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Sentenza 20 gennaio 2024
Sentenza 20 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.2085 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico, unitamente Parte_1 al quale elettivamente domicilia, in Terzigno, alla Via Amati, 13
RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2023, il ricorrente chiedeva accertarsi e CP_ dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall' con la comunicazione CP_ del 30.7.2021, nella quale l' chiedeva la restituzione della somma di euro € 5.675,25, riferita al periodo 1.8.2017-30.6.2018, derivante da ricalcolo della prestazione INVCIV
07376742, effettuato in data 16.05.2018 dall' , a Organizzazione_1 seguito dell'esito della visita di revisione del 20.7.2017, con la quale era stata revocata al ricorrente l'indennità di accompagnamento. Eccepiva l'irripetibilità della prestazione per buona fede del ricorrente, violazione dell'art. 3 L.241/90, onere della prova a carico dell' circa le pretese e chiedeva, CP_1 CP_ pertanto, dichiararsi non dovute le somme richieste dall' a titolo di indebito, con CP_ condanna dell' al pagamento delle somme trattenute, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti CP_1
i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Preliminarmente, va rilevato che oggetto del presente giudizio- che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione- è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. del 29 aprile 2009, n. 9986).
Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la sussistenza o CP_3 meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale.
Invero, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire
1 quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di fatto va rilevato che il ricorrente era titolare di indennità di accompagnamento, revocata all'esito della visita di revisione del 20.7.2017, comunicata il 3.8.2017. Avverso detto LE non è stato presentato ricorso nel termine di sei mesi di cui al comma 3, dell'art. 42, del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003.
Nel contempo, il ricorrente ha continuato a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento. Il verbale dal quale scaturisce l'indebito è regolarmente notificato. Ebbene, i dati di fatto risultano pacifici, l'indebito è scaturito all'esito della revoca del beneficio, in conseguenza della visita di revisione, documentata in atti.
Si verte, dunque, in ipotesi di indebito assistenziale.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass.
256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' CP_4 nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni). E' pacifico nella ipotesi al vaglio che l'azione di recupero dell'indebito sia fondata sulla revoca dell'indennità di frequenza, a seguito della visita eseguita nel, che ne aveva accertato l'insussistenza. Deve dunque richiamarsi il principio reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Ord. 12 luglio 2017 n.17216) secondo cui “in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la
2 disciplina generale nell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass. 23.1.2008 n.1446; si vedano anche Cass. 28.3.2006, n. 7048; Cass. 17.4.2014, n. 8970); quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033
c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Tuttavia, il superiore orientamento riconosce altrettanto pacificamente l'irripetibilità dei ratei indebitamente erogati anteriormente alla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Invero, già nelle sentenze n. 20992 del 29.10.2004 e n. 18299 del 24.12.2002 la
Cassazione affermava il principio della retrodatazione della perdita del beneficio al momento della verifica del requisito sanitario, essendo meramente ordinatorio il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca. Inoltre, nella sentenza n. 16260 del 20.10.2003, che comunque trattava di indebito assistenziale, la Corte aggiungeva, poi, che "la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Pertanto, essendo venuto meno ogni affidamento da parte del ricorrente, con la notifica del verbale negativo, avvenuta ad agosto 2017, legittimamente è stata richiesta la restituzione della indennità di accompagnamento, percepita da agosto 2017, senza averne diritto. Alla stregua dei principi di cui innanzi, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese.
Torre Annunziata, 20.1.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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