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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 SAN MARTINO, 13 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. ROSSI ANTONELLO (c.f. ) C.F._2
( ) VIA ADA NEGRI 32 09127 Parte_2 C.F._3
CAGLIARI; con studio in VIA ADA NEGRI 32 09127 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_3 P.IVA_1 ROMA, 83 09080 NEONELI ITALIA Co Difeso dall'avv. SEGNERI SERGIO (c.f. ), C.F._4
( VIA SONNINO 84 09125 Parte_4 C.F._5 CAGLIARI;
con studio in VIA SONNINO 84 09125 CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 68/2025 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
— 1 — - accertare e dichiarare l'illegittimità delle penali da ritardo ille- gittimamente calcolate dal sensi dell'art. 17 del Parte_5 C.S.A.- nell'ambito del contratto d'appalto in data 16.11.2022 per l'ese- cuzione dei lavori di realizzazione del parco sportivo comunale, giusta determinazione dell'Area Tecnica n. 137 dell'11.10 2024 e, per l'ef- fetto, previa disapplicazione della suddetta determinazione, ritenere non dovuta alcuna penale;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa di Parte_1 ottenere il pagamento dell'importo di € 29.044,81, illegittimamente de- tratto dal saldo dovuto per le lavorazioni eseguite in forza dell'applica- zione delle suddette penali da ritardo e, per l'effetto, condannare il Co- mune di al relativo pagamento, oltre rivalutazione monetaria Pt_3 ed interessi fino al soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa di Parte_1 ottenere il pagamento dell'importo di € 176.666,39 o del diverso, mag- giore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, oltre riva- lutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, a titolo di maggiori lavorazioni di cui alle riserve nn. 1, 2, 3, 4 e 5 iscritte nei documenti contabili e, per l'effetto, condannare il al relativo Parte_3 pagamento;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato, nonché rimborso del c.u.
Parte_3 rigettare le avverse domande in quanto inammissibili per interve- nuta decadenza e comunque infondate, con le conseguenze di legge an- che in ordine alle spese di giudizio.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Una precisazione. In tutti gli atti di parte e nella nota di iscrizione a ruolo, l'attore è indicato come « , con l'indi- Controparte_2 cazione della relativa partita iva. L'impresa è un concetto giuridica- mente inesistente, men che meno si può considerare un soggetto di di- ritto. La parte deve essere identificata a tutti gli effetti come Pt_1
persona fisica.
[...]
— 2 — Il 16 novembre 2022 il Comune di ha concluso con Pt_3 [...]
un appalto per la realizzazione di un parco sportivo comu- Parte_6 nale. Corrispettivo convenuto: 290.448,11 €. Termine lavori: novanta giorni dalla consegna, con 145,22 € di penale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del corrispettivo convenuto. Il sig. ha convenuto il proponendo contro di esso Pt_1 Pt_3 domande relative a due specifiche questioni, come di seguito illustrate.
2. La penale da ritardo applicata dal Pt_3
La prima questione riguarda la tempestività dell'esecuzione del contratto. Il 28 novembre 2022 è stato consegnato il cantiere, col che il termine di novanta giorni era destinato a scadere il 27 febbraio 2023. Essendo che i lavori si sono conclusi il 6 giugno 2024 (ancorché su tale circostanza vi sia contestazione), ossia in 556 giorni, con un ritardo di 466 giorni, il Comune ha applicato la penale nella misura massima, 29.044,81 €, somma che si raggiunge con 200 giorni di ritardo, decur- tandola dal corrispettivo dovuto. Il sig. invece, ritiene che i ri- Pt_1 tardi siano imputabili a carenze progettuali alle quali si è dovuto porre rimedio a posteriori e per questo chiede la condanna del al pa- Pt_3 gamento della somma indebitamente decurtata. A questo punto, è necessario ricostruire la cronistoria dei lavori, per valutare l'effettivo ritardo e la sua imputabilità all'una o all'altra parte. Sin dal 30 novembre 2022 il sig. ha chiesto e ottenuto una Pt_1 proroga di venti giorni per difficoltà nel reperire i materiali. Ciò porta il ritardo effettivo a 446 giorni. Non è chiaro cosa sia successo a dicembre 2022. Il sig. Pt_1 sostiene di aver inviato alla direttrice dei lavori una lettera contenente una lunga lista di problematiche progettuali da risolvere (doc. 2 . Pt_1 Il costituitosi in giudizio, ha negato di averla mai ricevuta. Il Pt_3 documento non presenta alcuna indicazione idonea a valutare se essa è effettivamente mai stata inviata, né il sig. ha ritenuto di mettersi Pt_1 in prova sul punto. Il 9 marzo 2023 il sig. ha chiesto un'ulteriore proroga di Pt_1 venti giorni a causa del maltempo. La direttrice dei lavori, riconoscendo la circostanza e, per effetto di adeguamenti richiesti (ribasso della quota altimetrica da 547,07 e 546,65 m), ha concesso 30 giorni. Ciò porta il
— 3 — ritardo effettivo a 416 giorni. A questo punto si è verificato uno stallo di fatto, che il sig. Pt_1 ha attribuito all'attesa dell'invio della perizia di variante che recepisse le modifiche via via ordinate durante l'esecuzione del contratto, dell'in- vio di proprie osservazioni e del loro recepimento da parte della diret- trice dei lavori. C'è contestazione tra le parti in ordine all'entità della variante: poco più del 10% secondo il Comune;
circa il 24% secondo il sig. Non è invece in contestazione il fatto che all'epoca i lavori Pt_1 fossero conclusi solo per la metà, cosicché il sig. avrebbe dovuto Pt_1 poter eseguire almeno il restante 26% dei lavori. Lo stallo si è protratto fino al 23 giugno 2023 e il comune ha riconosciuto una proroga di 30 giorni. Ciò porta il ritardo effettivo a 376 giorni. A marzo 2024 il sig. sostiene che i lavori fossero effettiva- Pt_1 mente completati, ma che sia stato necessario tenere il cantiere aperto a causa di modifiche ulteriori richieste dalla direttrice dei lavori. Questi lavori sono stati effettivamente richiesti il 18 marzo, ma, secondo il
[...]
per porre rimedio a errori di esecuzione. Quand'anche avesse ra- Pt_7 gione il sig. ciò porterebbe a una decurtazione del ritardo di 80 Pt_1 giorni, con un ritardo effettivo di 296 giorni. Il ritardo effettivo, notevolmente superiore al ritardo di 200 giorni, quindi, giustifica pienamente l'applicazione della penale nella sua misura massima. La domanda di condanna deve quindi essere riget- tata.
3. Le riserve formulate dal sig. Pt_1
La seconda questione riguarda le riserve formulate dal sig. Pt_1 ossia le osservazioni mosse in corso di esecuzione su circostanze che hanno comportato un aumento dei costi, di cui chiede in questa sede il pagamento. In via preliminare, il ha eccepito la decadenza del sig. Pt_3 dal diritto di formulare le riserve in questione. L'art. 46 comma Pt_1 2 del capitolato speciale, infatti, prevede che l'esecutore che ha apposto riserve nel registro di contabilità dei lavori deve sottoscrivere il conto finale dei lavori nel termine assegnato dal committente e reiterare in tale sede le riserve;
in mancanza, si intende definitivamente accettato il conto finale predisposto dal committente. Nel caso di specie, la direttrice dei lavori ha inviato per ben due
— 4 — volte la contabilità finale: il 27 luglio e li 27 agosto 2024, con invito a restituirlo firmato nei giorni successivi. Ciò non è avvenuto: il sig. è rimasto del tutto inerte, col che è decaduto dal diritto di farle Pt_1 valere in questa sede. In diritto, l'art. 2965 c.c. ben consente alle parti di prevedere in via contrattuale decadenze ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge, purché non rendano eccessivamente difficile l'esercizio dei di- ritti oggetto di decadenza. Negli appalti pubblici, in particolare, in linea con gli artt. 5 comma 14 e 22 comma 5 d.m. n. 49/2018, la decadenza si giustifica in ragione della necessità di giungere a un conto finale dei lavori anche superando l'inerzia dell'appaltatore. Anche questa domanda è quindi infondata.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 205.711,20 €, di complessità media nelle fasi di studio e introduzione, minima nelle fasi di trattazione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta le domande di Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 9.142 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
11 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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