Ordinanza presidenziale 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-OMISSIS-, -OMISSIS-. -OMISSIS-
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Riguardo al ricorso introduttivo:
a – del provvedimento -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, in danno di -OMISSIS-., ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011 e, nel contempo, ha respinto l''istanza di iscrizione di tale Società nella White List;
b – ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell''art. 92 co. 2 bis CAM (prot.-OMISSIS-
c - dei verbali del GIA n.-OMISSIS-;
d - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, a fondamento del provvedimento sub a) non conosciuti ed in particolare:
d1 – della Relazione Finale del Gruppo Interforze sugli Appalti delle Grandi Opere Pubbliche relativo all''accesso esperito in -OMISSIS- presso il cantiere “-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-);
d2 – delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-
d3 – della nota-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-
d4 – della nota della Questura di Napoli del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-);
d5 – ove e per quanto occorra, del verbale GIA del -OMISSIS- sul conto della Società -OMISSIS-
d6 – della nota della Questura di Napoli del -OMISSIS- e della nota di riscontro della Questura del Verbano Cusio Ossola -OMISSIS-;
d7 – della nota del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna n. -OMISSIS-
d8 – della nota della Questura di Napoli prot. n. -OMISSIS-
e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
2) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 maggio 2024
oltre degli atti già oggetto del ricorso introduttivo
f – della determina dell'Istituto -OMISSIS-. prot. n. -OMISSIS- comunicata in -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, di recesso dal contratto n. -OMISSIS-avente ad oggetto i “Lavori relativi all'accordo quadro per l'attività di rimozione, bonifica e decontaminazione MCA negli immobili del Poligrafico di Roma e di Foggia;
g – della comunicazione della-OMISSIS-. prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-avente ad oggetto lavori relativi alla “Costruzione del 3° Megalotto della S.S. 106 “Jonica”, dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)” e conseguente applicazione della penale, in uno alla clausola risolutiva espressa ed all'art. 3.4 del Protocollo di Legalità;
h – della comunicazione di risoluzione della-OMISSIS-. prot. n.-OMISSIS-, relativa agli Ordini -OMISSIS- aventi ad oggetto lavori relativi all'Asse ferroviario Monaco/Verona – Galleria d Base del Brennero;
i – della comunicazione di risoluzione del Consorzio -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-relativa al contratto n. -OMISSIS-avente ad oggetto lavori relativi al Prog. IN0R – Tratta AV/AC Milano Verona. Lotto Funzionale Brescia Est – Verona, in uno al Protocollo di Legalità;
j – della comunicazione di risoluzione del Consorzio -OMISSIS-prot. -OMISSIS- relativa ai contratti nn. -OMISSIS- aventi ad oggetto lavori relativi alla Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale Verona – Bivio Vicenza e delle conseguenti penali, in uno al Protocollo di Legalità;
k – del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui -OMISSIS-. ha comunicato la risoluzione del contratto n.-OMISSIS-ad oggetto “Bonifiche di terreni nelle aree di ST01 per la realizzazione della passerella ciclopedonale – Fase 2” e la applicazione di una penale contrattuale, in uno alla clausola risolutiva espressa ed all'art. 2 co. 8 del Protocollo di Legalità;
l – del provvedimento di estremi e contenuto sconosciuti con cui il Comune di Milano ha disposto la revoca dell'affidamento relativo ai lavori sub. k);
m – del provvedimento -OMISSIS- con cui -OMISSIS-ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Adeguamento banchine operative 3° stralcio – lotto 3”;
n – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione delle opere civili di linea e le relative opere connesse da pk 127+343 a pk 132+923 (cd. Appalto 4 Lugana Frassino Ovest), nell'ambito dei lavori di realizzazione della Linea AV/AC Milano Verona – Tratta Brescia Est – Verona – Lotto Costruttivo I”, in uno alle Condizioni Generali di affidamento ed all'art. 3 del Protocollo di legalità;
o – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione delle opere civili di linea e le relative opere connesse da pk 135+116 a pk 140+090 (con esclusione del tratto dal km 138+119 al km 138+481) nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea AV/AC Milano – Verona tratta Brescia Est – Verona”, in uno alle Condizioni Generali di affidamento ed all'art. 3 del Protocollo di legalità,
p - del provvedimento prot. n-OMISSIS- con cui -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione delle opere civili di linea e le relative opere connesse da pk 135+116 a pk 140+090 (con esclusione del tratto dal km 138+119 al km 138+481) nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea AV/AC Milano – Verona tratta Brescia Est – Verona”, in uno alle Condizioni Generali di affidamento ed all'art. 3 del Protocollo di legalità;
q - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con cui -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Realizzazione delle opere civili di linea e le relative opere connesse da pk 127+343 a pk 132+923 (cd. Appalto 4 Lugana Frassino Ovest), nell'ambito dei lavori di realizzazione della Linea AV/AC Milano Verona – Tratta Brescia Est – Verona – Lotto Costruttivo I”, in uno alla clausola risolutiva espressa ed alle Condizioni Generali di affidamento;
r – del provvedimento prot. n.-OMISSIS-con cui-OMISSIS-ha comunicato la risoluzione del contratto di appalto n. -OMISSIS- relativo all'affidamento delle “Attività di progettazione, realizzazione con qualsiasi mezzo dell'asse viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione interna – Maxi Lotto 2 – Lavori di completamento della direttrice Perugia – Ancona tramite realizzazione della SS 318 “Di Valfabbrica”, tratto Pianello – Valfabbrica, della SS 76 “Cal D'Esino”, tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San Quirico e realizzazione della “Pedemontana delle Marche”, tratto Fabriano – Muccia – Sfercia”, in uno all'art. 4 co. 3 del Protocollo di Legalità e dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Contratto;
s – della disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli prot. n. -OMISSIS- con la quale si è disposta la risoluzione del contratto di appalto n. -OMISSIS- relativo all'affidamento del servizio di “Prelievo, trasporto, conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale Via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli” e l'incameramento della cauzione definitiva;
ss – ove e per quanto occorra, della nota del Comune di Napoli prot. n. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del contratto d'appalto n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990;
t – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui il Consorzio -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta Cancello – Frasso, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. “Sblocca Italia”)”, in uno al Protocollo di Legalità;
u – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta Frasso Telesino –-OMISSIS-, comprensiva di armamento ferroviario degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, degli impianti di fermata e stazione”, in uno al Protocollo di Legalità;
v - del provvedimento prot. n-OMISSIS- con cui il Consorzio-OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto relativo all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta-OMISSIS- – San Lorenzo compresa tra la pk 27+700 della futura linea Cancello – Benevento, comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, degli impianti di fermata e di stazione e della tratta San Lorenzo – Vitulano compresa tra la pk 39+050 della futura linea Cancello – Benevento, comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, degli impianti di fermata e di stazione.”, in uno al Protocollo di Legalità;
w – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Consorzio-OMISSIS-ha comunicato la risoluzione del contratto n. -OMISSIS- relativo all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria dell'Itinerario Napoli – Bari – Raddoppio tratta Orsara – Bovino tra le pk 20+050 e 40+889, comprensiva di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica e altre tecnologie ferroviarie”, in uno al Protocollo di Legalità;
x - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Consorzio -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto n. -OMISSIS- e dell'Atto Aggiuntivo n.-OMISSIS- relativi all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta Apice – Orsara 2° lotto funzionale: Hirpinia – Orsara, tra le pk 40+889.793 e 68+953.375, comprensiva di armamento ferroviario, impianti di trazione elettrica, altre tecnologie ferroviarie e impianti di fermata e stazione”, in uno al Protocollo di Legalità;
y – del provvedimento prot. -OMISSIS-con cui il Consorzio -OMISSIS-ha comunicato la risoluzione dei contratti nn.-OMISSIS- e relativi atti integrativi e transattivi, -OMISSIS- e relativi atti integrativi, -OMISSIS-e relativi atti integrativi, relativi all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria dell'Itinerario Napoli – Bari – Raddoppio Tratta Apice – Orsara, I Lotto Funzionale Apice – Hirpinia tra le pk 0+310 e pk 18+713.205, comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, di un impianto di fermata e uno di stazione”, in uno al Protocollo di legalità;
z - del provvedimento prot.-OMISSIS- con cui-OMISSIS- (-OMISSIS-) ha comunicato la risoluzione dei contratti relativi all'affidamento dei lavori di “Progettazione esecutiva e dei lavori della linea ferroviaria Napoli – Bari – tratta Napoli – Cancello in variante tra le pk 0+000 e pk 15+585”, in uno al Protocollo di legalità;
aa – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Regione Lazio ha comunicato la risoluzione del contratto relativo al “Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito -OMISSIS-, Comune di Frosinone – Accordo di Programma SIN Bacino del Fiume Sacco”;
bb – del provvedimento -OMISSIS- con cui la -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione del contratto n. -OMISSIS- relativo all'affidamento dei lavori “Prolungamento della corsia sud della Tangenziale di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS.12 e il casello autostradale di Modena Sud”;
cc – ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS-con cui la UOD 70.05.00 Struttura di Missione della Giunta della Regione Campania ha comunicato ai competenti uffici regionali l'intervenuta informativa antimafia nei confronti della -OMISSIS-;
dd- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
3) Riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 maggio 2024:
ee – del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. -OMISSIS- con cui si è disposta la revoca dell’Autorizzazione Unica, ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, rilasciata in favore della -OMISSIS-. con -OMISSIS- per un impianto mobile di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi;
ff – della nota prot. n. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento sub ee);
gg – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli ha disposto l’avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione Unica, ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, rilasciata in favore della -OMISSIS- con -OMISSIS- per un impianto mobile di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi;
hh – della nota prot. n.-OMISSIS- con cui la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli ha richiesto alla Prefettura di Napoli chiarimenti sul provvedimento interdittivo -OMISSIS-
ii – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-con cui l’UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli ha richiesto all’Ufficio Speciale dell’Avvocatura Regionale chiarimenti sulla adozione del provvedimento di revoca a valle di una interdittiva antimafia;
jj – ove e per quanto occorra, del parere prot. n. -OMISSIS- con cui l’Ufficio Speciale dell’Avvocatura Regionale ha riscontrato la nota sub ii);
kk - del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. -OMISSIS- con cui si è disposta la revoca dell’Autorizzazione Unica, ex
art. 208 D. Lgs. 152/2006, rilasciata in favore della -OMISSIS-. con DD.DD. -OMISSIS- per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi in Pignataro Maggiore;
ll – della nota prot. n. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento sub kk);
mm – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta ha disposto l’avvio del procedimento di revoca dell’Autorizzazione Unica, ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, rilasciata in favore della -OMISSIS- con DD.DD. -OMISSIS- per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi in Pignataro Maggiore;
nn – ove e per quanto occorra, della nota della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- di trasmissione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-alla Regione Campania;
oo – ove e per quanto occorra, del parere dell’Ufficio Speciale della Avvocatura Regionale prot. n. -OMISSIS-
pp – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali
4) Riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 22 maggio 2024:
qq – del provvedimento della -OMISSIS-del -OMISSIS- di risoluzione del contratto n.-OMISSIS- e relativi Addendum ad oggetto “Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi – codici CER:-OMISSIS-– Attività di analisi e certificazione e trasporto rifiuti”;
rr - del provvedimento della-OMISSIS-del -OMISSIS- di risoluzione del contratto n.-OMISSIS- ad
oggetto “Fornitura servizio di trasporto e smaltimento rifiuti derivanti dalle attività di conduzione del cantiere”;
rr1 – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-della -OMISSIS-;
ss - del provvedimento della -OMISSIS-prot. n.-OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ad oggetto “CT13 – 22 Itinerario Ragusa – Catania – Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana” e annesso servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Intervento suddiviso in n. 4 lotti. Lotto 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)”;
tt - del provvedimento della -OMISSIS-prot. n.-OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-di affidamento delle prestazioni relative all’appalto “Itinerario Ragusa – Catania – Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaromonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana””;
tt1 – ove e per quanto occorra, della nota -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-
uu – del provvedimento della-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-del
-OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ed i successivi atti integrativi ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti appartenenti ai CER ad Impianti autorizzati con le normative vigenti e previamente concordati con la committente”;
uu1 - del provvedimento della-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS- ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti appartenenti ai CER ad Impianti autorizzati con le normative vigenti e previamente concordati con la committente”;
uu2 - del provvedimento della-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti appartenenti ai CER ad Impianti autorizzati con le normative vigenti e previamente concordati con la committente”;
ww – del provvedimento della -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS- e di applicazione della penale prevista dall’accordo di legalità ad oggetto “Viadotti e Cavalcavia sulla S.S. 106 Jonica 3° Megalotto”;
ww1 – ove e per quanto occorra, della comunicazione di -OMISSIS-;
ww2 – del provvedimento della -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ad oggetto “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento, presso impianto autorizzato, di rifiuti provenienti dai lavori di costruzioni” relativo all’appalto “Fornitura e posa in opera degli impalcati metallici dei Cavalcavia e Viadotti sulla S.S. 106 Jonica 3° Megalotto”;
xx – del provvedimento della -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-e del successivo atto aggiuntivo del -OMISSIS- ad oggetto “Affidamento dei lavori di realizzazione della Galleria naturale di Lonato e relative opere di consolidamento connesse, da pk 115+990 a pk120+772 della Linea AV/AC Milano – Verona, Lotto Brescia Est – Verona”;
yy - del provvedimento della -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ad oggetto “Lavori n. -OMISSIS-– contratto di affidamento dei lavori del “Lotto -OMISSIS- – Esecuzione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 19+700,00 a pk 27+455,00 – Lotto -OMISSIS-;
zz – del provvedimento della-OMISSIS-. prot. n. -OMISSIS-di risoluzione del contratto n. -OMISSIS- ad oggetto “Progettazione esecutiva, approvvigionamento materiali, cantierizzazione, installazione, messa in servizio delle modifiche agli impianti ferroviari e di armamento della stazione di Sommacampagna”;
zz1 – ove e per quanto occorra, della comunicazione-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-
aaa – del provvedimento della -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-di risoluzione del subcontratto n-OMISSIS- ad oggetto “Lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica dall’innesto con la S.S. 534 (Km 365 + 150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)”;
aaa1 – ove e per quanoto occorra, della nota di -OMISSIS-. richiamata nel provvedimento sub aaa);
bbb – del provvedimento della -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS-ad oggetto “Contratto di servizi per il trasporto e smaltimento rifiuti”;
ccc – del provvedimento della -OMISSIS- del -OMISSIS- di risoluzione dei contratti di servizio nn.
-OMISSIS-
ddd – del provvedimento della -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS- di “Subaffidamento attività ambientali – Servizi di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti”;
eee - del provvedimento della -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto n. -OMISSIS- di “Subaffidamento attività ambientali – Servizi di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti”
fff – del provvedimento della -OMISSIS- di risoluzione del contratto per il servizio di “smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi”;
ggg - del provvedimento della -OMISSIS- del -OMISSIS- ad oggetto “Subaffidamento servizio di carico, scarico, trasporto e smaltimento”;
hhh – del provvedimento della-OMISSIS- del -OMISSIS- di risoluzione del contratto n.-OMISSIS-ad oggetto “Esecuzione in appalto per il ritiro del rifiuto CER 12.01.02 Polveri e particolato di materiali ferrosi per l’Officina Nazionale Armamento di Pontassieve”;
iii – del provvedimento del Consorzio -OMISSIS- del -OMISSIS- di risoluzione del contratto di servizio n. -OMISSIS-
iii1 – ove e per quanto occorra, dell’rodine di servizio della -OMISSIS--OMISSIS-
jjj – del provvedimento della -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di annullamento dei cartellini Società
kkk - del provvedimento dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria prot. n. -OMISSIS- di risoluzione del contratto -OMISSIS- ad oggetto “Realizzazione della discarica di servizio all’eco – distretto di Catanzaro Alli – Fase 1 – Esecuzione nuovo invaso e discarica ed opere complementari”;
lll – del provvedimento del Consorzio-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- di tutti i contratti e relativi atti aggiuntivi relativi all’appalto “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari – CIG -OMISSIS-”;
lll1 – ove e per quanto occorra, degli ordini di servizio di -OMISSIS--OMISSIS-;
mmm – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Napoli, del Comune di Napoli e della Regione Campania;
Visti l’ordinanza presidenziale n. 168 del 10 aprile 2024 ed i relativi adempimenti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 824 del 19 aprile 2024 del TAR;
Vista l’ordinanza di appello cautelare n. 3509 del 31 maggio 2024 del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso introduttivo, -OMISSIS-. – società che svolge attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo - ha impugnato, per l’annullamento previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, come in epigrafe indicato, col quale la Prefettura di Napoli aveva rigettato la richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. White list) interdittiva a carico della società ricorrente.
2.- Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe descritti, la società ricorrente ha quindi impugnato, per l’annullamento, i provvedimenti di revoca disposti a suo carico da diverse enti e stazioni appaltanti per effetto del diniego di iscrizione nella White list.
3.- L’UTG di Napoli ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 28 marzo 2024; con memoria del 10 aprile 2024, hanno argomentato per la correttezza del proprio operato e per il rigetto del ricorso.
In data 16 aprile 2024, hanno depositato ampia documentazione in adempimento all’ordinanza istruttoria presidenziale n. 168 del 10 aprile 2024.
4.- Con ordinanza cautelare n. 824 del 19 aprile 2024, il TAR ha respinto l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2051 del 31 maggio 2024, ha accolto l’appello cautelare disponendo il riesame del provvedimento impugnato.
5.- L’UTG di Napoli, in esecuzione dell’ordinanza di appello cautelare del Consiglio di Stato, con decreto prefettizio n. -OMISSIS-, ha disposto l’applicazione della misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d. lgs 150/2011, per la durata di dodici mesi o, comunque, fino alla decisione di merito, valutando che non sono “emersi allo stato ulteriori elementi che possano sostenere la prognosi ostativa”:
6.- Il comune di Napoli si è costituito in giudizio con memoria depositata il 7 ottobre 2024, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 maggio 2024, avente ad oggetto, tra gli altri, la disposta risoluzione del contratto d’appalto n. -OMISSIS- relativo all’affidamento del servizio di “Prelievo, trasporto, conferimento all’impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalle lavorazioni eseguite nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale (Via Miraglia e sottopasso esistente in Napoli) e l’incameramento della cauzione definitiva”.
Con la memoria di costituzione e difensiva, il comune di Napoli ha fatto presente che – a seguito del riesame condotto dalla Prefettura, conclusosi col decreto prefettizio n. -OMISSIS- tramite cui è stata ammessa l’applicazione della più mite misura della prevenzione collaborativa – ha disposto l’annullamento della risoluzione contrattuale con conseguente improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti.
7.- -OMISSIS-, in vista dell’udienza di merito fissata per il 6 novembre 2024, ha depositato memoria difensiva, notificata anche alla Prefettura, con valenza di motivi aggiunti, con la quale ha ribadito le ragioni per la fondatezza del ricorso introduttivo avverso il diniego d’iscrizione alla White list, anche alla luce delle considerazioni di merito svolte dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Tuttavia, in subordine ha contestato il provvedimento di assenso alla prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94-bis d. lgs 159/2011, nella parte in cui, malgrado il successivo accertamento dell’UTG di Napoli dal quale non sarebbero emersi elementi ulteriori per supportare la più grave prognosi a favore dell’interdittiva, avrebbe contraddittoriamente confermato le motivazioni alla base del diniego e subordinato il carattere definitivo dello strumento della prevenzione collaborativa all’esito del giudizio pendente davanti al T.A.R.
La causa, discussa all’udienza pubblica del 6 novembre 2024, è stata trattenuta per essere decisa.
8.- Col ricorso introduttivo, parte ricorrente ha dedotto in sintesi le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 84, 91, 92 comma 2-ter lett. a) e b), 93, 94 bis d.lgs. 159/2011 (CAM); violazione degli artt. 3 e 7 L. n. 241/1990; violazione dei principi di legalità e di tipicità delle fattispecie rilevanti ai fini del d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, per violazione del giusto procedimento e dei principi di gradualità e proporzionalità; erroneità per difetto dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà; ingiustizia manifesta e sviamento.
Nella vicenda in esame, l’UTG-Prefettura di Napoli non è stata in grado di fornire un solo indizio, grave, preciso e concordante, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ, per dimostrare e motivare che le organizzazioni criminali mafiose, negli anni, abbiano imposto alla società ricorrente i dipendenti da assumere. Nemmeno vi è traccia del clan di riferimento che avrebbe nel tempo orientato le politiche di assunzione del personale. Pertanto, la valutazione di asserita contiguità mafiosa dei dipendenti sarebbe sfornito di consistenza oggettivo – fattuale, necessaria per sorreggere la prognosi d’infiltrazione mafiosa.
2) Il quadro indiziario, in ogni caso, oltre al deficit di motivazione non appare adeguato per fotografare una situazione di agevolazione, strutturale e perdurante, volta ad escludere l’applicazione delle più lievi misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis d. lgs. 159/2011).
Sarebbe peraltro mancata l’indefettibile fase del giudizio prognostico (c.d. giudizio di bonificabilità), in chiave dinamica in merito alla capacità dell’impresa ricorrente di rimuovere gli aspetti critici e di riallinearsi all’economia legale.
3) L’UTG-Prefettura di Napoli avrebbe omesso di pronunciarsi sulle misure di self – cleaning che la Società ha tempestivamente posto in essere, rimuovendo i contestati fattori di criticità.
Contrariamente a quanto dedotto dall’autorità prefettizia, l’art. 92, comma 2-quater, d. lgs 159/2011 ha legittimato l’operatore economico ad assumere strumenti di self–cleaning anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
9.- Coi successivi ricorsi per motivi aggiunti, parte ricorrente, oltre a riproporre, per invalidità derivata, i vizi denunciati col ricorso introduttivo, ha formulato le seguenti ulteriori censure per invalidità propria:
1) violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e dell’art. 95 d. lgs. 159/2011; violazione del principio del contrarius actus e del contraddittorio procedimentale
2) violazione delle disposizioni del CAM che prevedono l’incameramento della cauzione definitiva.
10.- Il ricorso introduttivo ed i conseguenti motivi aggiunti sono fondati nei termini di seguito descritti.
10.1. - -OMISSIS- è una società per azioni, attiva -OMISSIS- nel settore dei servizi ambientali di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi sull’intero territorio nazionale ed ha in corso diversi contratti molti dei quali con amministrazioni ed enti pubblici.
Il diniego d’iscrizione alla cd White list della Prefettura-UTG di Napoli si fonda sui seguenti principali elementi:
- controlli risalenti agli anni-OMISSIS- dell’attuale Presidente, -OMISSIS-, e dell’ex Direttore Tecnico, -OMISSIS- con figure asseritamente controindicate;
- la presenza, nel corso degli anni, di sei dipendenti destinatari di controlli con soggetti controindicati (-OMISSIS-) ovvero gravati da precedenti o da condanne per reati tipici: -OMISSIS-
In particolare, l’ex dipendente, -OMISSIS-ed il dipendente -OMISSIS- erano stati condannati per il reato di cui all’art. 260 d. lgs. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente: TUA).
- Rapporti di fornitura con la-OMISSIS-, riconducibile all’ex dipendente -OMISSIS-, condannato nel procedimento penale a carico del -OMISSIS-.
- -OMISSIS-a sua volta, aveva quale responsabile tecnico all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)-OMISSIS-, direttore tecnico anche di -OMISSIS-, società destinataria di interdittiva antimafia, per controlli con elementi della criminalità organizzata.
- -OMISSIS- dipendente per il limitato periodo dal -OMISSIS- della -OMISSIS-., società diversa dalla ricorrente -OMISSIS-., risultava contestualmente sottoposto a regime di semilibertà, peraltro in esito ad autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Sorveglianza.
Per di più, l’autorità prefettizia aveva valutato non consistenti le misure di self cleaning nel frattempo adottate dalla società ricorrente, perché assunte solo dopo l’avvio, avvenuto con la nota prot. n. -OMISSIS- del procedimento per l’irrogazione della misura interdittiva.
La presenza anche di un solo dipendente avente legami con la criminalità organizzata, secondo l’UTG di Napoli, sarebbe sintomatico del rischio di infiltrazione mafiosa, nel peculiare contesto territoriale di riferimento della società ricorrente ed in relazione all’attività commerciale da questa svolta.
Non ricorrerebbero, peraltro, i tratti occasionali dell’infiltrazione mafiosa “considerati i rapporti con -OMISSIS- e con soggetti imputati e condannati nello stesso procedimento penale per il quale è stato condannato il -OMISSIS-.”.
10.2. - In senso contrario, la società ricorrente fa presente di essersi attivata in misura sostanziale e radicare per rimuovere i fattori di rischio. In sede di audizione, avvenuta -OMISSIS-, ha infatti dedotto i seguenti elementi:
- ben quattro dei dipendenti segnalati non avevano più alcun rapporto di lavoro con -OMISSIS-., in particolare:
• -OMISSIS- dal 13 ottobre 2017;
• -OMISSIS-dal 15 luglio 2022;
• -OMISSIS-(assunto per soli 2 mesi) dal 15 luglio 2022;
•-OMISSIS- dal 12 agosto 2023.
- Gli unici due dipendenti ancora in servizio (-OMISSIS-), invece, erano stati comunque licenziati.
- I rapporti di fornitura con-OMISSIS-, malgrado quest’ultima fosse regolarmente iscritta nella White List di ER (con provvedimento prot. n. -OMISSIS- e successivamente in aggiornamento nella lista delle imprese iscritte -OMISSIS-), del pari, erano stati immediatamente recisi.
- In sede di adeguamento delle misure di self cleaning, la società ricorrente aveva anche incrementato le procedure di controllo del personale, tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale ed autodichiarazione sui carichi pendenti, sia per i dipendenti già in servizio, sia per quelli di nuova assunzione.
10.3. - Peraltro, per l’immediato passato, la società ricorrente aveva già operato operazioni virtuose di ripulitura.
Nel 2019, aveva istituito il Sindaco unico e l’Organismo di vigilanza sul Modello organizzativo gestionale, ai sensi della legge n. 231 del 2001.
Nel 2021, aveva nominato il Collegio sindacale, composto da tre professionisti “esterni”, in sostituzione del precedente Sindaco unico.
La società ricorrente, a partire dal 2021, è soggetta a revisione volontaria e, dal 2022, a procedura di revisione legale da parte della -OMISSIS-, società ai vertici nel campo della revisione legale, con conseguente obbligo di verifica del completo adempimento delle prescrizioni di contrasto al riciclaggio finanziario.
L’organico è di circa -OMISSIS-, con un transito negli ultimi 15 anni -OMISSIS- addetti.
Nel corso degli anni ha acquisito le certificazioni dei propri sistemi di gestione - affidandosi all’Ente Certificatore Bureau RI (dal 1828, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione) a garanzia dell’imparzialità e degli elevati standard di verifica e controllo delle buone pratiche – alle norme ISO: 37001 anticorruzione – whistleblowing / 9001 qualità / 14001 ambiente / 45001 sicurezza / 50001 energia / SA8000 responsabilità sociale / UNI- PdR 125:2022 parità di genere.
Era iscritta tra le società richiedenti la White List -OMISSIS-.
10.4. - Il Collegio osserva, pertanto, che la Prefettura, nel valutare le ragioni del diniego, non ha adeguatamente apprezzato, soprattutto nella fase del contraddittorio procedimentale, le misure di self-cleaning assunte dalla società, sia in tempi precedenti sia una volta che era stata avviato il procedimento di avvio del provvedimento di irrogazione dell’interdittiva.
A questo fine, trascurare le consistenti misure di ripulitura da parte delle società ricorrente, nonostante il disposto di cui all'art. 92, comma 2-quater, d. lgs 159/2011, ha condizionato negativamente il giudizio prognostico, elidendo qualsiasi possibilità, pur ricorrendone i presupposti, per applicare le più lievi misure della prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94-bis d. lgs 159/2011.
Si rammenta che l’art. 92, comma 2-quater, d. lgs 159/2011 precisa che: “Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia”.
In sintesi, l'art. 92, comma 2-bis, d. lgs 159/2011, impone al Prefetto l'obbligo ineludibile del confronto cl potenziale destinatario dell’informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale è già stato avviato e, in massima parte, istruito e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis).
Nelle intenzioni del legislatore l'interazione dialettica che ne deriva, in una fase prodromica rispetto a quella di adozione dell'interdittiva, è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l'esito esiziale del procedimento, sia per l’amministrazione, la quale, sfruttando l'occasione di acquisire e di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all'emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
In altri termini, il contraddittorio in questione, rappresentando un “sui generis” nell'ampio ventaglio degli istituti di partecipazione procedimentale, non può relegarsi a strumento di mero carattere “formale” nell'ambito di un fenomeno da tempo in atto di complessivo svilimento delle garanzie procedimentali, presentando invece una spiccata valenza sostanziale, in considerazione dell'ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funzionale tra il contraddittorio e le previste misure di “self cleaning”, eventualmente accessibili da parte dell'interessato (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 8 agosto 2023, n. 678).
E’ del tutto evidente che, con la disposizione appena illustrata, il legislatore ha voluto preservare il potere discrezionale e valutativo della Prefettura in ordine alla consistenza, all’efficacia ed all’effettività delle misure di cambiamento adottate dall’operatore economico; tuttavia, la misura e l’ampiezza di tale potere sono suscettibili di ordinario sindacato dal parte del giudice amministrativo, soprattutto riguardo ad aspetti quali la completezza dell’istruttoria e della motivazione, aspetti che, nel caso in esame, non appaiono essere osservati.
10.5.- Nel caso in esame, la pronta adozione di ampie misure di self–cleaning da parte della società ricorrente, misure che hanno interessato aspetti sostanziali relativi a rilevanti gangli operativi, gestionali e di controllo societari, e che hanno visto il coinvolgimento di soggetti ed agenzie di ambito anche internazionale preposti per l’appunto al controllo dei diversi fattori a presidio della legalità delle condotte e delle determinazioni societarie, appare comunque fortemente sintomatico di una capacità decisionale autonoma, incompatibile con una condizione di sottomissione endemica e cronica alle organizzazioni criminali mafiose.
Senza pertanto negare la sussistenza di collegamenti ed influenze che la società ricorrente ha subito da parte delle organizzazioni criminali, la portata e l’ampiezza delle misure di self-cleaning in concreto registrate, peraltro in periodi diversi, dimostrano una volontà progressiva della società ricorrente di realizzare una totale scissione dei legami con consorterie criminali mafiose. Ciò avrebbe meritato un diverso apprezzamento da parte dell’autorità prefettizia.
10 Oppure
C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità..5.- Ne consegue che la mancata adeguata considerazione delle misure di ripulitura ha severamente condizionato la bontà dei profili istruttori e valutativi assunti dalla Prefettura nel negare l’iscrizione alla White list, con conseguente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 94-bis, commi 1 e 2, d. lgs 159/2011 e contrarietà ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Tali principi devono ispirare anche l’ambito delle misure precauzionali interdittive, in particolare dopo che il legislatore - con le modifiche prodotte al d. lgs.159/2011 dal D. L. 152/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 233 del 2021 - ha predisposto strumenti innovativi che, sebbene intendano recidere al pari delle più severe misure interdittive qualsiasi collegamento con le organizzazioni criminali mafiose, riescano tuttavia a preservare il valore economico ed aziendale dell’impresa incisa.
Come chiarito sul punto da innovativo ma condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, alla stregua di un criterio interpretativo di carattere teleologico, l'ampio e diversificato ventaglio di misure alternative di prevenzione collaborativa, previsto dall'art. 94-bis d. lgs 159/2011 deve essere comunque vagliato nei suoi presupposti applicativi anche prima dell'adozione dell'informazione interdittiva di conferma, in considerazione dell'obbligo posto in capo alla Prefettura di verificare se i fatti del riesame siano idonei a far degradare la condizione di permeabilità mafiosa dell'impresa da cronica ad occasionale, pur senza spingere l'organo amministrativo ad emanare misure immediatamente e definitivamente liberatorie.
Il Prefetto, in modo analogo a quanto si richiede al giudice della prevenzione, deve utilizzare il materiale probatorio reso disponibile dal soggetto richiedente per valutare e quindi decidere se, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa” che — subìti in passato secondo le indagini prefettizie — hanno comportato l'interdizione amministrativa. I presupposti in questo caso vengono dati, sul piano formale, dalla presentazione di un'istanza di riesame basata su fatti nuovi non completamente liberatori per l'impresa richiedente, Sul piano sostanziale, dalla “bonificabilità” della stessa da analizzare-in termini prognostici- rispetto ad un dato patologico già acquisito. L’accesso alla misura di recupero è impedita nel caso in cui, ad onta delle misure, si abbia un risultato di natura cronica ed endemica dell'infiltrazione; è invece consentito, tramite il ricorso a strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, nelle diverse ipotesi di effetti reversibili (ed in tal senso occasionali) dell'inquinamento mafioso (cfr., TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 luglio 2023, n. 598).
11.- L’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento del diniego di iscrizione alla White list, comporta ex se l’accoglimento dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, venendo a questo punto a mancare il presupposto fattuale e normativo per adottare le misure, a vario titolo, di risoluzione, revoca o recesso adottate dalle varie amministrazioni pubbliche con le quali la ricorrente ha in corso rapporti contrattuali e convenzionali.
12. In considerazione della natura della controversia e degli interessi pubblici e privati coinvolti nella presente controversa, si ravvisano le eccezionali e giuste ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura-UTG di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i relativi provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato, posto a carico della Prefettura di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.