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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 667/2023
tra
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sagradini Massimiliano
e dall'Avv. Angela Fabbri, con domicilio eletto in Finale Emilia, via Ventura, n. 2
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Oreste Manzi, Ester Cascio e Isabella Basile, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 37020230000113227 tramite cui ha chiesto il pagamento della CP_1
somma di € 15.952,05, a titolo di contribuzione previdenziale Gestione Artigiani per l'anno
1 2015. Nel prospettare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: «Nel merito accogliere
l'opposizione perché fondata, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con
conseguente annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese».
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato nonché la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito rivendicato nell'opposto avviso di addebito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente, previo scambio anche di note difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.).
*
Avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo
(v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Nel caso di specie i crediti previdenziali si fondano sulla contestata, a cura dell' esistenza CP_2
di un maggior reddito imponibile in capo al ricorrente. Il tutto per le ragioni analiticamente indicate nell'avviso di accertamento n. THH01MP00366/2020.
Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del maggior reddito e,
così, alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del rivendicato credito previdenziale.
A sostegno delle conclusioni cui si è pervenuti, si evidenzia: 1) l'avvenuta adozione da parte dell'A.G. penale, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, di un provvedimento di assoluzione per insussistenza del fatto contestato (v. doc. 5 ricorso); 2)
2 l'avvenuta pronuncia, da parte della CTP di Modena con condivisibile iter logico-
motivazionale, di sentenza n. 131/2022 con cui ha accertato, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, l'inesistenza di quel maggior reddito individuato oggi da CP_1
come base contributiva imponibile a fini previdenziali (v. doc. 4 ricorso).
Non sono emersi apprezzabili riscontri probatori idonei a sovvertire il quadro indiziario così
delineato e tali da consentire di pervenire a conclusioni differenti rispetto a quelle cui sono pervenute le altre A.G. adìte.
A fronte della riscontrata lacuna probatoria riferibile alla resistente circa l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa previdenziale, devono pertanto ritenersi fondate le doglianze di cui al ricorso e, così, non esigibile il credito previdenziale di cui oggi si discute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza del credito di cui all'opposto avviso di addebito;
2) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.865,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 15.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 667/2023
tra
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sagradini Massimiliano
e dall'Avv. Angela Fabbri, con domicilio eletto in Finale Emilia, via Ventura, n. 2
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Oreste Manzi, Ester Cascio e Isabella Basile, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 37020230000113227 tramite cui ha chiesto il pagamento della CP_1
somma di € 15.952,05, a titolo di contribuzione previdenziale Gestione Artigiani per l'anno
1 2015. Nel prospettare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: «Nel merito accogliere
l'opposizione perché fondata, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con
conseguente annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese».
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato nonché la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito rivendicato nell'opposto avviso di addebito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente, previo scambio anche di note difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.).
*
Avendo la causa ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali, va precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito;
il tutto indipendentemente dalla veste formale assunta dalle parti in sede di instaurazione del processo
(v. ex multis Cass., 6.11.2009, n. 23600).
Nel caso di specie i crediti previdenziali si fondano sulla contestata, a cura dell' esistenza CP_2
di un maggior reddito imponibile in capo al ricorrente. Il tutto per le ragioni analiticamente indicate nell'avviso di accertamento n. THH01MP00366/2020.
Si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del maggior reddito e,
così, alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del rivendicato credito previdenziale.
A sostegno delle conclusioni cui si è pervenuti, si evidenzia: 1) l'avvenuta adozione da parte dell'A.G. penale, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, di un provvedimento di assoluzione per insussistenza del fatto contestato (v. doc. 5 ricorso); 2)
2 l'avvenuta pronuncia, da parte della CTP di Modena con condivisibile iter logico-
motivazionale, di sentenza n. 131/2022 con cui ha accertato, proprio sui fatti per cui è causa e nei confronti di parte ricorrente, l'inesistenza di quel maggior reddito individuato oggi da CP_1
come base contributiva imponibile a fini previdenziali (v. doc. 4 ricorso).
Non sono emersi apprezzabili riscontri probatori idonei a sovvertire il quadro indiziario così
delineato e tali da consentire di pervenire a conclusioni differenti rispetto a quelle cui sono pervenute le altre A.G. adìte.
A fronte della riscontrata lacuna probatoria riferibile alla resistente circa l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa previdenziale, devono pertanto ritenersi fondate le doglianze di cui al ricorso e, così, non esigibile il credito previdenziale di cui oggi si discute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta l'inesistenza del credito di cui all'opposto avviso di addebito;
2) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.865,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 15.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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