Articolo 566 del Codice penale
Articolo 560Articolo 493 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 566.

(Supposizione o soppressione di stato)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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