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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633/2023 R. G. vertente tra
n. c. di e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempore P. I.V.A.: elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Parte_4 P.IVA_1
G. Carducci n. 76, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Tortora (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...] in forza di procura speciale del 9/5/2019 con atto a firma autenticata Controparte_3 dal Notaio in Milano, in persona del procuratore speciale dr. Persona_1 CP_4 numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi, c.f. e P.IVA:
, rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. P.IVA_2
NI D'ZI (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via
Boccaccio n. 45,
APPELLATA
e contro
, in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_5
APPELLATA contumace
__________________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 725/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 5 luglio 2023 in materia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia procedere a dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, così come previsto nell'accordo depositato”.
Per l'appellata costituita: “chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 agosto 2023 la Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore ha proposto
[...] Parte_4 appello davanti a questa Corte, nei confronti di e, per essa, Controparte_1 [...]
rappresentata da in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e di in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti, in accoglimento delle domande proposte da e, per essa, Controparte_1 [...] rappresentata da ha dichiarato Controparte_2 Controparte_3 inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c. c. l'atto di compravendita trascritto in data 13 ottobre
2016 presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina, stipulato tra essa e Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., ordinando l'annotazione della sentenza ex art.
[...]
2655 c. c., con esonero della responsabilità del Conservatore, ed ha condannato le parti convenute -
e e , in Parte_5 Parte_3 Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata sotto diversi profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le conclusioni da lei formulate in primo grado (da intendersi qui riportate), conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze di controparte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19 dicembre 2023 si è costituita CP_1
e, per essa, rappresentata da
[...] Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello, di cui ha
[...] eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
2 o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado Controparte_6
, di cui è stata perciò dichiarata la contumacia con provvedimento del 31 gennaio 2024,
[...] con il quale è stata anche fissata l'udienza di trattazione del 20 settembre 2024.
Con ordinanza riservata del 14 marzo 2024 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in parte dichiarata inammissibile e, nella restante, parte infondata.
All'udienza “cartolare” del 20 settembre 2024 le parti costituite hanno depositato note scritte di trattazione: l'appellante ha fatto presente che in data 31 ottobre 2023 la
[...]
a formulato una proposta di accordo transattivo avente ad oggetto il pagamento, Controparte_2 da parte di essa deducente, della complessiva somma di € 45.000 (da corrispondersi con pagamenti rateali), la è stata da lei accettata mediante l'avvenuto pagamento delle rate pattuite (che Pt_6 sarebbero scadute nel novembre 2024), documentando il tutto con relativi atti, ed ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La parte appellata costituita nulla ha dedotto in proposito, chiedendo che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il C.I. ha fissato l'udienza (dinanzi a sé) del 15 settembre 2025 (in forma “cartolare”) per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali fissati dall'art. 352 c.p.c., stante la pendenza del termine stabilito dalle parti per l'adempimento dell'accordo transattivo anzidetto e considerato che nulla sul punto ha dedotto parte appellata.
La predetta data è stata, poi, rinviata d'ufficio al 23 settembre 2025, giusta decreto presidenziale del
20 giugno 2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti costituite hanno entrambe evidenziato - nelle rispettive note di trattazione scritta - che la veva Parte_5 Parte_3 versato tutte le rate pattuite in virtù dell'accordo transattivo tra loro intercorso -, chiedendo concordemente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite (come stabilito nell'accordo medesimo).
Il Consigliere istruttore ha riservato di riferire al Collegio come da ordinanza del 26 settembre 2025.
MOTIVI della DECISIONE
Occorre subito, in via preclusiva di ogni altra questione, dare atto che la parte appellante, unitamente alle note di trattazione scritta del 19 settembre 2024, ha prodotto la proposta di “accordo transattivo” formulata in nome e per conto di da n data Controparte_1 Controparte_2
3 31 ottobre 2023 nei di lei confronti, con cui, riscontrando quella formulata nell'interesse della stessa,
l' ha accettato di definirne la posizione debitoria – relativamente alla quale era stata Controparte_1 proposta l'azione revocatoria – alle condizioni e nei termini essenziali in essa dettagliati (ossia mediante il pagamento della complessiva somma di € 45.000, di cui € 5.000 entro il 15 novembre
2023 ed i restanti € 40.000 in 12 rate mensili di € 3.333,33 da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal dicembre 2023).
Si evidenzia in detto accordo, per quanto qui di specifico interesse, che l'adempimento puntuale dello stesso avrebbe comportato che le parti non avrebbero avuto più nulla da pretendere in dipendenza dei rapporti indicati nell'oggetto e che sarebbe stato rinunciato qualsiasi diritto, azione o ragione sorto in capo alle stesse.
Si specifica, inoltre, che “a fronte del versamento dell'intera somma concordata e nei termini indicati” la società vrebbe provveduto a “rinunciare a qualsiasi azione di recupero” Controparte_1
Parte nei confronti della “a spese compensate tra le parti”. CP_8
Ciò posto, con le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza “cartolare” del 23 settembre 2025, come si è detto più sopra, entrambe hanno concordato sul fatto che le rate anzidette sono state tutte puntualmente e correttamente versate dalla – come, peraltro, Parte_5 documentato dalle copie dei singoli bonifici prodotte agli atti dall'appellante in allegato alle note del
19 settembre 2024 e a quelle del 16 giugno 2025 - ed hanno concluso, perciò, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese secondo quanto pattuito con il predetto accordo transattivo.
Tanto puntualizzato, il dato processuale che emerge dalle superiori circostanze depone nel senso che
è venuto meno, in capo alle parti in causa, qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio di appello e, particolarmente, alla sua naturale conclusione con una pronuncia in merito alla fondatezza
(o meno) delle rispettive domande, eccezioni e doglianze, cui non può che conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, la quale costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione tale (come nella specie il dettagliato accordo transattivo di cui si è detto sopra, esattamente adempiuto) da eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. nn. 11813/2016; 16886/2015; 6909/2009; 23289/2007;
2567/2007).
Qualora ciò accada – come nel caso che ci occupa - nel corso del giudizio di appello, alla declaratoria della cessazione della materia del contendere consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza
4 impugnata: la cessata materia del contendere in sede di impugnazione non conduce, infatti, all'inammissibilità dell'appello, bensì porta alla rimozione della sentenza già emessa, perché priva d'attualità, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente sostanziale interesse alla chiesta pronuncia di merito.
Ciò pure nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo anche in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 24632/2019; 6444/2019; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 8980/2018; Cass. Civ. nn.
16341/2009; 10553/2009).
Non osta a tale declaratoria la circostanza che una delle parti del giudizio – segnatamente l' , acquirente dell'immobile oggetto dell'atto di disposizione Controparte_6 cui si è riferita la domanda revocatoria di - sia rimasta contumace nel presente grado, Controparte_1 dato che tale inerte contegno processuale non confligge, ma anzi si pone sulla stessa linea del sopravvenuto disinteresse ad agire e a contraddire in appello da parte dei due contendenti qui costituiti, tenuto conto peraltro, che, come detto sopra, la declaratoria della cessata materia del contendere conduce in questa sede alla rimozione della sentenza già emessa, in quanto priva di attualità.
Sulle spese di lite va detto che, se in linea astratta e di principio, in caso di cessata materia del contendere il giudice è tenuto a regolarle secondo il principio della soccombenza virtuale - che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando le parti non abbiano chiesto congiuntamente la compensazione delle spese -, diversamente è a dirsi per il caso in cui, invece, vi sia una richiesta specifica, proveniente da entrambi i contendenti, di integrale compensazione delle stesse, come avvenuto nella specie: in tale ipotesi il decidente, invero, non può che conformarsi a questa istanza congiunta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio (cfr.
Cass. Civ. nn. 30251/2023; 9899/2022; S. U. n. 25478/2021; Cass. Civ. nn. 20697/2021;
14267/2017).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore con atto di citazione notificato il 31 agosto 2023, nei confronti di Parte_4 [...]
e, per essa, rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_3 [...]
[...
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Controparte_9
Tribunale di Patti n. 725/2023 del 5 luglio 2023, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633/2023 R. G. vertente tra
n. c. di e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempore P. I.V.A.: elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Parte_4 P.IVA_1
G. Carducci n. 76, presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Tortora (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...] in forza di procura speciale del 9/5/2019 con atto a firma autenticata Controparte_3 dal Notaio in Milano, in persona del procuratore speciale dr. Persona_1 CP_4 numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi, c.f. e P.IVA:
, rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. P.IVA_2
NI D'ZI (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via
Boccaccio n. 45,
APPELLATA
e contro
, in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_5
APPELLATA contumace
__________________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 725/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 5 luglio 2023 in materia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia procedere a dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, così come previsto nell'accordo depositato”.
Per l'appellata costituita: “chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 agosto 2023 la Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore ha proposto
[...] Parte_4 appello davanti a questa Corte, nei confronti di e, per essa, Controparte_1 [...]
rappresentata da in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e di in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti, in accoglimento delle domande proposte da e, per essa, Controparte_1 [...] rappresentata da ha dichiarato Controparte_2 Controparte_3 inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c. c. l'atto di compravendita trascritto in data 13 ottobre
2016 presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina, stipulato tra essa e Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., ordinando l'annotazione della sentenza ex art.
[...]
2655 c. c., con esonero della responsabilità del Conservatore, ed ha condannato le parti convenute -
e e , in Parte_5 Parte_3 Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata sotto diversi profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte le conclusioni da lei formulate in primo grado (da intendersi qui riportate), conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze di controparte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19 dicembre 2023 si è costituita CP_1
e, per essa, rappresentata da
[...] Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello, di cui ha
[...] eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
2 o, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado Controparte_6
, di cui è stata perciò dichiarata la contumacia con provvedimento del 31 gennaio 2024,
[...] con il quale è stata anche fissata l'udienza di trattazione del 20 settembre 2024.
Con ordinanza riservata del 14 marzo 2024 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in parte dichiarata inammissibile e, nella restante, parte infondata.
All'udienza “cartolare” del 20 settembre 2024 le parti costituite hanno depositato note scritte di trattazione: l'appellante ha fatto presente che in data 31 ottobre 2023 la
[...]
a formulato una proposta di accordo transattivo avente ad oggetto il pagamento, Controparte_2 da parte di essa deducente, della complessiva somma di € 45.000 (da corrispondersi con pagamenti rateali), la è stata da lei accettata mediante l'avvenuto pagamento delle rate pattuite (che Pt_6 sarebbero scadute nel novembre 2024), documentando il tutto con relativi atti, ed ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
La parte appellata costituita nulla ha dedotto in proposito, chiedendo che fosse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il C.I. ha fissato l'udienza (dinanzi a sé) del 15 settembre 2025 (in forma “cartolare”) per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali fissati dall'art. 352 c.p.c., stante la pendenza del termine stabilito dalle parti per l'adempimento dell'accordo transattivo anzidetto e considerato che nulla sul punto ha dedotto parte appellata.
La predetta data è stata, poi, rinviata d'ufficio al 23 settembre 2025, giusta decreto presidenziale del
20 giugno 2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti costituite hanno entrambe evidenziato - nelle rispettive note di trattazione scritta - che la veva Parte_5 Parte_3 versato tutte le rate pattuite in virtù dell'accordo transattivo tra loro intercorso -, chiedendo concordemente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite (come stabilito nell'accordo medesimo).
Il Consigliere istruttore ha riservato di riferire al Collegio come da ordinanza del 26 settembre 2025.
MOTIVI della DECISIONE
Occorre subito, in via preclusiva di ogni altra questione, dare atto che la parte appellante, unitamente alle note di trattazione scritta del 19 settembre 2024, ha prodotto la proposta di “accordo transattivo” formulata in nome e per conto di da n data Controparte_1 Controparte_2
3 31 ottobre 2023 nei di lei confronti, con cui, riscontrando quella formulata nell'interesse della stessa,
l' ha accettato di definirne la posizione debitoria – relativamente alla quale era stata Controparte_1 proposta l'azione revocatoria – alle condizioni e nei termini essenziali in essa dettagliati (ossia mediante il pagamento della complessiva somma di € 45.000, di cui € 5.000 entro il 15 novembre
2023 ed i restanti € 40.000 in 12 rate mensili di € 3.333,33 da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal dicembre 2023).
Si evidenzia in detto accordo, per quanto qui di specifico interesse, che l'adempimento puntuale dello stesso avrebbe comportato che le parti non avrebbero avuto più nulla da pretendere in dipendenza dei rapporti indicati nell'oggetto e che sarebbe stato rinunciato qualsiasi diritto, azione o ragione sorto in capo alle stesse.
Si specifica, inoltre, che “a fronte del versamento dell'intera somma concordata e nei termini indicati” la società vrebbe provveduto a “rinunciare a qualsiasi azione di recupero” Controparte_1
Parte nei confronti della “a spese compensate tra le parti”. CP_8
Ciò posto, con le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza “cartolare” del 23 settembre 2025, come si è detto più sopra, entrambe hanno concordato sul fatto che le rate anzidette sono state tutte puntualmente e correttamente versate dalla – come, peraltro, Parte_5 documentato dalle copie dei singoli bonifici prodotte agli atti dall'appellante in allegato alle note del
19 settembre 2024 e a quelle del 16 giugno 2025 - ed hanno concluso, perciò, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese secondo quanto pattuito con il predetto accordo transattivo.
Tanto puntualizzato, il dato processuale che emerge dalle superiori circostanze depone nel senso che
è venuto meno, in capo alle parti in causa, qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio di appello e, particolarmente, alla sua naturale conclusione con una pronuncia in merito alla fondatezza
(o meno) delle rispettive domande, eccezioni e doglianze, cui non può che conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, la quale costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione tale (come nella specie il dettagliato accordo transattivo di cui si è detto sopra, esattamente adempiuto) da eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. nn. 11813/2016; 16886/2015; 6909/2009; 23289/2007;
2567/2007).
Qualora ciò accada – come nel caso che ci occupa - nel corso del giudizio di appello, alla declaratoria della cessazione della materia del contendere consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza
4 impugnata: la cessata materia del contendere in sede di impugnazione non conduce, infatti, all'inammissibilità dell'appello, bensì porta alla rimozione della sentenza già emessa, perché priva d'attualità, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente sostanziale interesse alla chiesta pronuncia di merito.
Ciò pure nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo anche in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 24632/2019; 6444/2019; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 8980/2018; Cass. Civ. nn.
16341/2009; 10553/2009).
Non osta a tale declaratoria la circostanza che una delle parti del giudizio – segnatamente l' , acquirente dell'immobile oggetto dell'atto di disposizione Controparte_6 cui si è riferita la domanda revocatoria di - sia rimasta contumace nel presente grado, Controparte_1 dato che tale inerte contegno processuale non confligge, ma anzi si pone sulla stessa linea del sopravvenuto disinteresse ad agire e a contraddire in appello da parte dei due contendenti qui costituiti, tenuto conto peraltro, che, come detto sopra, la declaratoria della cessata materia del contendere conduce in questa sede alla rimozione della sentenza già emessa, in quanto priva di attualità.
Sulle spese di lite va detto che, se in linea astratta e di principio, in caso di cessata materia del contendere il giudice è tenuto a regolarle secondo il principio della soccombenza virtuale - che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando le parti non abbiano chiesto congiuntamente la compensazione delle spese -, diversamente è a dirsi per il caso in cui, invece, vi sia una richiesta specifica, proveniente da entrambi i contendenti, di integrale compensazione delle stesse, come avvenuto nella specie: in tale ipotesi il decidente, invero, non può che conformarsi a questa istanza congiunta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio (cfr.
Cass. Civ. nn. 30251/2023; 9899/2022; S. U. n. 25478/2021; Cass. Civ. nn. 20697/2021;
14267/2017).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore con atto di citazione notificato il 31 agosto 2023, nei confronti di Parte_4 [...]
e, per essa, rappresentata da CP_1 Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_3 [...]
[...
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Controparte_9
Tribunale di Patti n. 725/2023 del 5 luglio 2023, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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