Art. 1.
Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A. del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200 , puo' essere dispensato, oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra e' deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli altri casi e' deliberata dal Consiglio di amministrazione del Ministero.
Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A. del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200 , puo' essere dispensato, oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra e' deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli altri casi e' deliberata dal Consiglio di amministrazione del Ministero.