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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente e Relatore ULZEGA MARCO, Giudice SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 104/2025 depositato il
10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - C. F. Resistente 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: l'Ufficio conferma la richiesta di estinzione del giudizio e chiede la compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 7520240001211447, per il periodo d'imposta
2019. All'udienza fissata per l'esame della sospensiva, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo per la definizione della controversia, come da accordo depositato, con il quale le parti hanno eliminato ogni ragione di contrasto sulla pretesa tributaria oggetto del giudizio. Le parti congiuntamente hanno quindi chiesto dichiararsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate tra le parti.
La Corte, dato atto di quanto sopra, deve pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Il presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente e Relatore ULZEGA MARCO, Giudice SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 104/2025 depositato il
10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - C. F. Resistente 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240001211447000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: l'Ufficio conferma la richiesta di estinzione del giudizio e chiede la compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 7520240001211447, per il periodo d'imposta
2019. All'udienza fissata per l'esame della sospensiva, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo per la definizione della controversia, come da accordo depositato, con il quale le parti hanno eliminato ogni ragione di contrasto sulla pretesa tributaria oggetto del giudizio. Le parti congiuntamente hanno quindi chiesto dichiararsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate tra le parti.
La Corte, dato atto di quanto sopra, deve pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Il presidente