di irrogare una sanzione demolitoria poiché manca la comparazione tra l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato.
4.5. Infine viene ribadita la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per consentire un corretto contraddittorio procedimentale.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo non merita accoglimento perché l’intervento realizzato non rientra nell’ambito dell’edilizia libera poiché esso consiste in una struttura piana di 15,00 mq, realizzata in ampliamento a uno sporto balcone preesistente con suo permanente ampliamento. Oltretutto si tratta di una struttura poggia con ritti in ferro su un lastrico solare di proprietà aliena e che quindi coinvolge la proprietà di terzi e non può certo classificarsi come "elementi di arredo delle
aree pertinenziali" di cui alla lettera e- quinquies dell’art. 6 d.P.R. 380/2001.
6.2. La natura dell’intervento richiedeva l’emanazione di un permesso di costruire cosicchè la sanzione demolitoria è stata correttamente disposta. La valutazione circa la possibilità di dare corso all'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire di talché tale profilo non influisce sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. L’applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria presuppone la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio. Inoltre tale facoltà di sostituzione di cui all’art. 34 d.P.R. 380/2001 è applicabile solamente agli abusi che sostanziano parziale difformità dal titolo abilitativo, circostanza che non si verifica nel caso di specie.
6.3. Non sussiste alcun difetto di istruttoria in quanto il Comune ha qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lett. d, d.P.R. 380/2001 come è dato leggere nel corpo del provvedimento impugnato. L’intervento realizzato, infatti, modifica la sagoma, i prospetti e le superfici.
6.4. L’illecito edilizio anche risalente non richiede alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato che rileva solo in caso di provvedimenti emessi in autotutela. Sul punto ormai l’orientamento prevalente da sempre esistito in giurisprudenza è stato reso diritto vivente dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9/2017.
6.5. La comunicazione di avvio del procedimento è ininfluente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 trattandosi di atto vincolato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
GO De RL, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De RL | Marco PA |
IL SEGRETARIO