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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2024, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1607 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2022 promossa da:
TRA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giulio Celi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerone (FM), V.le della Resistenza, n. 168Y, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.09.2022, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Montappone (AP), il 10.02.2007, CP_1
esponendo che dall'unione non sono nati figli.
1 Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di essersi separato dalla coniuge in forza della sentenza n. 134/2021, pubblicata in data 29.03.2021 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Che Codesto Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 10 febbraio
2007 in Montappone, con ordine di annotazione all'Ufficio dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
La IG.ra ha provveduto a ritirare, dalla dimora del IG. sita in CP_1 Parte_1
Montappone in Via Aldo Moro 12, tutti i suoi effetti personali ed oggetti di sua proprietà.
I coniugi dovranno provvedere ognuno al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza presidenziale del 22.12.2022, comparsa la sola parte ricorrente, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, il Presidente ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia di all'udienza del 01.02.2024 il giudice CP_1 istruttore ha riservato al Collegio la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di sentenza di separazione n. 134/2021, pronunciata in data
03.03.2021 dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 29.03.2021.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ragione della materia trattata e delle ragioni della decisione, alla luce della sostanziale mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace, devono ritenersi ricorrenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1607/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 CP_1
in Montappone (AP), in data 10.02.2007;
❖ dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Montappone (AP), numero 2, parte 1, Serie , Ufficio 1, anno 2007;
❖ compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 03.05.2024.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2022 promossa da:
TRA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giulio Celi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerone (FM), V.le della Resistenza, n. 168Y, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.09.2022, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Montappone (AP), il 10.02.2007, CP_1
esponendo che dall'unione non sono nati figli.
1 Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di essersi separato dalla coniuge in forza della sentenza n. 134/2021, pubblicata in data 29.03.2021 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Che Codesto Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 10 febbraio
2007 in Montappone, con ordine di annotazione all'Ufficio dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
La IG.ra ha provveduto a ritirare, dalla dimora del IG. sita in CP_1 Parte_1
Montappone in Via Aldo Moro 12, tutti i suoi effetti personali ed oggetti di sua proprietà.
I coniugi dovranno provvedere ognuno al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza presidenziale del 22.12.2022, comparsa la sola parte ricorrente, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, il Presidente ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia di all'udienza del 01.02.2024 il giudice CP_1 istruttore ha riservato al Collegio la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di sentenza di separazione n. 134/2021, pronunciata in data
03.03.2021 dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 29.03.2021.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In ragione della materia trattata e delle ragioni della decisione, alla luce della sostanziale mancata opposizione della parte resistente, rimasta contumace, devono ritenersi ricorrenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1607/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 CP_1
in Montappone (AP), in data 10.02.2007;
❖ dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Montappone (AP), numero 2, parte 1, Serie , Ufficio 1, anno 2007;
❖ compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 03.05.2024.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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