Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22488 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13022 del 2022, proposto da
NT SS, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AM Di IR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto prot. n. 11641 del 6 settembre 2022; 10842 del 25 agosto 2022 e 9696 del 1 agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Agrigento su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia detta nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio.
Dell’O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l’annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l’insegnamento nelle classi dette.
Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento.
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo dell’Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex legge 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità, nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo dell’Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l’obbligo a provvedere al completamento dell’attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).
Nonché per l’annullamento ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Istruzione e dell’U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. LE La LF RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto:
(i) l’annullamento dei decreti dell’agosto e settembre 2022 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, recanti pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di Agrigento, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso A12 e A22, nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il punteggio da lei reclamato;
(ii) l’annullamento dell’ordinanza del Miur n. 112 del 2022 recante disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto, “nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto”;
(iii) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo dell’Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;
(iv) l’annullamento “dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 ove interpretati in modo lesivo per la ricorrente.
Più nel dettaglio parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla laurea da ella posseduta ai fini della esatta collocazione nelle citate graduatorie provinciali per le supplenze per l’insegnamento nelle classi di concorso A12 e A22, per come previsto nella Tabella A/4 allegata alla citata O.M. 112 del 2022, recante tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ove è prevista l’attribuzione di 12 punti per il titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente.
In tal senso deduce le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 –405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere.
Sussisterebbe difetto di motivazione in ordine alla mancata attribuzione del punteggio richiesto.
Il d.l. 36/2022 conv. l. 79/2022 ha demandato al MIUR la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi ma contraddittoriamente a ciò l’Amministrazione non avrebbe dato seguito.
Dalla lettura della Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, oggetto di rinvio dall’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, per come per come integrato dal successivo D.M. n. 259 del 2017, emerge che l’insegnamento per la classe di concorso A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” (ex A/50 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), pur essendo consentito con diverse lauree affini, non è consentito con le lauree della ricorrente, relative ai settori LM19 (Editoria e Scrittura) e LM92 (Teoria della comunicazione), con conseguente disparità di trattamento.
Altrettanto vale per la classe di concorso A-22.
II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 –405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione.
Il mancato riconoscimento del punteggio determinerebbe una ingiustificata barriera preclusiva, in violazione di diverse norme costituzionali.
III. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt.art.35, 1 comma; art.4, secondo comma,3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.
L’operato dell’Amministrazione sarebbe arbitrario e discriminatorio, imponendosi una valutazione omogenea a e comune a fronte di una formazione coerente con il settore in questione.
IV. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale –CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità Contraddittorietà.
Il sistema informatico non avrebbe garantito la corretta valutazione dei titoli.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione ha inoltre specificato nella relazione in atti che la ricorrente ha indicato, come titolo di accesso, nella domanda di inclusione nelle graduatorie di che trattasi, acquisita al n. prot.7358338.25-05-2022, i riferimenti di un provvedimento giurisdizionale ed il sistema ha automaticamente attribuito il punteggio di 12 punti, come previsto dalla tabella di valutazione titoli TAB A/4 allegata all’O.M. n. 112/2022.
Inoltre la ricorrente non ha specificato il tipo di laurea, né dove ha conseguito il titolo, né il punteggio ottenuto e, di conseguenza non si sarebbe potuto modificare il valore del punteggio del titolo di accesso, come detto attribuito direttamente dal sistema in considerazione dell’indicazione di controparte, esclusivamente riferita al provvedimento giurisdizionale definitivo, la sentenza di questo TAR n. 905 del 20/01/2021.
3. Con ordinanza cautelare del 24 novembre 2022 la domanda di sospensione è stata rigettata, nella considerazione per cui il ricorso presenta apprezzabili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. alla luce delle recenti sentenze delle Sezioni Unite (n. 22693/2022) e del Consiglio di Stato (n. 1461/2022).
All’udienza di merito del 7 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come da rilievo d’ufficio formulato nell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare.
Preliminarmente, si evidenzia che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in materia di graduatorie del personale scolastico la giurisdizione del Giudice amministrativo debba intendersi limitata alla sola conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via immediata la sfera giuridica dei privati, rientrando nella giurisdizione ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione degli anzidetti elenchi graduati, nell’ambito delle quali a venire in rilievo sono dei poteri di natura privatistica esercitati dalla P.A. con funzioni proprie del datore di lavoro (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., ordin. 17123/2019 e 22693/2022 e Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022, secondo cui “ la vicenda esaminata nel caso di specie, riguardante la mancata attribuzione di punteggio per titoli posseduti a causa di una disfunzione del sistema telematico di inserimento delle domande, spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ”; 1543/2022, 2048/2022, 4070/2022, 9698/2022).
4.1. Avuto riguardo al petitum sostanziale, in ossequio al quale ai sensi dell’art. 103 Cost. va individuata la giurisdizione sui fatti di causa, si osserva che parte ricorrente si lamenta a ben vedere di una insufficiente attribuzione di punteggio, posto che come dimostrato dall’Amministrazione risulta attribuito alla ricorrente un punteggio di 12 punti per il suo titolo di accesso identificato come “provvedimento giurisdizionale definitivo”.
4.2. In proposito la giurisprudenza prima citata ha chiarito che in materia di graduatorie del personale scolastico la giurisdizione del Giudice amministrativo è limitata alla conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, rientrando nella giurisdizione ordinaria tutte le altre questioni, venendo in rilievo poteri propri del datore di lavoro esercitati dalla P.A.
4.3. Attesa la concreta lesione dedotta in giudizio, per cui nello specifico un punteggio risulta attribuito al titolo di accesso seppur insufficientemente, secondo quanto ricostruito anche in base alla relazione ministeriale, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario.
4.4. Va evidenziato che nessuna contestazione è stata mossa dalla ricorrente al rilievo ministeriale secondo cui “ La predetta ricorrente non ha specificato il tipo di laurea, né dove ha conseguito il titolo, né il punteggio ottenuto ”.
La domanda di annullamento delle graduatorie nella parte in cui non attribuiscono un determinato punteggio alla ricorrente, peraltro non analiticamente ricostruito, corrisponde in concreto a una domanda di accertamento del diritto a un incremento di punteggio e su di essa sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
4.5. Per inciso si osserva comunque che, a ragionare diversamente e a considerare i lamentati difetti di motivazione e contraddittorietà come imputabili agli atti ministeriali, andrebbe affermata l’irricevibilità della domanda di annullamento formulata nei confronti dell’ordinanza n. 112/2022 pubblicata il 6 maggio 2022 e, in via di doppia impugnazione, delle disposizioni contenute nel regolamento presupposto de quo , per notifica intervenuta in data 9 ottobre 2022 oltre il termine di legge di sessanta giorni.
5. Del pari inammissibile è poi la domanda formulata avverso il silenzio-inerzia della P.A. nell’adozione di un nuovo decreto di riordino delle classi di concorso relative all’insegnamento, così come disposto dall’art. 4, co. 2-bis, d.lgs. n. 59/2017 (introdotto dalla legge n. 79/2022 in fase di conversione del d.l. n. 36/2022), tenuto conto che l’azione avverso il silenzio è esperibile nei soli casi in cui la P.A. sia tenuta a concludere un procedimento amministrativo avviato ai sensi dell’art. 2 della légge n. 241/90 e non anche nelle ipotesi in cui la stessa sia onerata dal Legislatore ad adottare un decreto ministeriale dal contenuto generale se non addirittura normativo.
6. In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi esistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.
Dichiara inammissibile la domanda proposta avverso il silenzio-inadempimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NO AL, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
LE La LF RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La LF RI | NO AL |
IL SEGRETARIO