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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA
All'udienza del 07/03/2025 innanzi al Giudice, Antonia Libera Oliva, alle ore 12.00, viene chiamata la causa iscritta al numero di ruolo riportato in epigrafe.
Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza, con la piattaforma «TEAMS».
Sono presenti da remoto:
Per parte attrice l'avv. Furlan Giorgio
Per parte convenuta l'avv. Elisabetta Valentini
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori discutono la causa e si riportano alle conclusioni in atti. In particolare, parte attrice insiste nell'eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, contestando i quesiti formulati al
CTU in quanto incompleti rispetto a quanto richiesto negli atti difensivi. Insiste pertanto nella integrazione della CTU. L'avv. Valentini insiste per la decisione, deducendo in ogni caso la totale inutilità della CTU, avendo la stessa carattere esplorativo, rileva peraltro che in sede di quesiti formulati al CTU alcuna deduzione è stata svolta da parte attrice, la quale ha solo successivamente e pagina 1 di 16 quindi tardivamente contestato la completezza dei quesiti. L'avv. Furlan fa presente che all'udienza di formulazione dei quesiti l'esigenza di integrazione è stata tempestivamente richiesta ancorché non verbalizzata. L'avv. Valentini contesta la circostanza in quanto non verbalizzata. I difensori si riportano ai loro scritti difensivi e alle difese svolte.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio per deliberare e dispone la chiusura del collegamento da remoto alle ore
12.15.
All'esito della Camera di consiglio si deposita la sentenza allegata al presente verbale.
Si comunichi.
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1641/2022 R.G., promossa da:
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), tutte elettivamente domiciliate in Massa alla via La Parte_3 C.F._3
Salle n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Furlan ( ), dal quale sono C.F._4 rappresentate e difese, come da procura in atti
-attrici ricorrenti -
CONTRO
- n. REA di Milano partita IVA - in persona CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del suo procuratore speciale Dr.ssa , quale società incorporante il Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'avv. Elisabetta Valentini ( ) e dall'Avv. Alessandro Orsenigo, (c.f. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Milano, Largo C.F._6
Augusto n.7
-convenuta resistente-
pagina 3 di 16 Conclusioni delle parti
Per le attrici ricorrenti: (memoria n. 1)“Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertati i profili di illegittimità riscontrati e di cui si è data ampia evidenza nella narrativa dell'atto di citazione e nella relazione di parte prodotta, accertare che il contratto di mutuo stipulato tra le parti il 23.12.2003 è usurario e conseguentemente dichiarare che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art.1815 c.c. secondo comma, non siano dovuti interessi e condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla restituzione in favore della parte attrice di tutte le somme da questa pagate a titolo di interessi, ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dall'attore, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per i contratti di mutuo;
in ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale detratto quanto già versato per capitale, interessi, compensando tali somme con quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per i reati commessi e per il comportamento contra legem, tenuto dal, al limite dell'estorsione contrattuale! In via subordinata, dichiararsi nulla la clausola CP_1 determinativa degli interessi per i motivi esposti ed in particolare perché posta in violazione degli artt. 1284 - 1346 – 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli accordi contrattuali (par. 3) e nel contempo degli artt. 1283, 1284 e 1344 c.c. o per violazione dell'art 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9 co. 3 Legge 192/1998, e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori le somme da accertarsi in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza, calcolando il dovuto sulla base di un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti. In ogni caso, che, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB, tanto nel contratto quanto nei relativi allegati non sia in alcun modo riportato il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG) integrando una causa di nullità della clausola. Per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento come per legge con il tasso minimo dei Bot in sostituzione di quello convenzionale e, dunque, condannare la convenuta a restituire alla parte attrice le somme da accertarsi in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza. In conseguenza dei gravi reati e delle violazione del TUB e del codice civile da parte della banca, dei quali sono state vittima le ricorrenti, dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente ancora dovuto dallo stesso a titolo di capitale e quant'altro, e quanto la banca dovrebbe versare alle attrici a titolo di restituzione interessi non dovuti e/o a qualsiasi altro titolo, ivi per risarcimento di danno patrimoniale e morale da reato, danno che si indica nella somma che o dovrà CP_5 restituire a titolo di interessi usurari pretesi e pagati dalle ricorrenti, per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per anotocismo, somme per le quali chiediamo la condanna ed in particolare: - la banca dovrà essere condannata a restituire tutti gli interessi corrispettivi addebitati dalla nel corso del rapporto che ammontano ad euro 218.289,21; - In ipotesi, voglia il CP_5
Tribunale applicare il tasso legale medio tempore vigente, operando così una riduzione degli interessi corrispettivi dell'intero piano da euro 221.835,65 ad euro 118.652,60, con una differenza totale di euro 103.183,05 a favore delle ricorrenti;
In ogni caso ricalcolare il piano di ammortamento nel regime finanziario della capitalizzazione semplice, prevedendo il tasso di applicazione del tasso
pagina 4 di 16 contrattuale variabile (su base Euribor) e riducendo gli interessi, se dovuti, da euro 221.835,65 ad euro 150.293,26, con una differenza a favore delle ricorrenti di euro 71.542,39. Con vittoria di spese, competenze e onorari determinati ex D.M. 55/2014, oltre
IVA e CPA, competenze e oneri accessori di legge tutti, per i quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre che di quelle necessarie per la procedura di mediazione. In ogni caso chiediamo che le attrici vengano cancellate dagli elenchi nazionali dei cattivi pagatori, quali Crif etc. “
Per la convenuta resistente: (memoria n. 1) “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca contrariis reiectis così giudicare: nel merito, con ogni migliore statuizione dichiarare inammissibile, rigettare e respingere il ricorso avversario e tutte e singole le domande e le conclusioni proposte dalle attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria, con riserva di altro produrre e/o dedurre, indicare testi e formulare mezzi di prova e/o opporsi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 22.11.2021, doc. 4 fascicolo parte attrice), in data 28.4.2022 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per far accertare diversi profili di nullità/illegittimità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.12.2003 con l'allora Cassa Controparte_6
(oggi, ) (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Controparte_1
In particolare, le ricorrenti lamentavano: l'inidoneità del mutuo azionato a costituire titolo esecutivo, trattandosi di mutuo “condizionato”; la nullità della clausola di interessi per violazione degli artt. 1346 cc e 117 TUB (mancata indicazione del TAE;
mancata indicazione dell'ISC/TAEG; mancata allegazione del piano di ammortamento;
mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta;
nullità del tasso Euribor); la nullità del contratto per illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio “banca”) contestando in toto le avverse pretese. Controparte_7
In corso di causa, entrambe le parti depositavano una perizia tecnica a supporto di quanto sostenuto.
Rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. ordinanza del 11.7.2022 in fascicolo 1641/2022-1), disposto il mutamento di rito all'udienza del 15.10.22, all'esito delle memorie istruttorie veniva ammessa CTU al fine di accertare, esclusivamente, “la legittimità del calcolo degli interessi sia sotto il profilo dell'usura originaria o sopravvenuta sia sotto il profilo degli interessi di mora.” (v. ordinanza del 12.5.2023).
pagina 5 di 16 Depositata la consulenza tecnica, riassegnata la causa allo scrivente Giudice in data 24.4.24, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa discussione che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta depositato in atti il contratto di mutuo fondiario del 23.12.2003 a rogito Notaio Persona_1
(repertorio n. 50482- Racc. n. 10198), sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo documento di sintesi.
Si osserva che il contratto de quo è un mutuo a tasso variabile indicizzato e contiene la puntuale indicazione di tutte le principali condizioni economiche del rapporto (Importo: euro 850.000,00;
Durata: 15 anni;
Numero e periodicità rate: 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, con 1° scadenza 23.6.2004; TAN iniziale/d'ingresso: 3,133% annuo – 1,5665% semestrale;
Tasso rate semestrali successive alla 1°: 1 punto in più dell'Euribor a 3 mesi per valuta 1° giorno di ogni trimestre solare pubblicato dal Sole 24h; Indicatore Sintetico di Costo (ISC): 3,230%; Commissione di estinzione anticipata: 2% sulla quota capitale rimborsata anticipatamente;
Interessi di Mora: 2 punti in più del tasso ordinario (5,133%); Spese di incasso rata: euro 6.00; Penale di estinzione anticipata: 2%).
Si osserva, altresì, che, nel corso del rapporto, il mutuo è stato rinegoziato, come da piano di ammortamento allegato dalla banca e non contestato da parte attrice (Tipo piano finanziario: piano rata costante francese;
Numero e periodicità rate: 32 rate semestrali;
Durata: 192 mesi;
Tassi applicati: dal 1.10.2019, 0,582%; Parametro di indicizzazione: rilevazione trimestrale dell'Euribor 3 mesi base 365 per valuta primo giorno di ogni trimestre solare). (doc. 4 fascicolo parte convenuta).
Le attrici risultano debitrici dell'ultima rata di mutuo (rata n. 32).
Sulla nullità del mutuo condizionato
Parte attrice sostiene che il contratto de quo non costituirebbe valido titolo esecutivo essendo, lo stesso mutuo, “condizionato” alla costituzione della valida garanzia ipotecaria in favore della banca (cfr. art. 4 contratto).
Ebbene, è noto che la Suprema Corte - a partire dal 2011 (Cass. n. 14/2011; Cass. n. 14270/2011; Cass. n.
17194/2015; Cass. ord. n. 25326/2017) - ha più volte affermato che la realità del mutuo non viene meno per il solo fatto che non vi sia la contestualità tra la stipula del contratto e la dazione della somma, nella misura in cui il mutuo costituisce titolo esecutivo se, esaminato e interpretato congiuntamente pagina 6 di 16 agli altri atti accessori, possa comunque ritenersi intervenuto il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, congiuntamente con l'atto di quietanza. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), ha affermato che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, “ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Si ammette in sostanza la possibilità della formazione progressiva del titolo esecutivo nel caso in cui l'erogazione non sia contestuale ma successiva alla stipula (diversamente detto, l'erogazione successiva perfeziona il titolo precedente).
Non ci si può tuttavia esimere dall'analisi della più recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass.,
12007/24) nella quale è stato affermato che “lo “svincolo” della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa, richiedeva un successivo atto volontario di quest'ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l'obbligazione di restituzione di essa a carico di quest'ultima”.
Ritiene questo Giudice che i principi affermati nella Cassazione da ultimo citata - in ogni caso pronuncia di sezione semplice che si pone peraltro solo in apparente contrasto con l'orientamento precedente e consolidato - non siano automaticamente e asetticamente applicabili a tutti i mutui condizionati, non potendosi prescindere, come effettivamente si legge nella motivazione della sentenza, da una analisi complessiva del contratto di mutuo e da una interpretazione corretta della volontà delle parti.
Diversamente detto, posto che nella pronuncia non si nega certamente la natura di mutuo al contratto che preveda la consegna differita della somma di denaro, atteso che al fine di garantire la realità del mutuo è sufficiente che i mutuatari conseguano, contestualmente alla stipula, anche la sola disponibilità giuridica della somma (e tale disponibilità è certamente acquisita dai mutuatari che poi pagina 7 di 16 acconsentono a riconsegnare la somma alla banca per costituirvi deposito infruttifero a garanzia delle obbligazioni previste in contratto), posto quindi che non si discute che il contratto siffatto sia un mutuo, la questione è se tale titolo da solo possa essere azionato esecutivamente ovvero se lo stesso debba essere integrato da atto ulteriore che attesti la riconsegna della somma ai mutuatari e che sia stipulato nelle forme dell'atto pubblico.
Nella fattispecie analizzata dalla Cassazione citata, l'operato della Corte d'Appello è stato censurato proprio perché il giudice del gravame si è limitato a riconoscere la natura di mutuo al contratto sopradetto senza verificare, dal contenuto complessivo dell'atto negoziale, se lo stesso fosse idoneo o meno, da solo, a far sorgere l'obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari. Nel caso analizzato dalla
Corte si è ritenuta necessaria l'integrazione del mutuo.
Deve quindi analizzarsi il mutuo azionato.
Il contratto di finanziamento dispone: all'art. 1) “La Banca … accorda alle signore …un mutuo dell'importo di euro
850.000,00 della quale somma la parte mutuataria, ricevutala qui all'atto dalla Banca mediante accreditamento sul conto corrente n. 700.1624900 intestato alla parte mutuataria medesima in essere presso la filiale di , ne dà alla CP_6
stessa quietanza; art. 4) … La somma di denaro qui concessa a mutuo e come sopra accreditata in conto corrente CP_5 presso la banca verrà dalla banca stessa messa a libera disposizione della parte mutuataria soltanto dopo che, iscritta
l'ipoteca di cui appresso, sarà provato che la stessa è di primo grado e senza concorrenti”.
Orbene, nel caso di specie, al momento della stipula, risulta effettivamente avvenuta l'erogazione della somma mutuata mediante accredito su conto corrente intestato alla parte mutuataria ed è documentalmente dimostrata la successiva iscrizione ipotecaria “di primo grado e senza concorrenti” (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Da una attenta lettura del titolo, non si rinviene alcuna pattuizione che preveda espressamente, a carico della Banca, la stipula di un successivo e separato atto pubblico integrativo di svincolo;
la parte mutuataria non contesta peraltro di aver conseguito poi effettivamente la disponibilità della somma.
Per completezza, si dà in ogni caso atto della recente sentenza delle Sezioni Unite 66/25 del 6.3.25 con la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la natura di titolo esecutivo al mutuo anche quando vi sia la contestuale pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione di svincolo al verificarsi della condizione, escludendo la necessità di stipula di successivo e specifico atto che attesti l'erogazione. pagina 8 di 16 Il mutuo in questione è un titolo esecutivo.
Il motivo deve essere rigettato.
Sulla nullità del contratto
1) Mancata indicazione del TAE.
L'articolo 3 del contratto di mutuo regola specificamente gli interessi e le modalità di calcolo degli stessi: “… L'interesse della prima rata viene calcolato sulla base di un tasso di ingresso del 3,133% nominale annuo – 1,5665% nominale semestrale e conseguentemente la prima rata viene determinata in ragione di euro 35.727,86 … L'indicatore sintetico di costo (ISC) per il presente mutuo è attualmente pari al 3,230% annuo. Per le rate successive alla prima il tasso di interesse verrà determinato, di volta in volta, nella misura di 1 punti in più dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi per valuta primo giorno di ogni trimestre solare (1° Gennaio 1° Aprile e 1° Luglio 1°Ottobre), pubblicato da “Il Sole 24 ore”, o in caso di mancata uscita dello stesso, da pubblicazioni economiche equivalenti, ed avrà validità per tutta la durata del semestre medesimo;
le rate semestrali successive alla prima terranno conto delle variazioni del parametro avvenute nel rispettivo periodo di maturazione ...”
Infondata appare, inoltre, la contestazione relativa alla mancata indicazione del TAE.
La delibera CICR del 9.2.2000, richiamata all'uopo da parte attrice, prevede all'art. 6 la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua e, nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tale disposizione però non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
Ciò appare sufficiente a condurre alla manifesta infondatezza della doglianza.
Giova comunque rammentare che il TAE, a differenza del TAN, tiene conto del maggior onere derivante dalla frequenza infrannuale del versamento delle rate e, quindi, della diminuzione, nel corso dell'anno, delle somme a disposizione del mutuatario;
tale informazione è fornita al cliente attraverso l'indicazione del TAEG/ISC, calcolato, tra l'altro, in base alla periodicità del versamento delle rate e l'indicazione in questione non è imposta dalla normativa in tema di trasparenza.
Va altresì precisato che, nella fattispecie in esame, l'eventuale indicazione del TAE non avrebbe comunque sortito l'effetto di far emergere gli “effetti della capitalizzazione” - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - trattandosi di mutuo da rimborsare secondo l'ammortamento c.d. alla pagina 9 di 16 francese, caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo del periodo precedente, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati.
Nell'ammortamento alla francese il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici) ma dalla scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, tale tipologia di ammortamento non incide di per sé né sul TAN né sul TAEG.
Questo è quanto enunciato da Cass. SS.UU. n. 15130/2024 per il mutuo a tasso fisso, sicuramente valevole anche per il mutuo a tasso variabile. In particolare, la Corte d'Appello di ON (sentenza n. 1703/2024) - che non è stata la prima a pronunciarsi sul tema - ha specificato che i principi sanciti dalle Sezioni Unite “debbono essere ribaditi anche per ciò che riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso
l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il mutuatario avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l'esborso finale e compararlo con altre soluzioni di finanziamento”.
In altre parole, finché il contratto di mutuo – a prescindere dal tasso d'interesse applicato – avrà tutte le caratteristiche che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni economiche alle quali si obbliga e il relativo esborso finale – come quello che ci occupa - non potrà essere dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
2) Mancata indicazione del TAEG/ISC
Parte attrice asserisce “che in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB tanto nel contratto quanto nei relativi allegati non sia in alcun modo riportato il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG) integrando una causa di nullità della clausola”. pagina 10 di 16 La contestazione è infondata. Pa Il contratto di mutuo riporta espressamente l'indicazione dell in ragione del 3,230% (pag. 3 contratto doc. 1 fascicolo parte attrice).
Lo stesso consulente di parte attrice, a pag. 12 del proprio elaborato (doc. 3 fascicolo parte attrice), quando ricapitola le condizioni del contratto di mutuo evidenzia come il tasso annuo effettivo globale dichiarato o ISC sia pari al 3,230%.
3) Mancata allegazione del piano di ammortamento
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Fermo restando che il piano di ammortamento esisteva (v. pag. 3 doc. 3 + doc. 5 fascicolo parte attrice + pag. 1 CTU), si evidenzia che la Suprema Corte con la sentenza n. 12922/2020 ha chiarito che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale del contratto. Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un adempimento di un obbligo accessorio, con la conseguente responsabilità della banca e risarcimento dei danni (ove provati).
Nel caso di specie, essendo nel contratto e nel documento di sintesi ben indicati l'importo erogato, la durata del prestito, il numero e la periodicità delle rate, la modalità di calcolo del tasso di interesse, sussistevano tutti gli elementi per poter individuare il piano di rimborso.
4) Nullità del tasso Euribor
Parte attrice sostiene la nullità della clausola del tasso di interesse corrispettivo parametrato all'
Euribor “manipolato” decretato come illegittimo dalla Commissione Europea Antitrust con decisione del 4.12.2013.
La contestazione si ritiene infondata.
In primo luogo, si evidenzia che le intese restrittive della concorrenza accertate dalla Commissione
Europea riguardavano specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) e non direttamente i mutui a tasso variabile che, pertanto, non possono essere considerati automaticamente
“a valle” dell'intesa illecita (cfr. Cass. 19900/2024).
Anche la sentenza Cass. n. 12007/2024 frena sulla possibilità di ritenere nulle tout court le clausole contrattuali dei mutui agganciati all'Euribor “manipolato”: le clausole dei contratti di mutuo che si basano sull'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse possono essere considerate parzialmente nulle se si dimostra che l'Euribor è stato soggetto a intese o pratiche pagina 11 di 16 illecite restrittive della concorrenza che hanno alterato il suo valore. Per dimostrare questa parziale nullità è necessario provare che il valore dell'Euribor sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in un periodo specifico a causa di condotte illecite dei terzi. È necessario dunque fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole (cfr. Cass. n. 12007/2024).
Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita.
Per di più, il contratto di mutuo è stato stipulato nel 2003 e pertanto si pone al di fuori del periodo per il quale la Commissione UE ha accertato la “manipolazione” del parametro (settembre
2005- maggio 2008); manca la prova della partecipazione di all'intesa vietata. CP_1
Parte attrice sostiene, altresì, la nullità della clausola di interessi per mancata indicazione delle modalità di applicazione del tasso Euribor. Afferma che nel contratto si fa generico riferimento al valore “… per valuta primo giorno di ogni trimestre solare (1gennaio, 1aprile, 1luglio, 1ottobre) …” ma che
“considerato che le rate del mutuo sono semestrali, questa clausola non permette di identificare quale sia il valore da prendere a riferimento: per la rata che scade il 23 giugno di ogni anno si prende il valore Euribor del primo gennaio o del primo aprile o la media degli stessi? Stessa cosa per la rata che scade il 23 dicembre di ogni anno (luglio, ottobre o media?)
(cfr. pag. 24 CTP).
In realtà la disposizione contrattuale, parzialmente richiamata dalle attrici, è molto chiara, indicando specificamente le modalità di rilevazione del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi per valuta), il parametro sostitutivo (Tasso Ufficiale di Riferimento, T.U.R.), da applicarsi nel caso in cui “non fosse più possibile rilevare l'Euribor”, le modalità di rideterminazione del piano di rimborso al variare del tasso d'interesse (v. art. 3 mutuo: “Per le rate successive alla prima, il tasso di interesse verrà determinato di volta in volta nella misura di 1 (uno) punto in più dell'Euribor a tre mesi per valuta primo giorno di ogni trimestre solare (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) pubblicato dal Sole 24 ore o in caso di mancata uscita dello stesso, da pubblicazioni economiche equivalenti ed avrà validità per tutta la durata del semestre medesimo”. Le rate semestrali successive alla prima terranno conto delle variazioni del parametro avvenute nel rispettivo periodo di maturazione (…) Al variare del parametro sopra menzionato, varierà in egual misura sia in aumento che in diminuzione il tasso di interesse applicato al mutuo con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento sul capitale residuo”.
Quanto alla mancata indicazione della base di calcolo dell'Euribor (360 per l'anno commerciale o 365 giorni per l'anno solare), si osserva che il contratto parla espressamente di “trimestre solare”, pertanto pagina 12 di 16 non può esservi dubbio sul divisore da applicare (365 giorni, come indicato anche nel piano di ammortamento doc. 4).
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il contratto di mutuo sia valido e che la banca abbia assolto agli obblighi informativi posti a suo carico.
L'infondatezza delle doglianze proposte rende superflua qualsiasi ulteriore indagine tecnica, sollecitata più volte dalle attrici, né è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa e del contraddittorio dalle stesse lamentato per le ragioni sopra dette.
***
La consulenza tecnica d'ufficio.
Al CTU è stato posto il seguente quesito “accerti il CTU in base ai documenti ritualmente versati in atti la legittimità del calcolo degli interessi sia sotto il profilo dell'usura originaria o sopravvenuta sia sotto il profilo degli interessi di mora. In caso di riscontrata illegittimità ridetermini il credito distinguendo tra capitale residuo ed interessi legittimamente maturati”.
Per lo svolgimento dell'incarico il CTU “ha provveduto ad esaminare la documentazione versata in atti con particolare attenzione al contratto di mutuo e al piano di ammortamento effettivo”.
Sull'usura
Si premette che con la sentenza n. 24675/2017 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta nei contratti di mutuo: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
In ogni caso, per il contratto che ci occupa, la consulente ha accertato che “il TEG non supera mai il tasso soglia, pertanto, si può sostenere che non si è verificata l'ipotesi dell'usura sopravvenuta” (cfr. pag. 4 CTU).
Quanto all'usura originaria, si rileva in primis che le contestazioni del CT di parte attrice, sul punto
(inclusione nel calcolo del TEG della penale di estinzione anticipata/contratto usurario), si fondano su formule di calcolo c.d. “all inclusive”, difformi rispetto a quelle fissate dalle Istruzioni della Banca d'Italia pagina 13 di 16 pro tempore vigenti e quindi non rispettano i principi di “omogeneità” e “simmetria” ribaditi dalla sentenza SS.UU. della Suprema Corte n. 19597 del 18 settembre 2020 (che conferma la precedente sentenza Cassazione n. 16303/2018).
Le istruzioni della Banca d'Italia, oltre a fornire la formula per il calcolo del Tasso Effettivo Globale, forniscono anche precise indicazioni sulle spese che devono essere incluse in tale calcolo, escludendo esplicitamente gli interessi di mora e le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, che, essendo meramente eventuali, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Invero, mentre gli interessi corrispettivi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento poiché remunerano la banca per il finanziamento erogato e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata alla concessione del credito (costituiscono il costo del denaro in capo al mutuatario), la penale per estinzione anticipata costituisce una commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento e non attiene in nessuno modo a spese collegate all'erogazione del finanziamento, assolvendo alla funzione di ristorare l'istituto di credito mutuante a seguito dell'anticipata cessazione del rapporto di credito. (In tal senso: Trib. Roma 2.3.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Treviso 27.9.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Napoli Nord 22.5.2018;
Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Frosinone 3.7.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Modena 19.9.2018; Trib.
Bologna 20.9.2018; Trib. Genova 22.1.2019; Trib. Avezzano 10.10.2019; Trib. Tivoli 2.12.2019; Trib.
Cosenza 7.1.2020; Trib. Napoli 16.6.2020; Trib. Lucca 7.7.2020; Trib. Torino 5.3.2021)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7352/2022 ha poi affermato, in maniera inequivocabile, che la penale di estinzione anticipata rappresenta una voce che non deve essere considerata nel calcolo del
TEG.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di condividere la prima ipotesi di calcolo elaborata dal CTU (calcolo Bankitalia): (pag. 5 punto 1 CTU) Verifica usura originaria escludendo la penale di estinzione anticipata dal calcolo del TEG. “Ipotizzata l'esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del
Tasso Effettivo Globale (TEG), le sole spese da considerare, oltre agli interessi corrispettivi previsti, sono quelle d'incasso di ciascuna rata;
pertanto, il TEG alla data di stipula del contratto (23 dicembre 2003) risulta pari a 3.157% … Nel caso di specie il tasso soglia di riferimento per i contratti di mutuo a tasso variabile alla data di stipula risulta pari a 6.225%.
Dal confronto dei due tassi non emerge alcun profilo di usura”. pagina 14 di 16 Quanto agli interessi di mora, la Suprema Corte con la sentenza n. 350/2013 ha statuito che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Nel caso specifico, il CTU, pur ribadendo i due principi giurisprudenziali in materia che non concordano su quale sia il tasso soglia da porre a confronto con il tasso di mora (tasso soglia maggiorato o tasso soglia non maggiorato), ha accertato che nel mutuo de quo “Il tasso di mora previsto nel contratto è pari al tasso corrispettivo del 3,133% incrementato di 2 punti percentuali ovvero pari al 5.133%, pertanto alla data di stipula risulta già inferiore al tasso usura del 6,225% calcolato senza maggiorazione. Anche sotto il profilo della mora il calcolo degli interessi risulta legittimo”
Pertanto, riassumendo: sotto il profilo dell'usura originaria non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nel calcolo degli interessi;
sotto il profilo dell'usura sopravvenuta non si ravvisa illegittimità nel calcolo degli interessi;
sotto il profilo degli interessi di mora non si ravvisa illegittimità nel calcolo degli interessi (cfr. conclusioni CTU).
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Sulla domanda di cancellazione dagli elenchi dei cattivi pagatori (quale Centrale Rischi), si osserva quanto appresso:
- nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal correntista;
l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito;
- per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (cfr. da ultimo, Sez. 1 - , Ordinanza n.
31921 del 06/12/2019) “In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come
pagina 15 di 16 "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.”;
- dalla documentazione in atti, è emersa la perdurante esposizione debitoria delle attrici.
Ebbene, fermo restando che la segnalazione non richiede alcun preventivo accertamento giudiziale e quindi non richiede la certezza del quantum dell'esposizione, la segnalazione per un importo maggiore rispetto a quello effettivo di esposizione debitoria può certamente giustificare una domanda di rettifica della segnalazione, non sussistendo comunque i presupposti per la cancellazione.
La domanda di cancellazione non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento;
le spese di CTU restano definitivamente a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta tutte le domande;
condanna le attrici al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro
7.052,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle attrici.
Si comunichi.
Lucca, 7.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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