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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 914/2017
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
CP 1
- parte ricorrente -
Avv. Nicola Putignano
Email 1
CONTRO
Controparte_2
- parte resistente
Avv. Leonardo Celeste
Email 2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, rappresentando di aver lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal Controparte_2
26/06/2016 al 30/08/2016, presso il villaggio turistico "Corte dei Greci", sito in Cariati (CS) alla Piana dei Greci;
che il suddetto rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 8/07/2016 con contratto a tempo determinato con scadenza al 30.08.2016, che All'atto dell'assunzione, il ricorrente veniva inquadrato nel livello 5° del CCNL di categoria "Turismo Aziende Alberghiere Confcommercio", con qualifica di "aiuto cuoco"; che per tutta la durata del rapporto di lavoro svolgeva le mansioni di "cuoco capo partita" che per le mansioni in concreto svolte, andava inquadrato nel superiore livello 4° del CCNL di categoria, chiedeva previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 8/07/2016, accertare e dichiarare che con la era intercorso un rapporto di Controparte_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/06/2016 al 30/08/2016; per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto di lavoro con la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente;
nonché la condanna della società resistente, in persona legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore, ex art. 32 comma 5 L. n. 183/2010, di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 3.739,69 lordi come indicata nel conteggio analitico), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
la condanna della società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della. somma complessiva di € 7.537,79 per i titoli dedotti in ricorso ex art. 414 cpc, o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per eccepire la nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto della domanda e avanzava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c.
Quanto alla questione di nullità del ricorso per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619;
Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi.
Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni.
Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto, con l'indicazione del periodo di lavoro, delle mansioni, dell'orario osservato, e di diritto, su cui si fonda la domanda,
è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi, come si evince anche dalla difesa articolata da controparte.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze retributive per le ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto. Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente sono assoggettate al criterio generale "affirmanti incumbit probatio" le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. "in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. ultima busta paga). Con riguardo alla domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive maturate in virtù dell'asserito svolgimento di mansioni superiori e di un diverso inizio temporale del rapporto di lavoro rispetto a quello cristallizzato nel contratto, è stata assunta, innanzitutto, la prova testimoniale. In concreto, le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano insufficienti a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle modalità dedotte in ricorso per l'intero arco temporale di riferimento dedotto in causa e secondo gli orari giornalieri indicati.
Il teste escusso Testimone 1 all'udienza del 14.12.2022, testualmente riportava:
"sono il fratello dell'amministratore della resistente, io ho svolto la professione architetto, mi sono occupato della gestione di una sala ricevimenti di un complesso turistico, attualmente sono libero professionista, ho iniziato a lavorare nel giugno del 1978 e attualmente lavoro ancora come libero professionista;
personalmente ho lavorato presso la sala ricevimenti come ho precisato sopra in qualità di proprietario. A.d.r. ho saputo, avendo contatti quotidiani col direttore del complesso turistico, che era venuto questo cuoco o aiutante cuoco, nei giorni successivi il direttore mi ha detto che questo aiuto cuoco non era più presente e se conoscevo qualcuno nella struttura dii mia proprietà disponibile a sostituire l'aiuto cuoco. Ho visto personalmente l'aiuto cuoco rare volte in un'occasione in cui sono andato in cucina per le presentazioni consuete, comunque, se lo rivedessi non saprei riconoscerlo, nel senso che non mi ricordo com'è fatto. mi sono attivato per cercare un sostituto ma non l'ho trovato ma so che hanno risolto di là dandosi da fare anche perché nel periodo di fine giugno le presenze sono pochissime, sono tante invece tra luglio e agosto. a.d.r. so che i pagamenti in quel periodo avvenivano nell'ufficio della struttura alberghiera ma non sono mai stato fisicamente presente mentre avvenivano i pagamenti. a.d.r. voglio precisare che la richiesta fattami dal direttore che ho prima esplicato concerneva la disponibilità a cedere l'appartenente alla mia squadra per la sostituzione ad aiuto cuoco, quindi ad aiutante, tant'è che io non ho potuto dare stabilmente un membro della mia squadra però dato che i matrimoni si realizzano ad orari determinati potevo cedere
"in prestito" un mio aiutante cuoco per aiutare la cucina”.
Al termine dell'udienza parte resistente chiedeva rinvio per prosieguo prova, mentre parte ricorrente insisteva affinché il resistente venisse dichiarato decaduto dalla prova e affinché la posizione venisse rinviata per discussione. Orbene, le emergenze probatorie inibiscono al decidente di ritenere raggiunta, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi nella controversia in esame, la prova dell'impegno lavorativo per come dedotto e rappresentato nell'atto introduttivo. Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda diretta alla dichiarazione di nullità del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, al ripristino del rapporto lavorativo e al riconoscimento dei crediti retributivi, differenziali ed omessi.
Tanto conforta il rigetto della stessa.
Ugualmente si rigetta la domanda posta da parte resistente la domanda per responsabilità aggravata proposta dall'opposta ex art. 96 c.p.c. Si osserva che, ai fini della ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 96 c.p.c., manca l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio. Nemmeno si ritiene di applicare la previsione di cui al 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configurando così la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Detti presupposti non ricorrono nella specie, dovendosi escludere la pretestuosità delle questioni in fatto ed in diritto prospettate del ricorrente. Mancano, dunque, i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità per lite temeraria, che l'art. 96 c.p.c. individua nella soccombenza, accompagnata dallo stato soggettivo della mala fede o, quantomeno, della colpa grave. In applicazione dei principi generali, inoltre, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'“an" che del "quantum", ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. n. 1384/1980; Cass. n. 1200/1998). Nel caso di specie, non vi sono prove sufficienti della sussistenza dei presupposti di tale responsabilità, non risultando dati da cui emerga la mala fede del ricorrente, che si configura allorquando chi agisce o resiste in giudizio, pur essendo consapevole di avere torto, agisce per spirito di emulazione o con intenti defatigatori o dilatori o per altri motivi simili.
Neppure la colpa grave, ossia la mancanza della minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze dei propri atti, è provata, né emerge in maniera chiara dagli atti processuali. Manca allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio rispetto alle domande avanzate e della reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con
-
l'atto introduttivo del presente giudizio;
rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità aggravata
-
processuale di parte resistente;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Castrovillari, 20.01.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO