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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7291 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Renato Bocina ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Ausonia n° 5
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Daniela Bartolone ed elettivamente domiciliato presso l‟Avvocatura Comunale in questa p.zza Marina n° 39
convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall‟avv. ed elettivamente domiciliata Parte_2
presso il suo studio in questa via Abruzzi n° 88
terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 11.06.20 integra richiesta di risarcimento per i danni che la stessa assume di
1 aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 10.12.18 in questa via
Cherubini.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni dei testi escussi e Tes_1
( che hanno riferito di aver assistito al sinistro ) deve ritenersi accertato Tes_2
che nella data suindicata mentre transitava a piedi in questa via Parte_1
Cherubini inciampava e cadeva al suolo a causa di una sconnessione della pavimentazione pedonale causata dalle radici di un albero ivi posizionato, riportando lesioni personali.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie per cui oggi è causa consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la
2 convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo
2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. civ.
n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode )
– il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
3 E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento
( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalle deposizioni rese dai testi escussi, alla presenza sul marciapiede di questa via Cherubini di una sconnessione della superficie pedonale determinata dalla presenza delle radici di un albero ivi posizionato: trattasi, dunque, di „patologia‟ attinente alla condizione della rete viaria, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, va ritenuto il già titolare, in quanto proprietario, di un potere di custodia Controparte_1
sulla rete stradale urbana.
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o
“fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ.
n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 )
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
4 Alla luce delle superiori argomentazioni, gravava pertanto, sul CP_1
convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al
“caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Nella specie, il ha, invero, eccepito che l‟odierna attrice potesse non CP_1
aver osservato le comuni regole di accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presunta insidia, e conseguentemente, di evitare il verificarsi dell‟infortunio.
Questa è l‟allegazione sulla base della quale l‟ente convenuto nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso alla CQ possa essere scaturito in realtà da un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza di cui il Comune medesimo è pur sempre tributario.
Ma di un simile „fatto‟ parte convenuta avrebbe avuto l‟onere, alla luce di quanto premesso, di fornire idonea prova: onere che è rimasto inadempiuto.
D‟altro canto, non si ritiene possa desumersi dalla circostanza che la CQ si era già recata prima del sinistro due volte presso lo studio odontoiatrico ubicato in prossimità del luogo teatro dell‟occorso ( è quanto emerso dalla prova testimoniale assunta ) una abitualità dell‟attrice con il luogo medesimo che le avrebbe consentito di evitare di imbattersi nella descritta sconnessione pedonale.
E allora, in difetto della suddetta prova, è l‟ente pubblico che deve ritenersi responsabile dell‟evento dannoso provocato a parte attrice dalla anomalia presente sulla pavimentazione pedonale e va, dunque, condannato al ristoro dei danni subiti dallo stesso.
Va, al contrario, respinta la domanda di garanzia spiegata dal CP_1
nei confronti della difatti, dall‟esame delle
[...] Controparte_2
condizioni generali regolatrici della polizza inter partes ( v. produzione in atti )
5 emerge che la copertura assicurativa è esclusa per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla gestione della rete stradale – art. 11 – mentre sussiste per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di piante ed alberi e/o caduta di rami in genere, esclusi quelli imputabili esclusivamente ad avversità atmosferiche – art. 14, lett. h ) – e invero nel caso in esame ricorre senz‟altro l‟ipotesi di esclusione della garanzia di cui all‟art. 11, giacché – contrariamente a quanto sostenuto dall‟ente convenuto – l‟infortunio occorso ad è Parte_1
riconducibile, in via diretta, alla stato di dissesto di un marciapiede di proprietà comunale ( costituente “parte della strada” ai sensi dell‟art. 3, primo comma,
n. 33, cod. strada ) e non alle radici degli alberi ivi insistenti, la cui espansione, avendo determinato il danneggiamento del marciapiede in questione, può ritenersi al più una causa soltanto indiretta dell‟incidente.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di Parte_1
si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente
[...]
all‟integrità psicofisica della stessa pari all‟11% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi di frattura sovracondiloidea scomposta del gomito sinistro operata con mezzi di sintesi, poi rimossi” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 19.526,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 5.272,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza
6 soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 20% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così
l‟importo di € 29.757,60; € 3.000,00 per l‟inabilità temporanea totale ( gg. 30 ) ed
€ 2.500,00 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 50 al 50% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., le spese mediche sostenute in misura pari ad € 2.231,75, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 37.489,35 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 2.231,75 ).
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante ad al cui pagamento va condannato il Parte_1
è, dunque, pari ad € 37.489,35, oltre interessi da ponderare Controparte_1
in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
7 In ragione del complessivo esito del giudizio, l‟ente convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice le spese del giudizio – da compensarsi integralmente tra le altre parti – che si liquidano nell‟intero in complessivi € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 37.489,35, oltre interessi e rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), che si liquidano in € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti;
- rigetta la domanda di garanzia formulata dal nei Controparte_1
confronti della Controparte_2
- dichiara compensate integralmente tra le altre parti le spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 9.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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