Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N 1593/2023 R G
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott. ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 11.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1593/2023 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Cacciapaglia Bernadette Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difesi dagli avv O. Manzi CP_1
e M.T.Petrucci
RESISTENTI
Oggetto: Opposizione a avviso di addebito n 35920180004932991000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920180004932991000 notificato in data 8.2.2023 con il quale gli si intimava il pagamento, in favore dell della somma di € 4.028,75 a CP_1 titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva i seguenti rilievi:
1) la decadenza dell' iscrizione a ruolo del debito ai sensi dell' art 25
d.lgs. 46/1999; 2) l' omessa notifica di una comunicazione prodromica all' avviso di addebito.
Tanto premesso l' odierno opponente concludeva per l' annullamento dell' avviso di addebito opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 18 maggio 2024 l' CP_1 evidenziava l' infondatezza degli avversi assunti e concludeva chiedendo il rigetto dell' opposizione.
All' udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, il Tribunale decideva con separata sentenza.
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46/99.
Ed invero l' odierno opponente ha eccepito la decadenza dell' iscrizione a ruolo del debito richiesto atteso che ai sensi dell' art 25 d.lgs.
46/1999 (come modificato dall' art 2 D. Lgs. N 193/2001) “i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza…a) a)per i contributi o premi non versati dal debitore entro il 31 dicembre dell' anno successivo al termine fissato per il versamento… b)per i contributi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell' anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.
Nel caso di specie la pretesa dell' si riferisce a contributi dovuti CP_1 per il periodo da 1/2017 a 12/2018 laddove l' ha provveduto CP_1 tempestivamente all' iscrizione a ruolo delle somme dovute in data 7 dicembre 2018, ovvero entro il termine del 31 dicembre dell' anno successivo al termine fissato per il versamento.
Non può pertanto essere accolta l' eccezione di decadenza.
In ogni caso la giurisprudenza è concorde nell' affermare che l' azione proposta contro l' iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali costituisce un' opposizione all' esecuzione e quindi, un' ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall' iscrizione e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' an e nel quantum (v cass 1558/2020, 3486/2016).
*
Del pari infondata è l' eccezione relativa alla mancata preventiva notifica di alcuna comunicazione prodromica all' avviso di addebito.
Ed invero l' art 24 dlvo 46/99, dopo aver previsto (al comma 1) che “i contributi o i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizione di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive”, stabilisce (al comma 2) infatti, semplicemente che “l' ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”. Ne consegue che alla luce di tale disposizione deve escludersi, quindi, diversamente da quanto ritenuto dall' opponente che esista alcun obbligo, in capo agli enti previdenziali di comunicare al debitore un avviso bonario, prima di procedere all' iscrizione a ruolo. *
Venendo al merito della pretesa non essendovi contestazione circa l' an e il quantum delle somme richieste, in definitiva, la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'Istituto deve essere pienamente riconosciuta dovendosi ritenere il riconoscimento del debito ormai irretrattabile, con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
Alla stregua delle considerazioni suesposte l' opposizione va rigettata.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 9.2.2023 da
[...]
nei confronti dell così decide: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 11.06.2025 Il GL
Dott.ssa Francesca Costa