Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5768/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Rodi n. 1, presso lo studio dell'Avv.
PALAZZOLO MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Rodi n. 1, presso lo studio dell'Avv.
CRESCIMANNO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 dicembre 2024 e sottoscritto il 10 dicembre 2024. (matrimonio celebrato in CARINI, il 25 novembre 2008); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Art. 1
I coniugi e , vivranno separati, con Parte_1 Controparte_1 obbligo di reciproco rispetto, il primo fissando il domicilio in Palermo, via
Selinunte n.10 presso l'abitazione della madre, mentre la seconda resterà nella casa coniugale unitamente alla figlia.
Art. 2
I coniugi, dichiarano entrambi di voler rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Art. 3
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento per la figlia minore la somma di € 150,00 (Euro Per_1 centocinquanta/00) a decorrere da gennaio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
In detto importo non vengono contemplate le spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, come da protocollo del Tribunale di
Palermo a cui si rimanda integralmente. L'assegno unico, già percepito dalla IG.ra per la figlia, continuerà ad essere dalla stessa ricevuto ed CP_1 amministrato per le eIGenze relative alla figlia minore.
Art. 4
Con riferimento al regime di affidamento della figlia minore, i coniugi stabiliscono che sarà congiunto, con domiciliazione prevalente presso la madre. Il padre potrà trascorrere con la figlia due fine settimana al mese, da concordare con la madre, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica. I genitori convengono, inoltre, che la figlia minore, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, potrà trascorrere con il padre le vacanze estive per un periodo continuativo di 30 giorni, previo loro accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia;
2 Relativamente alle festività principali (Natale – Capodanno - Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1 maggio), i coniugi prenderanno accordi tali da permettere alla minore di trascorrere le feste alternativamente con ciascuno di essi.
Art. 5
Per la figlia minore, i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, la presente dichiarazione, dovrà servire quale “nulla osta” per qualunque autorità competente per il rilascio o il rinnovo di detto passaporto.
Art. 6
Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
Art. 7
I coniugi si dichiarano integralmente soddisfatti dell'accordo raggiunto rinviando per ogni altro aspetto non regolamentato alle disposizioni di legge in vigore.
Art.8
I coniugi convengono di dare esecuzione immediata ai patti convenuti e sopra elencati, che ne costituiscono parte essenziale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CARINI (atto n. 41, P. I, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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