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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4673/2024 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Dario Mezzacapo, presso il cui studio, sito in Casaluce, alla via Dante n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariafranca Palagano, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cesare
Rossaroll n 70, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Susanna Cenerini, Lucia
MA e TI DI
APPELLATO
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 6.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Parte appellante, impugnando tempestivamente la sentenza n. 1818/2024, pubblicata il
21.5.2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, ha censurato la pronuncia di primo grado per essere il giudice onorario incorso in violazione di legge e, in specie, degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., avendo lo stesso compensato le spese del primo grado di giudizio omettendo di specificarne le ragioni.
Si costituiva l'appellata che deduceva che l'atto di appello era stato Controparte_1
notificato erroneamente all'avv. , il quale non aveva avuto alcun ruolo Controparte_3
nel giudizio di primo grado. Contestando poi la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del proposto gravame, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì il , il quale contestava l'erronea dichiarazione Controparte_2
della propria contumacia da parte del Giudice di Pace atteso che era stata ritualmente trasmessa a mezzo PEC regolare comparsa di costituzione. Concludeva per la conferma della sentenza gravata nella parte in cui era stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall'
[...]
sul presupposto che l'atto di appello sia stato notificato ad un Controparte_4
difensore – l'avv. – che non aveva rivestito la qualità di procuratore Controparte_3
nell'ambito del giudizio di primo grado.
In punto di diritto va osservato che “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni)” (cfr. Cass. Sez. 3, 11/10/2024, n. 26544).
L'avvenuta costituzione in appello da parte dell' ha Controparte_4
pertanto realizzato un pieno effetto sanante, sicché alcun dubbio sussiste in ordine alla validità ed ammissibilità del proposto gravame.
In via ulteriormente preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno
(cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, le doglianze sollevate dal in ordine Controparte_2
all'erronea dichiarazione di contumacia pronunciata dal giudice di prime cure alcuna rilevanza assumono in questa sede.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Invero, l'art. 92, comma 2, c.p.c. – anche alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77 del 19.4.2018 – dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione;
in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basa, tra l'altro: a) sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass.,
30.5.2008, n. 14563); b) sulla “fattispecie concreta nel suo complesso”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. 18.12.2007, n.
26673); c) su “motivi di opportunità e di equità”, quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quantomeno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. 23.7.2007, n.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
16205).
In sostanza, il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio appare adottabile unicamente in ipotesi di soccombenza reciproca (e non è il caso di specie), ovvero esplicitando con chiarezza quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che inducono il
Giudicante a provvedere in merito.
Deve altresì ricordarsi che “in tema di spese processuali, il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronunzia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9758 del 10/05/2005,
Rv. 581392)
Ciò debitamente premesso, il Giudice di Pace di Napoli Nord non ha fornito alcuna giustificazione alla propria statuizione di integrale compensazione delle spese di lite, allegando genericamente l'esistenza di “giusti motivi”.
A fronte dell'integrale accoglimento della domanda attorea e dell'assenza di alcun elemento di problematicità o di incertezza di natura interpretativa sulle questioni che hanno condotto all'esito del giudizio di primo grado, in ossequio ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, deve concludersi che non vi era alcuno spazio per una compensazione integrale delle spese di lite.
Deve quindi accogliersi la domanda proposta dall'appellante ed avente ad oggetto il rimborso delle spese processuali della prima fase di giudizio.
In proposito, per altro verso, non versandosi in ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), la delibazione del merito della res controversa spetta al Tribunale.
Orbene, considerando il valore della causa e la sua tipologia, nonché numero e qualità delle attività svolte dal difensore costituito, vanno riconosciuti in favore della parte odierna appellante le spese pari ad € 125,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Il pagamento di tali somme è da porre a carico dell' Controparte_4
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
e del in solido, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, che si era Controparte_2
dichiarato antistatario delle stesse.
Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base dell'oggetto del presente giudizio d'appello, cioè le spese del primo grado di giudizio, così come liquidate.
Da tale scaglione andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' ed Controparte_4
il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite della prima fase di giudizio, in favore di , che vengono Parte_1
liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, dichiaratosi antistatario;
• condanna l' ed il , in persona Controparte_4 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed €
900,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4673/2024 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Dario Mezzacapo, presso il cui studio, sito in Casaluce, alla via Dante n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariafranca Palagano, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cesare
Rossaroll n 70, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Susanna Cenerini, Lucia
MA e TI DI
APPELLATO
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 6.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Parte appellante, impugnando tempestivamente la sentenza n. 1818/2024, pubblicata il
21.5.2024 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, ha censurato la pronuncia di primo grado per essere il giudice onorario incorso in violazione di legge e, in specie, degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., avendo lo stesso compensato le spese del primo grado di giudizio omettendo di specificarne le ragioni.
Si costituiva l'appellata che deduceva che l'atto di appello era stato Controparte_1
notificato erroneamente all'avv. , il quale non aveva avuto alcun ruolo Controparte_3
nel giudizio di primo grado. Contestando poi la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del proposto gravame, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì il , il quale contestava l'erronea dichiarazione Controparte_2
della propria contumacia da parte del Giudice di Pace atteso che era stata ritualmente trasmessa a mezzo PEC regolare comparsa di costituzione. Concludeva per la conferma della sentenza gravata nella parte in cui era stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall'
[...]
sul presupposto che l'atto di appello sia stato notificato ad un Controparte_4
difensore – l'avv. – che non aveva rivestito la qualità di procuratore Controparte_3
nell'ambito del giudizio di primo grado.
In punto di diritto va osservato che “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni)” (cfr. Cass. Sez. 3, 11/10/2024, n. 26544).
L'avvenuta costituzione in appello da parte dell' ha Controparte_4
pertanto realizzato un pieno effetto sanante, sicché alcun dubbio sussiste in ordine alla validità ed ammissibilità del proposto gravame.
In via ulteriormente preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno
(cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, le doglianze sollevate dal in ordine Controparte_2
all'erronea dichiarazione di contumacia pronunciata dal giudice di prime cure alcuna rilevanza assumono in questa sede.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Invero, l'art. 92, comma 2, c.p.c. – anche alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77 del 19.4.2018 – dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione;
in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basa, tra l'altro: a) sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass.,
30.5.2008, n. 14563); b) sulla “fattispecie concreta nel suo complesso”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. 18.12.2007, n.
26673); c) su “motivi di opportunità e di equità”, quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quantomeno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. 23.7.2007, n.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
16205).
In sostanza, il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio appare adottabile unicamente in ipotesi di soccombenza reciproca (e non è il caso di specie), ovvero esplicitando con chiarezza quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che inducono il
Giudicante a provvedere in merito.
Deve altresì ricordarsi che “in tema di spese processuali, il giudice di appello, in presenza di una censura che investe la pronunzia del giudice di primo grado sulle spese, specificamente indicando giusti motivi di compensazione di esse, nonostante la soccombenza, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale egli ritenga, sulla base di questi elementi, di dissentire dalla decisione di primo grado ovvero di condividere quella pronuncia” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9758 del 10/05/2005,
Rv. 581392)
Ciò debitamente premesso, il Giudice di Pace di Napoli Nord non ha fornito alcuna giustificazione alla propria statuizione di integrale compensazione delle spese di lite, allegando genericamente l'esistenza di “giusti motivi”.
A fronte dell'integrale accoglimento della domanda attorea e dell'assenza di alcun elemento di problematicità o di incertezza di natura interpretativa sulle questioni che hanno condotto all'esito del giudizio di primo grado, in ossequio ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, deve concludersi che non vi era alcuno spazio per una compensazione integrale delle spese di lite.
Deve quindi accogliersi la domanda proposta dall'appellante ed avente ad oggetto il rimborso delle spese processuali della prima fase di giudizio.
In proposito, per altro verso, non versandosi in ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), la delibazione del merito della res controversa spetta al Tribunale.
Orbene, considerando il valore della causa e la sua tipologia, nonché numero e qualità delle attività svolte dal difensore costituito, vanno riconosciuti in favore della parte odierna appellante le spese pari ad € 125,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Il pagamento di tali somme è da porre a carico dell' Controparte_4
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4673/2024
e del in solido, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, che si era Controparte_2
dichiarato antistatario delle stesse.
Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo. Lo scaglione di riferimento viene individuato sulla base dell'oggetto del presente giudizio d'appello, cioè le spese del primo grado di giudizio, così come liquidate.
Da tale scaglione andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' ed Controparte_4
il , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite della prima fase di giudizio, in favore di , che vengono Parte_1
liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 900,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, dichiaratosi antistatario;
• condanna l' ed il , in persona Controparte_4 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese processuali del giudizio di appello che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed €
900,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Dario Mezzacapo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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