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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado iscritta al n. 5511/2024 del Ruolo Generale
degli affari contenziosi civili, vertente
T R A
quale successore universale Parte_1
ex lege di , con sede in Roma Via G. Grezar, Controparte_1
14 – P.IVA - in persona del Procuratore p.t. - in virtù dei poteri P.IVA_1
conferiti giusto atto notarile, Rep. 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 -
elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avv. Maria Rosaria Merlino con studio in Napoli al Corso Garibaldi, 46, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
ATTRICE
E
(P. IVA;
C.F. ), IN PERSONA DEL Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
LEGALE RAPP.TE P.T. PRO TEMPORE SIG. , C.F.: Parte_2
CON SEDE LEGALE IN NAPOLI (NA) ALLA VIA MELISURGO CodiceFiscale_1
N. 4, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN (80020) AN (NA) ALLA VIA LIMITONE
N.31, C/O LO STUDIO DELL'AVV. VINCENZO FRANZESE IL QUALE LA RAPPRESENTA E
DIFENDE IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI
CONVENUTA
NONCHE' NORD (PARTITA IVA: - CODICE FISCALE: Email_1 P.IVA_4 P.IVA_5
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PT, CON SEDE IN FRATTAMAGGIORE (NA)
ALLA VIA LUPOLI 27 - 80027
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. In data 16.07.2018 l' notificava atto di Parte_1
pignoramento presso terzi n. 07120183220000712002 ex art. 72bis del D.P.R.
602/1973 e la procedura esecutiva da esso originata veniva iscritta al n.
3710/2018 RGE.
Con ricorso depositato in data 04.09.2018 la debitrice proponeva opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento presso terzi, deducendo la nullità del pignoramento per la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e delle prodromiche intimazioni di pagamento, per omessa specifica indicazione del credito azionato, per la notifica mediante l'utilizzo di indirizzo pec non risultante dai Pubblici Registri nonché per aver previamente presentato istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.
2.1. Con provvedimento del 17.09.2018 il G.E. dichiarava l'intervenuta sospensione della procedura esecutive avviata alla stregua del pignoramento n.
n. 07120183220000712002 ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973, assegnando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione tempestivamente notificato nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni fissato dal giudice dell'esecuzione,
[...]
ha introdotto il presente giudizio di merito. Parte_1
3.1. Si è costituita la volgendo le proprie difese e chiedendo, in CP_2
via riconvenzionale, la restituzione della somma indebitamente versata dal terzo pignorato.
3.2. In seguito a definizione della causa con sentenza ed a proposizione di appello, sul rilievo della nullità per mancata integrità del contraddittorio, il giudizio è ritornato, previa sua riassunzione, al giudice di prime cure per una nuova trattazione a contraddittorio integro, ovvero con la citazione del terzo pignorato , non costituito, sebbene regolarmente citato. Controparte_3
Così, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
4. L'opposizione proposta dalla Parte_3
erita accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
[...]
La convenuta ha dedotto la nullità del pignoramento per aver previamente presentato istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 quater, lett. c, del D.P.R. 602/1973 a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e sino all'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che in data 13.07.2018 la convenuta ha presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 cit. mentre l'attrice ha notificato atto di pignoramento in data 16.07.2018.
Ne consegue l'improseguibilità dell'esecuzione intrapresa sulla base del pignoramento n. 07120183220000712002 ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973.
4.1. Va, pertanto, accolta la domanda riconvenzionale di restituzione
Contr dell'importo versato dall' quale terzo destinatario dell'ordine diretto di pagamento ex art. 72 bis cit., importo che, dalle quietanze in atti, ammonta ad euro 10.947,64.
5. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi delle cause ricomprese nello scaglione di valore pari all'importo pignorato, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al
n. 5511/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del terzo pignorato;
Controparte_3
2. Accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_3
e, per l'effetto, dichiara nullo il pignoramento n.
[...]
07120183220000712002 ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973 notificato il
16.07.2018 da;
Parte_1
3. Condanna alla restituzione di euro Parte_1
10.947,64 in favore di Parte_3
4. Condanna al pagamento in favore della Parte_1
elle spese di lite che Parte_3
si liquidano in euro 3.397,00, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo
Franzese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, il 5.10.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone