TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2672/2022 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Eleonora
Verdelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza
Nannotti n. 11, Firenze
PARTE ATTRICE
nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Querela di falso
1 CONCLUSIONI:
“Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del Controparte_1 procedimento R.G. 820/2022, incardinato dal Sig. innanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Arezzo e prodotto in copia nel fascicolo di parte, nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto, sottoscrizione apparentemente riferibile al Sig. dando le disposizioni di cui all'art. 480 Parte_1
c.p.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto querela di falso relativamente all'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del Controparte_1 procedimento R.G. 820/2022, incardinato dallo stesso innanzi al
Giudice di Pace di Arezzo e prodotto in copia nel fascicolo di parte, nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto, sottoscrizione apparentemente riferibile al Pt_1
A fondamento della domanda ha eccepito la falsità della sottoscrizione e dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento, evidenziando che nel periodo oggetto della presunta notifica egli, pur essendo formalmente residente in [...], lavorava a Firenze e ivi viveva dal lunedì al venerdì ospite di un'amica.
Ritualmente convenuta in giudizio, la non si Controparte_1
è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 Istruita mediante CTU grafologica, parte attrice all'udienza del
10.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come in epigrafe chiedendo di essere autorizzata a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla querela di falso in generale si osserva che questo procedimento è volto all'accertamento dell'autenticità o falsità della prova documentale che potrebbe determinare nel giudice un falso convincimento.
La querela di falso può essere proposta, tanto in via principale quanto in via incidentale, in ogni stato e grado del processo fino a quando la verità sul documento non sia accertata con sentenza passato in giudicato. La falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento, cioè l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta: nel primo caso si ha falsità materiale, la quale può concretarsi nella contraffazione (consistente nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o luogo diverso da quello vero) o nell'alterazione (che è una modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione). Nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in una enunciazione falsa nel suo contenuto e può quindi verificarsi solo nella parte narrativa di un documento.
Inoltre, come noto, l'eventuale accertamento della falsità di un documento ha efficacia erga omnes ed anche per questo si distingue dal diverso strumento della verificazione della scrittura privata.
Infatti, in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura
3 privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento
(Cass. 2152/21).
Ciò premesso la CTU, le cui conclusioni vengono recepite dal
Tribunale apparendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico-giuridici, ha accertato: “Comparando i due tracciati a confronto abbiamo una completa diversità morfologica fra i tracciati leggibili.
L'andamento sul rigo diverso.
La velocità e la dinamicità non corrispondono.
Il gesto grafico del Signor anche nella scrittura in Pt_1 stampatello ha la caratteristica di creare dei legamenti fra le singole lettere anche dove non sono richiesti, mentre nella firma
4 disconosciuta ritroviamo molti stacchi anche dove sarebbe facile creare il legamento con la lettera successiva.
Dalla comparazione dei due tracciati non abbiamo particolarità grafiche rilevabili che possano far pensare alla stessa mano.
Tutto questo sarebbe stato più facile con l'esame del documento originale (qualora potesse essere reperibile, lo potremo confermare).
La velocità, la struttura delle singole lettere, l'andamento sul rigo, i legamenti fra le lettere e tutto quello che concorre a determinare il ritmo grafico di una scrittura, non corrisponde fra i due tracciati a confronto.
Dopo aver esaminato la firma oggetto di indagine aver estrapolato le caratteristiche grafiche, aver esaminato il gesto grafico autografo ed aver comparato fra loro le particolarità emerse, ritiene che la firma apposta sulla copia del “documento di consegna” datata 11.01.2018 non è autografa”.
Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n.
PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del procedimento R.G. 820/2022 Controparte_1 incardinato dal innanzi al Giudice di Pace di Arezzo e la Pt_1 dichiarazione, da parte dell'Ufficio Postale, dell'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/44 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia e la sua non particolare complessità, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
5 Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 dichiara la falsità dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del procedimento Controparte_1
R.G. 820/2022, incardinato dal Sig. innanzi al Giudice di Pt_1
Pace di Arezzo nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale
l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto;
- condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 compensi, € 518,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CAP se per legge;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Siena, il 08/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
6 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2672/2022 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Eleonora
Verdelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza
Nannotti n. 11, Firenze
PARTE ATTRICE
nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Querela di falso
1 CONCLUSIONI:
“Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del Controparte_1 procedimento R.G. 820/2022, incardinato dal Sig. innanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Arezzo e prodotto in copia nel fascicolo di parte, nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto, sottoscrizione apparentemente riferibile al Sig. dando le disposizioni di cui all'art. 480 Parte_1
c.p.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto querela di falso relativamente all'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del Controparte_1 procedimento R.G. 820/2022, incardinato dallo stesso innanzi al
Giudice di Pace di Arezzo e prodotto in copia nel fascicolo di parte, nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto, sottoscrizione apparentemente riferibile al Pt_1
A fondamento della domanda ha eccepito la falsità della sottoscrizione e dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento, evidenziando che nel periodo oggetto della presunta notifica egli, pur essendo formalmente residente in [...], lavorava a Firenze e ivi viveva dal lunedì al venerdì ospite di un'amica.
Ritualmente convenuta in giudizio, la non si Controparte_1
è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2 Istruita mediante CTU grafologica, parte attrice all'udienza del
10.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha precisato le conclusioni come in epigrafe chiedendo di essere autorizzata a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla querela di falso in generale si osserva che questo procedimento è volto all'accertamento dell'autenticità o falsità della prova documentale che potrebbe determinare nel giudice un falso convincimento.
La querela di falso può essere proposta, tanto in via principale quanto in via incidentale, in ogni stato e grado del processo fino a quando la verità sul documento non sia accertata con sentenza passato in giudicato. La falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento, cioè l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta: nel primo caso si ha falsità materiale, la quale può concretarsi nella contraffazione (consistente nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o luogo diverso da quello vero) o nell'alterazione (che è una modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione). Nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in una enunciazione falsa nel suo contenuto e può quindi verificarsi solo nella parte narrativa di un documento.
Inoltre, come noto, l'eventuale accertamento della falsità di un documento ha efficacia erga omnes ed anche per questo si distingue dal diverso strumento della verificazione della scrittura privata.
Infatti, in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura
3 privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento
(Cass. 2152/21).
Ciò premesso la CTU, le cui conclusioni vengono recepite dal
Tribunale apparendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logico-giuridici, ha accertato: “Comparando i due tracciati a confronto abbiamo una completa diversità morfologica fra i tracciati leggibili.
L'andamento sul rigo diverso.
La velocità e la dinamicità non corrispondono.
Il gesto grafico del Signor anche nella scrittura in Pt_1 stampatello ha la caratteristica di creare dei legamenti fra le singole lettere anche dove non sono richiesti, mentre nella firma
4 disconosciuta ritroviamo molti stacchi anche dove sarebbe facile creare il legamento con la lettera successiva.
Dalla comparazione dei due tracciati non abbiamo particolarità grafiche rilevabili che possano far pensare alla stessa mano.
Tutto questo sarebbe stato più facile con l'esame del documento originale (qualora potesse essere reperibile, lo potremo confermare).
La velocità, la struttura delle singole lettere, l'andamento sul rigo, i legamenti fra le lettere e tutto quello che concorre a determinare il ritmo grafico di una scrittura, non corrisponde fra i due tracciati a confronto.
Dopo aver esaminato la firma oggetto di indagine aver estrapolato le caratteristiche grafiche, aver esaminato il gesto grafico autografo ed aver comparato fra loro le particolarità emerse, ritiene che la firma apposta sulla copia del “documento di consegna” datata 11.01.2018 non è autografa”.
Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del verbale di accertamento n.
PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del procedimento R.G. 820/2022 Controparte_1 incardinato dal innanzi al Giudice di Pace di Arezzo e la Pt_1 dichiarazione, da parte dell'Ufficio Postale, dell'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/44 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia e la sua non particolare complessità, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
5 Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 dichiara la falsità dell'attestazione di notifica del verbale di accertamento n. PTR1848000028, allegata in copia alla comparsa di costituzione della nell'ambito del procedimento Controparte_1
R.G. 820/2022, incardinato dal Sig. innanzi al Giudice di Pt_1
Pace di Arezzo nella parte in cui viene dichiarato dall'Ufficio Postale
l'avvenuta consegna dell'atto al suo destinatario, nonché nella parte riservata alla sottoscrizione del consegnatario dell'atto;
- condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 compensi, € 518,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CAP se per legge;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Siena, il 08/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
6 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7