Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14908 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Vincenzo Volpe e Marco Ingiulla, con domicilio digitale in atti;
contro
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati EL Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Maria Lavalle, Elisa Zimei, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. -OMISSIS- comunicato in data -OMISSIS-, con cui l’Ente ha differito l’ostensione della documentazione richiesta dalla Società sino “ all’esito del procedimento ”;
- del provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ENAC, prot. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente e confermato il differimento dell’accesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nell’istanza di accesso del -OMISSIS-, con conseguente condanna dell’Ente resistente all’ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa EL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- (nel prosieguo anche “-OMISSIS-”) con nota del -OMISSIS- avanzava all’Ente nazionale per l’aviazione civile (d’ora innanzi “ENAC” o “Ente”) “ ai sensi e per gli effetti del Regolamento ENAC recante "Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" (Ed. 1 del 25 gennaio 2018, "Regolamento ENAC") e, ove occorrer possa, anche ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ” istanza di accesso agli atti volta ad ottenere “ copia di tutti i documenti, i dati e le informazioni detenute da codesto Ente ai fini del Procedimento ” che l’Ente starebbe portando avanti con riferimento all’esecuzione del contratto di servizi tecnici di manutenzione degli aeromobili della flotta -OMISSIS-, stipulato tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (d’ora innanzi anche “-OMISSIS-”) il 25 novembre 2022, facendo valere “ nella sua qualità di controparte contrattuale di -OMISSIS- ” il proprio “ interesse a conoscere i documenti, i dati e/o le informazioni acquisite e detenute da codesto SP.le Ente … anche al fine di verificare l’eventuale sussistenza di inadempimenti al Contratto imputabili ad -OMISSIS- ”.
ENAC riscontrava tale richiesta con nota del -OMISSIS- “ disponendo il differimento dell’ostensione dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 24, comma 4, l. 241/1990 e art. 9,comma 2, D.P.R. 184/2006, all’esito del procedimento ” nell’intento di “ bilanciare, pertanto, l’interesse dell’istante all’ostensione con quello della Scrivente Amministrazione ” e nella considerazione che “ Il procedimento … è tutt’ora pendente e, pertanto, la divulgazione dei documenti richiesti, prima della conclusione dello stesso, potrebbe compromettere irreversibilmente sia il buon andamento dell’azione amministrativa sia la tutela dell’interesse pubblico di cui la Scrivente Amministrazione è portatrice.
L’accoglimento dell’istanza, in pendenza della decisione del procedimento, potrebbe, infatti, causare la diffusione di dati e informazioni che, qualora venissero divulgati prima dell’adozione del provvedimento finale, vanificherebbero l’attività sin qui condotta, pregiudicando la libera determinazione dell’Amministrazione ”.
Tale determinazione veniva, poi, confermata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente che, a fronte della richiesta di riesame avanzata dalla Società, riteneva la decisione di differimento già assunta da ENAC “ risponde (nte) alla necessità, tipica della fase istruttoria del procedimento, di permettere all’Amministrazione di svolgere le proprie valutazioni senza anticipazioni che potrebbero influire sul corretto andamento del procedimento stesso o sulla tutela dell’interesse pubblico. Il differimento costituisce, in questa fase, lo strumento più idoneo a garantire un corretto equilibrio tra le esigenze istruttorie e il diritto di accesso”, in particolare chiarendo, quanto alla durata del differimento (ritenuta non determinata dalla Società) come essa è implicitamente determinata dalla durata del procedimento stesso, i cui termini sono fissati dal Regolamento interno dell’Ente, tra i 90 e i 180 giorni).
-OMISSIS- propone, dunque, ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. onde ottenere l’annullamento di tali atti, lamentando in particolare, che il differimento sia stato disposto “ di fatto, sine die” , segnalando a tal proposito come “ La ricorrente … non ha mai ricevuto una formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, e ignora pertanto la natura stessa del procedimento, la sua data di inizio e, di conseguenza, il suo termine di conclusione ”, sicché “ Il rinvio operato da ENAC è dunque un rinvio per relationem ad un dato ignoto e inconoscibile, che si traduce in una elusione dell’obbligo di legge di concludere il procedimento entro un termine certo ”.
La motivazione addotta a sostegno del differimento sarebbe, inoltre, “ apparente, insufficiente e tautologica ”, mancando l’indicazione delle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento.
Si costituiva in giudizio la controinteressata -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di uno specifico interesse di -OMISSIS- all’ostensione nonché per genericità della pretesa non chiarendo l’istanza di cui si lamenta il differimento quali siano gli atti di preteso interesse.
Anche ENAC si costituiva, instando per la reiezione del gravame, in relazione all’afferire la pretesa di -OMISSIS- ad un “ procedimento sanzionatorio che l’ENAC attua in base al regolamento ENAC “Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010 ””.
Parte ricorrente, con successiva memoria, insisteva per l’accoglimento delle proprie pretese, ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il legale dell’Ente riferiva dell’intervenuta recente conclusione del procedimento di cui si discorre e dell’imminente ostensione degli atti in favore di -OMISSIS-. Parte ricorrente insisteva, comunque, per l’accoglimento del gravame proposto. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione in rito formalmente sollevata in atti dalla controinteressata, ritenendo il Collegio che -OMISSIS- abbia sufficientemente argomentato e documentato un proprio interesse diretto, concreto ed attuale, quanto meno strumentale, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva, consistente, in particolare, nell’interesse sostanziale ad accedere agli atti del procedimento in questione nell’intento di valutarne l’impatto diretto e immediato sull’esecuzione del contratto di servizi tecnici di manutenzione dei propri velivoli, da costei stipulato con -OMISSIS- il 25 novembre 2022. L’ambito della richiesta di accesso risulta, inoltre, sufficientemente delimitato mediante il riferimento al procedimento in questione, per l’appunto afferente “ all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra -OMISSIS- e -OMISSIS- ”, in relazione al quale sarebbero emerse significative criticità come da relativa richiesta di informazioni rivolta dall’Ente alla stessa -OMISSIS-, unici elementi di cui la ricorrente risulta essere attualmente a conoscenza e che, come anche comprovato dalle difese dell’Ente, hanno posto quest’ultimo in condizione di identificare di quale procedimento si tratti, diffusamente controdeducendo al riguardo.
Ciò posto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto da -OMISSIS-, l’avversato differimento dell’accesso si appalesi adeguatamente giustificato da quelle evidenti esigenze di tutela della sicurezza del trasporto aereo, sottese alle funzioni di sorveglianza sulla manutenzione aeronautica a cui l’ENAC è istituzionalmente preposta, che - come sufficientemente evidenziato negli atti avversati mediante il riferimento al possibile intralcio e irreversibile compromissione del buon esito dell’attività – nel caso di specie quanto meno consigliano (se non impongono) di mantenere il riserbo sul procedimento in corso fino alla sua definizione.
Ciò posto, ravvisato, comunque, in capo all’istante la titolarità di un interesse qualificato all’ostensione degli atti del procedimento in questione, afferente l’esecuzione del contratto di manutenzione stipulato tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (circostanza non contestata da parte resistente), il Collegio è dell’avviso che il necessario contemperamento delle esigenze di tutela espressamente perseguite dall’amministrazione con il contrapposto interesse legittimamente fatto valere dalla ricorrente richieda la ragionevole indicazione all’istante di un termine finale al quale ancorare la dilazione dell’ostensione della documentazione pretesa, nella fattispecie inevitabilmente legato alla pendenza del relativo procedimento e, dunque, prorogabile, ove ne ricorrano i presupposti, sino alla sua conclusione.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che tale termine sia stato dall’Ente indicato neanche per relationem nemmeno in sede di riesame, attesa la genericità del riferimento alla durata del procedimento stabilita nel regolamento ENAC, mancando qualsiasi indicazione finanche della tipologia di procedimento, così come anche della data di avvio dello stesso ( dies a quo da cui tale termine inizia a decorrere).
Ferma restando la legittimità del differimento, il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto il (solo) profilo dell’omessa indicazione di un relativo termine.
Considerato, poi, che - come espressamente riferito in camera di consiglio dal legale di parte resistente - il procedimento per cui è causa si è ormai concluso, deve per l’effetto essere ordinato ad ENAC, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di consentire a -OMISSIS- l’esibizione di copia della documentazione da costei indicata nell’istanza del -OMISSIS-, consentendone l’accesso mediante visione e rilascio di copia (a spese dell’istante), entro un termine che appare equo al Collegio fissare in venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
Sussistono giusti motivi, atteso l’accoglimento solo in parte del gravame proposto, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto, ordinando a ENAC l’esibizione dei documenti precisati nell’istanza avanzata da -OMISSIS-, nel termine e con le modalità indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
EL IC, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IC | LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.