Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2902 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MANDRICELLI, N.1, BELMONTE MEZZAGNO, presso lo studio dell'avv. GAETANA RITA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ciminna (PA) nella via Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. PAOLO LO PINTO che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in via G. Di Marzo, n.11, PALERMO presso lo studio dell'avv. MICELI TIZIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti entro il termine assegnato dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, n.q. di Parte_1 genitore del minore , conveniva in giudizio la società Parte_1
TR di carburante chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il
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A fondamento della domanda così spiegata l'attore esponeva nei fatti che, mentre il proprio figlio si trovava nei luoghi sopra indicati alla guida di una bicicletta, rovinava a terra a causa di una griglia per lo scolo delle acque
“posizionata fuori dalla sua naturale ubicazione” e che, a seguito della caduta, riportava una frattura dell'omero sx, come refertato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo (v. doc.3 allegato all'atto di citazione).
Precisava, infine, di aver contattato la società convenuta, nonché la relativa compagnia di assicurazione, al fine di addivenire ad una risoluzione stragiudiziale senza successo (v. doc.1 allegato all'atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio, la società TR di Controparte_1 contestava la dinamica del sinistro così come rappresentata da parte
[...] attrice, deducendo la responsabilità dei genitori del minore per culpa in vigilando;
premetteva, tuttavia, di avere dato regolarmente comunicazione del sinistro alla propria compagnia assicurativa, tramite pec del 22.11.2019 (v. doc.3 allegato alla comparsa di costituzione di TR di carburante , Controparte_1 in esecuzione della polizza n. 341360089 (v. doc. 2 allegato alla comparsa medesima).
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa in via Controparte_2 principale, il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, di accertare e dichiarare che, in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto con , quest'ultima Controparte_2
è tenuta a manlevarla del pagamento della somma liquidata e, per l'effetto, condannarla;
con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite.
Ritualmente evocata in giudizio, , costituendosi, eccepiva Controparte_2
l'omesso adempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, ponendo altresì in rilievo una condotta negligente dei genitori del minore, idonea a interrompere il supposto nesso causale tra l'evento lesivo oggetto di causa e la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c., chiedeva, quindi il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art.1227 c.c..
Il giudizio veniva istruito mediante prova orale e c.t.u..
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile All'udienza del 21.02.2025, tenutasi in trattazione scritta, lo scrivente giudicante, assegnatario del fascicolo a far data dal 09.05.2022, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, non pare ozioso rammentare, in punto di diritto, che la fattispecie prevista dall' l'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva: ciò comporta, di regola, che il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte, secondo cui: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
In altri termini, a fronte dell'onere del danneggiato di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, al custode spetterà, invece, di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che interviene – pertanto – come elemento idoneo ad escludere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Evidenziando che rientra nella nozione di
“caso fortuito” la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e la cui incidenza causale sull'evento dannoso deve essere valutata e graduata in base a un accertamento concreto, potendo risultare, in ipotesi, anche esclusiva. (cfr. Cass. civ.
n. 30775/2017).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile danneggiato” (sul punto, Cass. civ. n. 3362/2013, che ha escluso la responsabilità del custode in una fattispecie relativa alla caduta da una scalinata) e che, dunque, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione.
Sotto altro profilo, mette conto rilevare che, nel caso di specie, l'evento lesivo
(la caduta) richiede che l'azione del danneggiato si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte”.
Ebbene, i giudici di legittimità hanno chiarito che, laddove la cosa inerte giochi solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
Sebbene non si ritenga necessario che la cosa in custodia sia di per sé pericolosa, ciò che rileva è che essa abbia avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera occasione atta a produrre l'evento
(cfr. Cass. civ., sez. III, 20/05/2009, n. 11695).
Conseguentemente, allorché venga accertato, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Cass. civ.,
22/06/2016, n. 12895).
Muovendo da tali postulati, va osservato che, nel caso di specie, la domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, procedendo anzitutto sulla base del criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., occorre indagare l'adempimento, da parte del danneggiato, dell'onere di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza del custode.
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In ordine a tale accertmento, gli esiti dell'istruttoria non consentano di apprezzare che l'evento dannoso, di cui l'attore assume vittima il figlio, si sia verificato secondo le modalità descritte in citazione e, dunque, sia stato causato in via esclusiva “da una feritoia di scolo mal collocata e posizionata fuori dalla sua naturale ubicazione” (rectius: da un non corretto posizionamento della griglia di copertura della canaletta per il deflusso delle acque).
In primo luogo, dagli atti di causa e dall'esame delle risultanze delle prove orali assunte, non emerge alcun elemento in ordine alla dinamica del sinistro oggetto di giudizio (genericamente descritto in citazione) e neppure con riguardo all'asserito mal collocamento della griglia che, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbe provocato la caduta.
Invero, il teste sentito sui capitoli di prova articolati da parte Testimone_1 attrice nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc n.2, riferisce di avere assistito alla caduta all'interno dell'area del Distribuzione di carburante di SS AE
& C, riconoscendo i luoghi raffigurati nelle immagini fotografiche che gli vengono esibite, e testualmente afferma “Capitolo 1: “Riconosco i luoghi e confermo la presenza del bar sia al momento del sinistro, che ancora oggi”. Capitolo 2:
“Confermo. L'unica via di accesso è la zona in cui si trova il distributore carburante”. Capitolo 3: “Confermo. Io ero presente ed ho assistito alla caduta del minore. Il minore è entrato dall'ingresso dell'area del distributore. Preciso che al bar si accede sempre passando attraverso l'area del distributore da un passaggio diverso dall'uscita rispetto al senso di marcia dei veicoli” (v. verb. Ud.13.04.2022).
Ebbene, da tale deposizione, come sopra evidenziato, non risultano dimostrate le circostanze dedotte dall'attore, rilevanti ai fini dell'accertamento del fatto storico, sotto il profilo della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno, tale da fondare una responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia.
In particolare, le dichiarazioni del teste escusso vertono sulla circostanza, peraltro non contestata, che l'evento lesivo si sia verificato all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione di carburante, mentre non risulta in alcun modo dimostrata, e neppure allegata, l'esatta dinamica della caduta, con specifico riferimento all'efficienza causale della res di pertinenza del custode rispetto alla condotta del danneggiato, in cui consiste la prova del nesso causale a carico dell'attore.
Per ragioni di completezza, deve inoltre rilevarsi che tale accertamento non può fondarsi unicamente sulla documentazione fotografica in atti, dalla quale, pur evincendosi l'esistenza di una condizione di potenziale lesività rappresentata dalla
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile griglia di copertura della canaletta che, nella parte centrale, risulta sollevata rispetto alla propria sede di incasso, non vengono tuttavia offerti elementi idonei a ricostruire la dinamica dei fatti per cui è causa e, in assenza di qualsiasi riferimento temporale, neppure a consentire di ricondurre tale condizione al momento in cui si
è verificato il sinistro.
All'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, quindi, non risulta dimostrato che il sinistro si sia verificato in via esclusiva a cagione dell'errato posizionamento della griglia sovrastante la feritoia di scolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, avendo parte attrice omesso una specifica allegazione della dinamica dell'evento nonché la prova circa le modalità della caduta e dell'effettiva idoneità della cosa in custodia alla causazione del sinistro, la domanda risarcitoria spiegata da n.q. non può Parte_1 trovare accoglimento.
Al rigetto della pretesa attorea, consegue l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla società convenuta.
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attore deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società TR di carburante e della Controparte_1 [...]
, terza chiamata in manleva dalla medesima, che si liquidano come in CP_2 dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del
"disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n.
28417/2018-), secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Nulla deve disporsi sulle spese di ctu neanche con separato decreto, non avendo il ctu avanzato richiesta di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da N.Q. DI Parte_1
GENITORE DI DE IM UN IO nei confronti di parte convenuta;
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - condanna N.Q. DI GENITORE DI DE Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che vanno Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna N.Q. DI GENITORE DI DE IM Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre CP_2 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Termini Imerese il 21/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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