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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Stimigliano, in Via G. Parte_1 C.F._1
Garibaldi n.98, presso e nello studio dell'Avv. Lucia Pace che lo rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso
E da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Terni (TR), in viale Cesare Parte_2 C.F._2
Battisti n.45 presso e nello studio dell'Avv. Rita Petricca che la rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data
21.11.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 a Bordighera
(IM), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2004), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli: , il 06.11.2006, e il 21.05.2012. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con sentenza parziale n. 11/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) il signor resterà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà a Configni (RI) in località Colli n. 64, Parte_1 continuando a corrispondere i ratei del mutuo, la signora si trasferirà a vivere presso altra abitazione detenuta Parte_2 in locazione sempre nel Comune di Configni portando con sé ogni suo bene ed effetto personale;
Per
3) affidare i figli e ad entrambi i genitori, i quali: Per_2
a) eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee Per_ parentali, con collocazione paritetica dei minori e presso le abitazioni dei rispettivi genitori, entrambe site nel Per_2
Comune di Configni;
b) si impegnano a rispettare i condivisi e concordati piani genitoriali, in seno ai quali risultano specificati i tempi di permanenza presso ciascun genitore sia per la figlia (010) che per il figlio Persona_1 Persona_2
4) i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento, disponendo di risorse adeguate e sufficienti a garantire il soddisfacimento dei propri bisogni, pertanto con la sottoscrizione del presente atto, sì danno reciprocamente atto di nulla pretendere l'uno dall'altra e viceversa a nessun titolo e per nessuna ragione connessa e/o derivante dal rapporto di coniugio;
5) i coniugi, in ragione della collocazione paritetica dei figli minori presso le rispettive abitazioni e, dunque dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, provvederanno - in via autonoma e diretta - al mantenimento dei propri dei Per_ figli e eccezion fatta per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli che sono poste Per_2
a carico di ciascuno dei genitore nella misura del 50% secondo i criteri indicati nel Protocollo di Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti datato 05/05/2016, con l'obbligo per i coniugi di consultarsi preventivamente per spese straordinarie superiori a euro 300,00;
6) i coniugi convengono che, a decorrere dal mese di gennaio 2024 l'assegno unico sarà incassato per intero dalla signora
; Parte_2
7) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 11/24, all'esito della udienza tenuta con modalità scambio di note scritte e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Bordighera (IM) in data 26.06.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...]
(atto n.23, parte II, serie A, anno 2004), alle condizioni di cui al ricorso da intendersi integralmente recepite;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bordighera (IM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Stimigliano, in Via G. Parte_1 C.F._1
Garibaldi n.98, presso e nello studio dell'Avv. Lucia Pace che lo rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso
E da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Terni (TR), in viale Cesare Parte_2 C.F._2
Battisti n.45 presso e nello studio dell'Avv. Rita Petricca che la rappresenta e difende come da giusta procura rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data
21.11.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.06.2004 a Bordighera
(IM), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2004), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli: , il 06.11.2006, e il 21.05.2012. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con sentenza parziale n. 11/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) il signor resterà a vivere nella casa coniugale di sua proprietà a Configni (RI) in località Colli n. 64, Parte_1 continuando a corrispondere i ratei del mutuo, la signora si trasferirà a vivere presso altra abitazione detenuta Parte_2 in locazione sempre nel Comune di Configni portando con sé ogni suo bene ed effetto personale;
Per
3) affidare i figli e ad entrambi i genitori, i quali: Per_2
a) eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee Per_ parentali, con collocazione paritetica dei minori e presso le abitazioni dei rispettivi genitori, entrambe site nel Per_2
Comune di Configni;
b) si impegnano a rispettare i condivisi e concordati piani genitoriali, in seno ai quali risultano specificati i tempi di permanenza presso ciascun genitore sia per la figlia (010) che per il figlio Persona_1 Persona_2
4) i coniugi provvederanno autonomamente ciascuno al proprio mantenimento, disponendo di risorse adeguate e sufficienti a garantire il soddisfacimento dei propri bisogni, pertanto con la sottoscrizione del presente atto, sì danno reciprocamente atto di nulla pretendere l'uno dall'altra e viceversa a nessun titolo e per nessuna ragione connessa e/o derivante dal rapporto di coniugio;
5) i coniugi, in ragione della collocazione paritetica dei figli minori presso le rispettive abitazioni e, dunque dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, provvederanno - in via autonoma e diretta - al mantenimento dei propri dei Per_ figli e eccezion fatta per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli che sono poste Per_2
a carico di ciascuno dei genitore nella misura del 50% secondo i criteri indicati nel Protocollo di Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti datato 05/05/2016, con l'obbligo per i coniugi di consultarsi preventivamente per spese straordinarie superiori a euro 300,00;
6) i coniugi convengono che, a decorrere dal mese di gennaio 2024 l'assegno unico sarà incassato per intero dalla signora
; Parte_2
7) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c. pagina 2 di 3 ***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 11/24, all'esito della udienza tenuta con modalità scambio di note scritte e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Bordighera (IM) in data 26.06.2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune
[...]
(atto n.23, parte II, serie A, anno 2004), alle condizioni di cui al ricorso da intendersi integralmente recepite;
- dichiara le spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bordighera (IM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3