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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
n.2799 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. BARONI ALBERTO presso cui elettivamente domicilia in VIA
CADUTI DELLE REGGIANE 17 42122 RE MI
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv.BELTRAMI STEFANO presso cui elettivamente domicilia inVIA SA DI
52 46019 VIADANA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data, che si riporta: “ 1) affido condiviso del minore
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) visite padre- Per_1
1 2
figlio come da punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso;
3) assegno di mantenimento del figlio a carico del padre pari a 450,00 euro mensili , da versarsi alla ricorrente entro il giorno
15 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024; assegno unico al 100% alla ricorrente;
4) spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver avuto una relazione con il resistente dalla quale è nato il figlio , in data 13.3.2014, ha chiesto adottarsi i Per_1 provvedimenti relativi all'affido , al collocamento e al mantenimento del minore, essendo venuta meno la relazione tra le parti.
Si è costituito il resistente opponendosi alla richieste economiche della ricorrente , ritenute eccessive.
All'udienza del 24/10/2025 davanti al giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda può essere accolta.
Ritiene il Tribunale di poter recepire gli accordi delle parti sopra riportati perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio alle condizioni concordate riportate nelle conclusioni e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott.Massimo De Luca
2
n.2799 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. BARONI ALBERTO presso cui elettivamente domicilia in VIA
CADUTI DELLE REGGIANE 17 42122 RE MI
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv.BELTRAMI STEFANO presso cui elettivamente domicilia inVIA SA DI
52 46019 VIADANA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data, che si riporta: “ 1) affido condiviso del minore
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) visite padre- Per_1
1 2
figlio come da punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso;
3) assegno di mantenimento del figlio a carico del padre pari a 450,00 euro mensili , da versarsi alla ricorrente entro il giorno
15 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 28.5.2024; assegno unico al 100% alla ricorrente;
4) spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver avuto una relazione con il resistente dalla quale è nato il figlio , in data 13.3.2014, ha chiesto adottarsi i Per_1 provvedimenti relativi all'affido , al collocamento e al mantenimento del minore, essendo venuta meno la relazione tra le parti.
Si è costituito il resistente opponendosi alla richieste economiche della ricorrente , ritenute eccessive.
All'udienza del 24/10/2025 davanti al giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda può essere accolta.
Ritiene il Tribunale di poter recepire gli accordi delle parti sopra riportati perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto al figlio alle condizioni concordate riportate nelle conclusioni e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott.Massimo De Luca
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