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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7103 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 206/2024
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FIGLIOZZI BENEDETTO;
Avv FIGLIOZZI SILVIO pres;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ROSELLI FEDERICO;
presente in sostituzione Avv Sciuto
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 27 NOVEMBRE 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 206/2024, vertente tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
DE OZ C.F. , e SI OZ C.F._1
CF: ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Latina Centro C.F._2 commerciale L'Orologio Via Isonzo Angolo Via dell'Agorà ed. b scala A int.32 giusta procura in atti Appellante
E
(c.f. , p.i. ) quale Impresa designata per CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede in Milano Piazza Controparte_2
Tre Torri n.3 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'Avv. Federico Roselli (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti Appellata
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1288/23 il tribunale di Latina ha così statuito sulla domanda in oggetto, in fatto e diritto:
“… il presente giudizio [ha] ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dall' attrice nei confronti della , in qualità di Impresa Designata dal Fondo Garanzia CP_1
Vittime Strada, in relazione al sinistro occorso nel territorio di Sabaudia il giorno 01.09.2015 e conseguentemente condannare la Società convenuta nella qualità indicata al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 683.374,75 oltre interessi dal fatto al soddisfo.
L' attrice rappresentava che il suddetto giorno, alle ore 8:40 circa, percorreva alla guida dell'auto Toyota Yaris tg. BL231XK di proprietà del padre Via Persona_1
Segreta direzione Migliara 51 - Migliara 53 allorquando, nel tentativo di evitare un urto frontale con una autovettura non identificata proveniente dal senso opposto di marcia che avrebbe invaso la sede stradale, sterzava repentinamente a destra e perdeva il controllo dell'auto condotta finendo dapprima contro il muro di un'abitazione e poi a destra nel canale adiacente la strada.
Deduce ancora di aver subito, per effetto della perdita di controllo del mezzo e i conseguenti urto e uscita di strada, lesioni consistenti nella “frattura scomposta malleolo peronale malleolo tibiale con lussazione tibioastragalica frattura ossa proprie del naso frattura processo trasverso C7 e D1 contusioni multiple trauma cranio facciale”.
Si costituiva l' contestando la domanda sia nell' an, relativamente all' CP_1 accadimento del fatto storico così come descritto nel libello introduttivo, che nel quantum.
…
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento atteso che l'attore non ha fornito un adeguata prova dell'accadimento del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, con conseguente inconfigurabilità della responsabilità dell'Assicurazione convenuta in qualità di Impresa Designata dal Fondo Vittime della Strada.
In tal senso va evidenziato che l'unico soggetto che avrebbe assistito al sinistro è tale
il quale tuttavia non è stato escusso in qualità di testimone in quanto Persona_2 deceduto nel corso del processo.
Il predetto si è spontaneamente recato presso la Stazione dei Carabinieri di Sabaudia in data 29.09.2015 dunque a distanza di circa venti giorni dal sinistro, riferendo di aver assistito allo stesso e descrivendo una dinamica compatibile con quella di cui alla citazione.
In ogni caso le dichiarazioni presentavano talune incongruenze in primo luogo non corrispondeva l'orario del sinistro atteso che il ha riferito essersi verificato Per_2 alla ore 7:40 circa, mentre l' attrice nel libello introduttivo ha riferito essersi verificato alla ore 8:40; peraltro, l' informatore non precisava la propria posizione rispetto al veicolo condotto dall' attrice, se lo precedesse o seguisse nello stesso senso di marcia nonché la presumibile velocità di marcia del mezzo condotto dalla;
va poi Pt_1 evidenziato che il sinistro si verificava in uscita da una curva abbastanza marcata ( cfr. Rilievi operanti) e dunque non è chiaro come il che verosimilmente si Per_2 trovava dietro l' autovettura condotta dalla a distanza di sicurezza, abbia Pt_1 potuto assistere alla dinamica ed al coinvolgimento eziologico di un' altra autovettura nella causazione del sinistro avendo ragionevolmente la visuale ostruita dalla curva. Va poi rappresentato che il teste non era presente al momento dell'intervento dei verbalizzanti e si è recato a rendere “spontanee dichiarazioni” solo venti giorni dopo i fatti (29.09.2015) e prima che fosse stata sporta denuncia querela dalla Pt_1
(26.10.2015).
Di non poco rilievo è infine la circostanza emersa nel corso della deposizione testimoniale della madre dell'attrice, la quale ha confermato che la famiglia Tes_1 conosceva dapprima il in quanto risiedeva in zona. Per_2
Irrilevanti ai fini del decidere o comunque non utile al fine di fornire adeguati riscontri istruttori è stata la deposizione del teste non presente sui luoghi di causa al Tes_2 momento del sinistro e che ha riferito solo circostanze “de relato” asseritamente riferitegli dal Per_2
Va infine osservato che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli operanti non è emerso in alcun modo il possibile coinvolgimento di un altro mezzo nel sinistro, atteso che la causa dell'incidente è stata ricondotta esclusivamente alla condotta imprudente della che nell' affrontare la curva, per cause ignote, Pt_1 perdeva il controllo del mezzo da lei condotto finendo nella cunetta e ribaltandosi. Dunque, ad avviso di questo giudicante, in ragione dell'incertezza del quadro istruttorio, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta”.
Avverso detta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello la parte soccombente deducendo l'“Omessa valutazione degli atti e Parte_1 documenti di causa, Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cpc”.
Rileva l'appellante in particolare che l'incongruenza nella indicazione dell'orario era dovuta a mero errore materiale e refuso di battitura, avendo l'attrice sin dalla memoria ex art. 183 n.2 puntualizzato che l'orario di verificazione del sinistro era quello delle ore 7,45, pressoché lo stesso orario riferito dal nella sua deposizione, e che Per_2 le dichiarazioni del teste fossero attendili e intrinsecamente congrue. Riporta quindi il testo integrale della deposizione resa dal agli agenti: Per_2 verso le 7,40 circa del 01.09.2015 mentre ero a bordo della mia autovettura e percorrevo Via Segreta con senso di marcia Sabaudia Terracina notavo che dalla corsia opposta della stessa strada sopraggiungeva a gran velocità un'autovettura di colore scuro, forse nero e blu la quale invadeva tutta la carreggiata. Quindi per tale motivo costringeva l'autovettura Toyota Yaris a fuoriuscire dalla carreggiata e finire a destra nel canale. L'autovettura scura di cui non sono riuscito a vedere né il modello, né a prendere la targa si è allontanata velocemente con direzione Latina, senza fermarsi”. Né i rilievi planimetrici effettuati dai verbalizzanti intervenuti sul posto un'ora dopo l'evento consentono di ritenere inattendibili tali dichiarazioni, essendo il sinistro avvenuto in prossimità di una curva a raggio variabile talmente ampio che consentiva un'ottima visibilità.
Quanto alla circostanza che il teste non sia stato escusso dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul posto, rileva che:
“l'ambulanza, ricevuta la chiamata di soccorso, arriva sul posto alle ore 08,02 e riparte dopo aver soccorso l'attrice alle ore 8,25. Arriva in Ospedale a Latina alle ore 8,41. Non è dato sapere a che ora siano intervenuti i carabinieri sul posto visto che di nessun valore ha l'orario delle ore 8,45 indicato nel rapporto come orario di verificazione dell'incidente, non certamente del loro arrivo. Quindi è logico, e per usare l'espressione cara al giudicante, RAGIONEVOLE, ritenere che essendo arrivati sul posto più di un'ora dopo che l' era stata Pt_1 trasportata via, nessuno fosse più sul presente in loco, neppure i soliti curiosi. E che quindi logicamente i verbalizzanti non potevano trovare sul luogo né il né nessun altro”. Per_2
Quanto alla circostanza rilevata dal giudicante, per cui la teste madre dell'attrice ha confermato che la famiglia conosceva dapprima il in quanto risiedeva in Per_2 zona, osserva che “se la conosceva il non necessariamente il Tes_1 Per_2 conosceva la O ancora, se anche il conoscesse la Per_2 Tes_1 Per_2
non per questo che conoscesse la figlia Sia la mamma dell'attrice Tes_1 Pt_1 che il ci hanno riferito che dopo l'incidente la sig.ra si recò Per_3 Tes_2 Tes_1 casa per casa per chiedere se qualcuno avesse assistito all'incidente. Non dimentichiamo che si trattava di un orario in cui la stragrande maggioranza delle famiglie esce di casa per recarsi al lavoro. Ed infatti, dopo aver chiesto per giorni casa per casa ed aver finalmente saputo della presenza sul posto del come teste Per_2 oculare, così come del sig. presente sul posto, lo stesso si recò Tes_2 Per_2 innanzi a Carabinieri di Sabaudia a rendere la sua spontanea dichiarazione”. Ha chiesto quindi di riformare la sentenza impugnata, e quindi “condannare la compagnia di assicurazioni n.q. di compagnia designata per il Controparte_3
Lazio alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, a provvedere al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, morali, fisici e biologici, determinati in
€108.912,06, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia con liquidazione degli interessi ex art.1284 cc e di quelli compensativi. Oltre al rimborso delle spese di CTU medico legale”. Il tutto con vittoria di spese.
L'appellata società si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, tenuto conto in particolare del rapporto dei CC e della mancanza di testi al momento del loro intervento, a suffragio della inattendibilità delle dichiarazioni rese successivamente dall'unico asserito testimone che comunque non ha potuto essere escusso nel giudizio a causa del decesso sopravvenuto. Ha inoltre contestato le conclusioni del CTU medico legale e chiesto in ogni caso che dall'eventuale risarcimento venisse sottratta la rendita versata dall' (a titolo Pt_2 di danno biologico € 52.637,76 e a titolo di riduzione della capacità lavorativa generica
€ 56.029,03).
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è infondato.
Premesso che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 “spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023), rileva la Corte che i motivi addotti non appaiono idonei a revocare in dubbio la statuizione sulla mancanza di prova adeguata circa il verificarsi del sinistro così come descritto, e quindi il nesso di causalità rispetto alla condotta del conducente di una autovettura rimasto ignoto.
Va aggiunto che la prova, nel caso di specie, deve essere anche particolarmente rigorosa, e intrinsecamente attendibile e congrua, atteso che il convenuto è per definizione estraneo ai fatti di causa e quindi non in grado di addurre elementi probatori diversi e contrastanti con quelli della parte attrice.
Nel caso in esame, dunque, le uniche fonti di prova sono costituite – quanto al coinvolgimento di un veicolo ignoto – dai rilievi dei CC intervenuti sul luogo del sinistro, e dalle dichiarazioni rese, fuori del giudizio, dal soggetto che ha reso dichiarazioni spontanee ai CC alcuni giorni dopo il sinistro, e che non ha potuto confermare in corso di causa in quanto deceduto.
I restanti testi, non essendo presenti al sinistro, non possono fornire elementi di rilievo a fini probatori.
Orbene, sotto il primo profilo, il verbale di incidente riporta come esito dei rilievi quanto segue:
Dette conclusioni, pur essendo valutative, sono state effettuate sulla base evidentemente della mancanza di elementi oggettivi di riscontro ad una diversa ricostruzione: deve quindi escludersi che dai rilievi dei CC intervenuti fossero apprezzabili tracce di altri veicoli coinvolti (né peraltro la parte appellante deduce sul punto alcunché di diverso). Solo in data 22 settembre 2015, la parte danneggiata e odierna appellante ha reso dichiarazioni sulla circostanza per cui sarebbe stata coinvolta nel sinistro una vettura, che avrebbe invaso la sua corsia di marcia inducendola a sterzare in modo tale da uscire di strada e perdere il controllo del veicolo, mentre in data 29 settembre Per_2 si recava spontaneamente a rendere dichiarazioni ai CC, che confermavano la
[...] tesi della parte lesa, rappresentando di aver visto una autovettura che avrebbe invaso la corsia percorsa dalla danneggiata.
In tale contesto, reputa la Corte che non si possa ritenere in alcun modo raggiunta la prova del sinistro come descritto dall'appellante, atteso che dal verbale dei CC non risulta come detto alcun elemento oggettivo di riscontro, neppure alla presenza di testi;
le dichiarazioni della parte lesa non possono evidentemente fondare alcuna prova del fatto descritto, e le dichiarazioni dell'unico soggetto dichiaratosi presente ai fatti sono state rese diversi giorni dopo il sinistro, in mancanza di alcun riscontro alla sua presenza effettiva sul luogo, e in maniera talmente generica (si limita a dichiarare di aver visto una autovettura invadere la corsia percorsa dalla ), che non Pt_1 consentono neppure di valutarne la intrinseca attendibilità (ad es. quanto alle ragioni della sua presenza sul luogo nell'orario indicato, le ragioni della mancata assistenza della parte lesa sino al momento dell'arrivo della pubblica autorità e altri elementi utili per circostanziare dette dichiarazioni ai fini della attendibilità del teste, anche in ragione del citato rapporto di conoscenza della con il . Tes_1 Per_2
Il contesto dato pertanto, non offre elementi sufficienti a fondare la prova di quanto dedotto, come correttamente ritenuto del tribunale, con motivazione che, per quanto detto, non risulta inficiata dai motivi di appello.
L'appello pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002 Roma, 27 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 206/2024
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FIGLIOZZI BENEDETTO;
Avv FIGLIOZZI SILVIO pres;
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ROSELLI FEDERICO;
presente in sostituzione Avv Sciuto
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza del 27 NOVEMBRE 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 206/2024, vertente tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
DE OZ C.F. , e SI OZ C.F._1
CF: ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Latina Centro C.F._2 commerciale L'Orologio Via Isonzo Angolo Via dell'Agorà ed. b scala A int.32 giusta procura in atti Appellante
E
(c.f. , p.i. ) quale Impresa designata per CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la gestione nel Lazio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede in Milano Piazza Controparte_2
Tre Torri n.3 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Mirabello n.6, presso lo studio dell'Avv. Federico Roselli (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti Appellata
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1288/23 il tribunale di Latina ha così statuito sulla domanda in oggetto, in fatto e diritto:
“… il presente giudizio [ha] ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dall' attrice nei confronti della , in qualità di Impresa Designata dal Fondo Garanzia CP_1
Vittime Strada, in relazione al sinistro occorso nel territorio di Sabaudia il giorno 01.09.2015 e conseguentemente condannare la Società convenuta nella qualità indicata al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 683.374,75 oltre interessi dal fatto al soddisfo.
L' attrice rappresentava che il suddetto giorno, alle ore 8:40 circa, percorreva alla guida dell'auto Toyota Yaris tg. BL231XK di proprietà del padre Via Persona_1
Segreta direzione Migliara 51 - Migliara 53 allorquando, nel tentativo di evitare un urto frontale con una autovettura non identificata proveniente dal senso opposto di marcia che avrebbe invaso la sede stradale, sterzava repentinamente a destra e perdeva il controllo dell'auto condotta finendo dapprima contro il muro di un'abitazione e poi a destra nel canale adiacente la strada.
Deduce ancora di aver subito, per effetto della perdita di controllo del mezzo e i conseguenti urto e uscita di strada, lesioni consistenti nella “frattura scomposta malleolo peronale malleolo tibiale con lussazione tibioastragalica frattura ossa proprie del naso frattura processo trasverso C7 e D1 contusioni multiple trauma cranio facciale”.
Si costituiva l' contestando la domanda sia nell' an, relativamente all' CP_1 accadimento del fatto storico così come descritto nel libello introduttivo, che nel quantum.
…
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento atteso che l'attore non ha fornito un adeguata prova dell'accadimento del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, con conseguente inconfigurabilità della responsabilità dell'Assicurazione convenuta in qualità di Impresa Designata dal Fondo Vittime della Strada.
In tal senso va evidenziato che l'unico soggetto che avrebbe assistito al sinistro è tale
il quale tuttavia non è stato escusso in qualità di testimone in quanto Persona_2 deceduto nel corso del processo.
Il predetto si è spontaneamente recato presso la Stazione dei Carabinieri di Sabaudia in data 29.09.2015 dunque a distanza di circa venti giorni dal sinistro, riferendo di aver assistito allo stesso e descrivendo una dinamica compatibile con quella di cui alla citazione.
In ogni caso le dichiarazioni presentavano talune incongruenze in primo luogo non corrispondeva l'orario del sinistro atteso che il ha riferito essersi verificato Per_2 alla ore 7:40 circa, mentre l' attrice nel libello introduttivo ha riferito essersi verificato alla ore 8:40; peraltro, l' informatore non precisava la propria posizione rispetto al veicolo condotto dall' attrice, se lo precedesse o seguisse nello stesso senso di marcia nonché la presumibile velocità di marcia del mezzo condotto dalla;
va poi Pt_1 evidenziato che il sinistro si verificava in uscita da una curva abbastanza marcata ( cfr. Rilievi operanti) e dunque non è chiaro come il che verosimilmente si Per_2 trovava dietro l' autovettura condotta dalla a distanza di sicurezza, abbia Pt_1 potuto assistere alla dinamica ed al coinvolgimento eziologico di un' altra autovettura nella causazione del sinistro avendo ragionevolmente la visuale ostruita dalla curva. Va poi rappresentato che il teste non era presente al momento dell'intervento dei verbalizzanti e si è recato a rendere “spontanee dichiarazioni” solo venti giorni dopo i fatti (29.09.2015) e prima che fosse stata sporta denuncia querela dalla Pt_1
(26.10.2015).
Di non poco rilievo è infine la circostanza emersa nel corso della deposizione testimoniale della madre dell'attrice, la quale ha confermato che la famiglia Tes_1 conosceva dapprima il in quanto risiedeva in zona. Per_2
Irrilevanti ai fini del decidere o comunque non utile al fine di fornire adeguati riscontri istruttori è stata la deposizione del teste non presente sui luoghi di causa al Tes_2 momento del sinistro e che ha riferito solo circostanze “de relato” asseritamente riferitegli dal Per_2
Va infine osservato che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli operanti non è emerso in alcun modo il possibile coinvolgimento di un altro mezzo nel sinistro, atteso che la causa dell'incidente è stata ricondotta esclusivamente alla condotta imprudente della che nell' affrontare la curva, per cause ignote, Pt_1 perdeva il controllo del mezzo da lei condotto finendo nella cunetta e ribaltandosi. Dunque, ad avviso di questo giudicante, in ragione dell'incertezza del quadro istruttorio, deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta”.
Avverso detta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto appello la parte soccombente deducendo l'“Omessa valutazione degli atti e Parte_1 documenti di causa, Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cpc”.
Rileva l'appellante in particolare che l'incongruenza nella indicazione dell'orario era dovuta a mero errore materiale e refuso di battitura, avendo l'attrice sin dalla memoria ex art. 183 n.2 puntualizzato che l'orario di verificazione del sinistro era quello delle ore 7,45, pressoché lo stesso orario riferito dal nella sua deposizione, e che Per_2 le dichiarazioni del teste fossero attendili e intrinsecamente congrue. Riporta quindi il testo integrale della deposizione resa dal agli agenti: Per_2 verso le 7,40 circa del 01.09.2015 mentre ero a bordo della mia autovettura e percorrevo Via Segreta con senso di marcia Sabaudia Terracina notavo che dalla corsia opposta della stessa strada sopraggiungeva a gran velocità un'autovettura di colore scuro, forse nero e blu la quale invadeva tutta la carreggiata. Quindi per tale motivo costringeva l'autovettura Toyota Yaris a fuoriuscire dalla carreggiata e finire a destra nel canale. L'autovettura scura di cui non sono riuscito a vedere né il modello, né a prendere la targa si è allontanata velocemente con direzione Latina, senza fermarsi”. Né i rilievi planimetrici effettuati dai verbalizzanti intervenuti sul posto un'ora dopo l'evento consentono di ritenere inattendibili tali dichiarazioni, essendo il sinistro avvenuto in prossimità di una curva a raggio variabile talmente ampio che consentiva un'ottima visibilità.
Quanto alla circostanza che il teste non sia stato escusso dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul posto, rileva che:
“l'ambulanza, ricevuta la chiamata di soccorso, arriva sul posto alle ore 08,02 e riparte dopo aver soccorso l'attrice alle ore 8,25. Arriva in Ospedale a Latina alle ore 8,41. Non è dato sapere a che ora siano intervenuti i carabinieri sul posto visto che di nessun valore ha l'orario delle ore 8,45 indicato nel rapporto come orario di verificazione dell'incidente, non certamente del loro arrivo. Quindi è logico, e per usare l'espressione cara al giudicante, RAGIONEVOLE, ritenere che essendo arrivati sul posto più di un'ora dopo che l' era stata Pt_1 trasportata via, nessuno fosse più sul presente in loco, neppure i soliti curiosi. E che quindi logicamente i verbalizzanti non potevano trovare sul luogo né il né nessun altro”. Per_2
Quanto alla circostanza rilevata dal giudicante, per cui la teste madre dell'attrice ha confermato che la famiglia conosceva dapprima il in quanto risiedeva in Per_2 zona, osserva che “se la conosceva il non necessariamente il Tes_1 Per_2 conosceva la O ancora, se anche il conoscesse la Per_2 Tes_1 Per_2
non per questo che conoscesse la figlia Sia la mamma dell'attrice Tes_1 Pt_1 che il ci hanno riferito che dopo l'incidente la sig.ra si recò Per_3 Tes_2 Tes_1 casa per casa per chiedere se qualcuno avesse assistito all'incidente. Non dimentichiamo che si trattava di un orario in cui la stragrande maggioranza delle famiglie esce di casa per recarsi al lavoro. Ed infatti, dopo aver chiesto per giorni casa per casa ed aver finalmente saputo della presenza sul posto del come teste Per_2 oculare, così come del sig. presente sul posto, lo stesso si recò Tes_2 Per_2 innanzi a Carabinieri di Sabaudia a rendere la sua spontanea dichiarazione”. Ha chiesto quindi di riformare la sentenza impugnata, e quindi “condannare la compagnia di assicurazioni n.q. di compagnia designata per il Controparte_3
Lazio alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, a provvedere al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, morali, fisici e biologici, determinati in
€108.912,06, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia con liquidazione degli interessi ex art.1284 cc e di quelli compensativi. Oltre al rimborso delle spese di CTU medico legale”. Il tutto con vittoria di spese.
L'appellata società si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, tenuto conto in particolare del rapporto dei CC e della mancanza di testi al momento del loro intervento, a suffragio della inattendibilità delle dichiarazioni rese successivamente dall'unico asserito testimone che comunque non ha potuto essere escusso nel giudizio a causa del decesso sopravvenuto. Ha inoltre contestato le conclusioni del CTU medico legale e chiesto in ogni caso che dall'eventuale risarcimento venisse sottratta la rendita versata dall' (a titolo Pt_2 di danno biologico € 52.637,76 e a titolo di riduzione della capacità lavorativa generica
€ 56.029,03).
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è infondato.
Premesso che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 “spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023), rileva la Corte che i motivi addotti non appaiono idonei a revocare in dubbio la statuizione sulla mancanza di prova adeguata circa il verificarsi del sinistro così come descritto, e quindi il nesso di causalità rispetto alla condotta del conducente di una autovettura rimasto ignoto.
Va aggiunto che la prova, nel caso di specie, deve essere anche particolarmente rigorosa, e intrinsecamente attendibile e congrua, atteso che il convenuto è per definizione estraneo ai fatti di causa e quindi non in grado di addurre elementi probatori diversi e contrastanti con quelli della parte attrice.
Nel caso in esame, dunque, le uniche fonti di prova sono costituite – quanto al coinvolgimento di un veicolo ignoto – dai rilievi dei CC intervenuti sul luogo del sinistro, e dalle dichiarazioni rese, fuori del giudizio, dal soggetto che ha reso dichiarazioni spontanee ai CC alcuni giorni dopo il sinistro, e che non ha potuto confermare in corso di causa in quanto deceduto.
I restanti testi, non essendo presenti al sinistro, non possono fornire elementi di rilievo a fini probatori.
Orbene, sotto il primo profilo, il verbale di incidente riporta come esito dei rilievi quanto segue:
Dette conclusioni, pur essendo valutative, sono state effettuate sulla base evidentemente della mancanza di elementi oggettivi di riscontro ad una diversa ricostruzione: deve quindi escludersi che dai rilievi dei CC intervenuti fossero apprezzabili tracce di altri veicoli coinvolti (né peraltro la parte appellante deduce sul punto alcunché di diverso). Solo in data 22 settembre 2015, la parte danneggiata e odierna appellante ha reso dichiarazioni sulla circostanza per cui sarebbe stata coinvolta nel sinistro una vettura, che avrebbe invaso la sua corsia di marcia inducendola a sterzare in modo tale da uscire di strada e perdere il controllo del veicolo, mentre in data 29 settembre Per_2 si recava spontaneamente a rendere dichiarazioni ai CC, che confermavano la
[...] tesi della parte lesa, rappresentando di aver visto una autovettura che avrebbe invaso la corsia percorsa dalla danneggiata.
In tale contesto, reputa la Corte che non si possa ritenere in alcun modo raggiunta la prova del sinistro come descritto dall'appellante, atteso che dal verbale dei CC non risulta come detto alcun elemento oggettivo di riscontro, neppure alla presenza di testi;
le dichiarazioni della parte lesa non possono evidentemente fondare alcuna prova del fatto descritto, e le dichiarazioni dell'unico soggetto dichiaratosi presente ai fatti sono state rese diversi giorni dopo il sinistro, in mancanza di alcun riscontro alla sua presenza effettiva sul luogo, e in maniera talmente generica (si limita a dichiarare di aver visto una autovettura invadere la corsia percorsa dalla ), che non Pt_1 consentono neppure di valutarne la intrinseca attendibilità (ad es. quanto alle ragioni della sua presenza sul luogo nell'orario indicato, le ragioni della mancata assistenza della parte lesa sino al momento dell'arrivo della pubblica autorità e altri elementi utili per circostanziare dette dichiarazioni ai fini della attendibilità del teste, anche in ragione del citato rapporto di conoscenza della con il . Tes_1 Per_2
Il contesto dato pertanto, non offre elementi sufficienti a fondare la prova di quanto dedotto, come correttamente ritenuto del tribunale, con motivazione che, per quanto detto, non risulta inficiata dai motivi di appello.
L'appello pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002 Roma, 27 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino