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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 4620/2024 rg. avente ad oggetto: ricorso ex art. 3 legge n. 164\1982, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Spinelli Raffaella, giusta procura in atti
-ricorrente-
Nonché
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, parte ricorrente, premesso di essersi sempre identificata con il genere femminile sin dall'infanzia e di essersi comportata nelle relazioni sociali come tale, esponeva di avere intrapreso un percorso psicologico presso il S.A.I.F.I.P. (Servizio per l'Adeguamento dell'Identità Fisica con l'Identità Psichica) dell'A.O. “San Camillo Forlanini” di Roma, con conseguente diagnosi di incongruenza tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile sentito come proprio, nonché un percorso endocrinologico per l'assunzione di terapia ormonale sostituiva femminilizzante con conseguente sviluppo dei caratteri femminili.
Il servizio di Endocrinologia Pediatrica dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli e i successivi colloqui psicologici hanno confermato la diagnosi di “Disforia di genere in soggetto maschio adulto, in assenza di un Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post transizione” e una totale identificazione nel genere femminile che ritengono necessaria la riassegnazione anagrafica del sesso e del nome, oltre all'esecuzione degli interventi chirurgici sui caratteri sessuali per il raggiungimento dell'aspetto somatico desiderato.
Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, parte ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, l'accertamento della propria identità femminile e contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita di con l'assunzione del nome Parte_1
" " in luogo di " . Per_1 Pt_1
Parte ricorrente procedeva al deposito di apposita documentazione neuropsichiatrica;
all'udienza del 20.01.2025, la parte si riportava al ricorso e confermava la volontà di passare definitivamente al sesso femminile anche al fine di risolvere il notevole disagio derivatogli dalla discordanza tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici.
Su tali conclusioni, il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità femminile di parte ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico-fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che il ricorrente è soggetto con disforia di genere idoneo per la riassegnazione della identità di genere. Pt_2
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto,
accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome.
L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il
Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T. Vicenza 2.8.00 in Dir.
Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto, ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema
Corte (sentenza n.15138 del 21.05.2015 dep. 20.07.2015) che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte, con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (30.04.1996 causa C13/14) ed artt. 8 e 12 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana, svolge una nuova interpretazione dell'art.1 l.164/1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art.3 della stessa legge, nella nuova formulazione, che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico.
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare (se quelli primari, cioè, organi sessuali o quelli secondari, cioè ormoni, voce, interventi estetici). Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico, che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico, interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale (nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea.
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza della Corte Costituzionale
n.143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già
mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sentenza n.143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socioculturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico-chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 l.164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente. In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome “ va sostituito il nome “ ”. Pt_1 Per_1 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificato in epigrafe nel Parte_1 senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile”
e laddove il nome del predetto è indicato in “ debba invece intendersi scritto e leggersi Pt_1 il nome “ ”; Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola il 21.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 4620/2024 rg. avente ad oggetto: ricorso ex art. 3 legge n. 164\1982, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Spinelli Raffaella, giusta procura in atti
-ricorrente-
Nonché
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2024, parte ricorrente, premesso di essersi sempre identificata con il genere femminile sin dall'infanzia e di essersi comportata nelle relazioni sociali come tale, esponeva di avere intrapreso un percorso psicologico presso il S.A.I.F.I.P. (Servizio per l'Adeguamento dell'Identità Fisica con l'Identità Psichica) dell'A.O. “San Camillo Forlanini” di Roma, con conseguente diagnosi di incongruenza tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile sentito come proprio, nonché un percorso endocrinologico per l'assunzione di terapia ormonale sostituiva femminilizzante con conseguente sviluppo dei caratteri femminili.
Il servizio di Endocrinologia Pediatrica dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli e i successivi colloqui psicologici hanno confermato la diagnosi di “Disforia di genere in soggetto maschio adulto, in assenza di un Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post transizione” e una totale identificazione nel genere femminile che ritengono necessaria la riassegnazione anagrafica del sesso e del nome, oltre all'esecuzione degli interventi chirurgici sui caratteri sessuali per il raggiungimento dell'aspetto somatico desiderato.
Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, parte ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, l'accertamento della propria identità femminile e contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita di con l'assunzione del nome Parte_1
" " in luogo di " . Per_1 Pt_1
Parte ricorrente procedeva al deposito di apposita documentazione neuropsichiatrica;
all'udienza del 20.01.2025, la parte si riportava al ricorso e confermava la volontà di passare definitivamente al sesso femminile anche al fine di risolvere il notevole disagio derivatogli dalla discordanza tra la propria identità di genere femminile e i propri dati anagrafici.
Su tali conclusioni, il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità femminile di parte ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico-fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che il ricorrente è soggetto con disforia di genere idoneo per la riassegnazione della identità di genere. Pt_2
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto,
accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome.
L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il
Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T. Vicenza 2.8.00 in Dir.
Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto, ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema
Corte (sentenza n.15138 del 21.05.2015 dep. 20.07.2015) che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte, con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (30.04.1996 causa C13/14) ed artt. 8 e 12 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana, svolge una nuova interpretazione dell'art.1 l.164/1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art.3 della stessa legge, nella nuova formulazione, che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico.
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare (se quelli primari, cioè, organi sessuali o quelli secondari, cioè ormoni, voce, interventi estetici). Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico, che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico, interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale (nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea.
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza della Corte Costituzionale
n.143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già
mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sentenza n.143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socioculturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico-chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 l.164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente. In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome “ va sostituito il nome “ ”. Pt_1 Per_1 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificato in epigrafe nel Parte_1 senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile”
e laddove il nome del predetto è indicato in “ debba invece intendersi scritto e leggersi Pt_1 il nome “ ”; Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola il 21.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca