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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla piazza Cesare Battisti n. 5, presso lo studio dell'avv. FERESIN
ELENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Cormòns (GO), alla via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. BERLASSO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al foglio di precisazione conclusioni depositato il 25.9.2024.
1 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
il 30.8.2003 a Gorizia, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, CP_1
posto che la IA (nata il [...]) avrebbe raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, di contribuire al mantenimento della IA (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate del Protocollo del Tribunale di Gorizia, con richiesta di dedurre le eventuali agevolazioni per la IA da quanto dovuto per spese straordinarie.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto di “disporre la cessazione dell'assegnazione dell'immobile ex familiare sito in MO (GO), via Codelli n. 4/b a favore della
Signora e ciò a decorrere dal termine del corso di laurea intrapreso dalla CP_1
IA da calcolarsi come durata regolare del predetto corso universitario e Per_2
non fuoricorso (2023-2026), oppure dall'abbandono anticipato del predetto percorso universitario prevedendo dalla scadenza di tali termini, alternativi tra loro, la messa in vendita dell'immobile entro 1 mese tramite agenzia immobiliare che verrà scelta di comune accordo o in mancanza di accordo su iniziativa della parte più diligente;
in subordine sempre a decorrere dalla data di cui al punto che precede (termine regolare del corso di laurea della IA o abbandono Per_2
anticipato del percorso universitario)” nonché, in via subordinata, la liquidazione della quota del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà con la resistente, del valore stimato pari complessivi di euro 112.500,00. (v. pag. 6 e t del ricorso).
Da ultimo, ha chiesto alla resistente la restituzione Parte_1 dell'autovettura di sua proprietà, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con scrittura privata del 27.4.2021 (v. doc. 14 fascicolo ricorrente).
Si è costituita nel presente procedimento , la quale, senza opporsi Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 520,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, di cui € 300,00 per la IA ed € 220,00 per la IA , Per_2 Per_1
contestando il raggiungimento dell'indipendenza economica, da parte di quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo
2 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
del Tribunale di Gorizia, con richiesta di rimborso, in proprio favore, dell'importo di
1.542,50, pari al 50% delle spese ortodontiche sostenute per Per_2
La resistente ha, infine, chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Orbene, all'udienza del 26/09/2024, i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di seguito riportati:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.08.2023 in Gorizia tra e Controparte_1 Parte_1
2. disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie, in conformità al protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia, purché previamente condivise con il IG. Parte_1
3. disporre che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese l'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA
, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
in ogni caso tale versamento verrà meno nel momento in cui dovesse lasciare l'abitazione Per_1
familiare;
4. disporre che il IG. ceda alla IG.ra la sua Parte_1 Controparte_1
quota parte dell'immobile sito a MO (GO), via Codelli n. 4/b a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il IG. cede e Parte_1
trasferisce, con il presente atto, in favore della IE , la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'alloggio già adibito a casa coniugale, sito in MO (GO), via
Codelli n. 4/b, così individuato:
- All'Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo: PT 1796 c.t. 1 di MO, p.c.n. 781/16, con l'annessa quota di 1/4 i.p. della P.T. 1795 c.t. 1 di MO, p.c.n. 781/17;
- All'Agenzia del Territorio – Catasto Urbano di Gorizia: Comune di MO (F767)
(GO), Sez. Urb. A, Foglio 12, Particella 781/16, Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di MO (F767) (GO), Foglio 12, Particella 781/16, via dei Codelli,
4/b:
3 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
- Subalterno 1: rendita Euro 387,34, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani;
- Subalterno 2: rendita Euro 24,02, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq;
b) i mobili costituenti arredo della casa familiare vengono ceduti assieme alla quota dell'abitazione;
c) la cessione della quota di proprietà del IG. e dei mobili costituenti Parte_1
arredo è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed i coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012;
d) l'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio;
e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma I bis, della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
f) ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, successive modifiche e integrazioni, la parte cedente, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, nelle forme e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 48 del predetto T.U. dichiara che:
- il fabbricato in oggetto è stato costruito in base alla concessione rilasciata dal
Sindaco del Comune di MO in data 29 marzo 1999 n. 1 e successive varianti di data 19 maggio 1999 n. 6 e di data 28 marzo 2000 n. 5;
- detti provvedimenti non sono stati oggetto di annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
g) le parti dichiarano altresì che in seguito non sono state eseguite opere edilizie o modifiche, in assenza della prescritta autorizzazione edilizia, o per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti Autorità di concessioni o autorizzazioni in genere e che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
4 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
h) le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale, che i redditi fondiari degli immobili oggetto del presente atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto e che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita dd. 05.07.2000,
Notaio sub GN 537/2000 ex Persona_3 CP_2
i) i coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n. 78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente;
j. successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda sentenza saranno fatte ad onere esclusivo della IG.ra CP_1
;
[...]
k) la parte cedente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di trasferimento;
l) il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza;
m) ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità;
n) si dà atto, come già in precedenza ricordato, che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione coniugale e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale;
o) le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in
5 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative e chiedono al Conservatore dei registri e al competente ufficio tavolare le necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità;
5. disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6. prendere atto che i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento reciproco e che, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.9.2024, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate e, quanto al trasferimento della quota del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, i coniugi - previamente informati e di essere a conoscenza che, trattandosi di un'udienza relativa ad un procedimento di divorzio e non di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà limitandosi a prendere atto dell'accordo raggiunto – hanno dato atto, sotto la loro personale responsabilità di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento, esonerando il cancelliere (nel caso di specie il funzionario giudiziario addetto all'Ufficio del Processo) da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento. Le parti hanno, infine, dichiarato di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia ai conservatori dei libri fondiari e al giudice tavolare, impegnandosi a manifestare nuovamente la volontà dinanzi al notaio, ove, per qualsiasi motivo, sorgano successivamente problemi al trasferimento o in caso di rigetto della domanda da parte del Giudice tavolare.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Gorizia, con decreto n. cron. 1830/2021 del 26.5.2021 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente Vicario del Tribunale in pari data.
6 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, atteso che, sulla base delle risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della natura e dell'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e (atto n. 83, parte II, serie C, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2003);
b) dispone che versi a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA somma rivalutabile annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie, in conformità al protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia, purché previamente condivise con il IG. Parte_1
c) dispone che versi a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA , somma rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
in ogni caso tale versamento verrà meno nel momento in cui dovesse lasciare l'abitazione familiare;
Per_1
d) prende atto degli ulteriori accordi di cui alla parte motiva, cui si rinvia, come integrati all'udienza del 26.9.2024;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
7 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli adempimenti di legge;
f) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di conIGlio del 7/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla piazza Cesare Battisti n. 5, presso lo studio dell'avv. FERESIN
ELENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Cormòns (GO), alla via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. BERLASSO ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/09/2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al foglio di precisazione conclusioni depositato il 25.9.2024.
1 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Gorizia per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
il 30.8.2003 a Gorizia, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, CP_1
posto che la IA (nata il [...]) avrebbe raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, di contribuire al mantenimento della IA (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con il versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate del Protocollo del Tribunale di Gorizia, con richiesta di dedurre le eventuali agevolazioni per la IA da quanto dovuto per spese straordinarie.
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto di “disporre la cessazione dell'assegnazione dell'immobile ex familiare sito in MO (GO), via Codelli n. 4/b a favore della
Signora e ciò a decorrere dal termine del corso di laurea intrapreso dalla CP_1
IA da calcolarsi come durata regolare del predetto corso universitario e Per_2
non fuoricorso (2023-2026), oppure dall'abbandono anticipato del predetto percorso universitario prevedendo dalla scadenza di tali termini, alternativi tra loro, la messa in vendita dell'immobile entro 1 mese tramite agenzia immobiliare che verrà scelta di comune accordo o in mancanza di accordo su iniziativa della parte più diligente;
in subordine sempre a decorrere dalla data di cui al punto che precede (termine regolare del corso di laurea della IA o abbandono Per_2
anticipato del percorso universitario)” nonché, in via subordinata, la liquidazione della quota del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà con la resistente, del valore stimato pari complessivi di euro 112.500,00. (v. pag. 6 e t del ricorso).
Da ultimo, ha chiesto alla resistente la restituzione Parte_1 dell'autovettura di sua proprietà, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con scrittura privata del 27.4.2021 (v. doc. 14 fascicolo ricorrente).
Si è costituita nel presente procedimento , la quale, senza opporsi Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di complessivi € 520,00, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, di cui € 300,00 per la IA ed € 220,00 per la IA , Per_2 Per_1
contestando il raggiungimento dell'indipendenza economica, da parte di quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo
2 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
del Tribunale di Gorizia, con richiesta di rimborso, in proprio favore, dell'importo di
1.542,50, pari al 50% delle spese ortodontiche sostenute per Per_2
La resistente ha, infine, chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Orbene, all'udienza del 26/09/2024, i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di seguito riportati:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.08.2023 in Gorizia tra e Controparte_1 Parte_1
2. disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie, in conformità al protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia, purché previamente condivise con il IG. Parte_1
3. disporre che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese l'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA
, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
in ogni caso tale versamento verrà meno nel momento in cui dovesse lasciare l'abitazione Per_1
familiare;
4. disporre che il IG. ceda alla IG.ra la sua Parte_1 Controparte_1
quota parte dell'immobile sito a MO (GO), via Codelli n. 4/b a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il IG. cede e Parte_1
trasferisce, con il presente atto, in favore della IE , la propria Controparte_1 quota di proprietà dell'alloggio già adibito a casa coniugale, sito in MO (GO), via
Codelli n. 4/b, così individuato:
- All'Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo: PT 1796 c.t. 1 di MO, p.c.n. 781/16, con l'annessa quota di 1/4 i.p. della P.T. 1795 c.t. 1 di MO, p.c.n. 781/17;
- All'Agenzia del Territorio – Catasto Urbano di Gorizia: Comune di MO (F767)
(GO), Sez. Urb. A, Foglio 12, Particella 781/16, Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di MO (F767) (GO), Foglio 12, Particella 781/16, via dei Codelli,
4/b:
3 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
- Subalterno 1: rendita Euro 387,34, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani;
- Subalterno 2: rendita Euro 24,02, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq;
b) i mobili costituenti arredo della casa familiare vengono ceduti assieme alla quota dell'abitazione;
c) la cessione della quota di proprietà del IG. e dei mobili costituenti Parte_1
arredo è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed i coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012;
d) l'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio;
e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma I bis, della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
f) ai sensi e per gli effetti della legge 47/85 e del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, successive modifiche e integrazioni, la parte cedente, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, nelle forme e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 48 del predetto T.U. dichiara che:
- il fabbricato in oggetto è stato costruito in base alla concessione rilasciata dal
Sindaco del Comune di MO in data 29 marzo 1999 n. 1 e successive varianti di data 19 maggio 1999 n. 6 e di data 28 marzo 2000 n. 5;
- detti provvedimenti non sono stati oggetto di annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia o comunque di impugnativa;
g) le parti dichiarano altresì che in seguito non sono state eseguite opere edilizie o modifiche, in assenza della prescritta autorizzazione edilizia, o per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti Autorità di concessioni o autorizzazioni in genere e che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
4 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
h) le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale, che i redditi fondiari degli immobili oggetto del presente atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto e che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita dd. 05.07.2000,
Notaio sub GN 537/2000 ex Persona_3 CP_2
i) i coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n. 78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente;
j. successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda sentenza saranno fatte ad onere esclusivo della IG.ra CP_1
;
[...]
k) la parte cedente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di trasferimento;
l) il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive, ed in particolare con tutti i patti, condizioni e servitù previste nell'atto di provenienza;
m) ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità;
n) si dà atto, come già in precedenza ricordato, che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione coniugale e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del 10.05.1999 della Corte Costituzionale;
o) le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in
5 R.G. 1064/2023 Aff. Cont.
merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative e chiedono al Conservatore dei registri e al competente ufficio tavolare le necessarie trascrizioni relative alla sopra riportata cessione immobiliare con esonero da responsabilità;
5. disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6. prendere atto che i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento reciproco e che, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.9.2024, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate e, quanto al trasferimento della quota del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, i coniugi - previamente informati e di essere a conoscenza che, trattandosi di un'udienza relativa ad un procedimento di divorzio e non di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà limitandosi a prendere atto dell'accordo raggiunto – hanno dato atto, sotto la loro personale responsabilità di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento, esonerando il cancelliere (nel caso di specie il funzionario giudiziario addetto all'Ufficio del Processo) da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento. Le parti hanno, infine, dichiarato di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia ai conservatori dei libri fondiari e al giudice tavolare, impegnandosi a manifestare nuovamente la volontà dinanzi al notaio, ove, per qualsiasi motivo, sorgano successivamente problemi al trasferimento o in caso di rigetto della domanda da parte del Giudice tavolare.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Gorizia, con decreto n. cron. 1830/2021 del 26.5.2021 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente Vicario del Tribunale in pari data.
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata, atteso che, sulla base delle risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della natura e dell'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e (atto n. 83, parte II, serie C, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2003);
b) dispone che versi a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, l'importo di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA somma rivalutabile annualmente Per_2
secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie, in conformità al protocollo d'intesa del Tribunale di Gorizia, purché previamente condivise con il IG. Parte_1
c) dispone che versi a , entro il 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese, l'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA , somma rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
in ogni caso tale versamento verrà meno nel momento in cui dovesse lasciare l'abitazione familiare;
Per_1
d) prende atto degli ulteriori accordi di cui alla parte motiva, cui si rinvia, come integrati all'udienza del 26.9.2024;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in
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copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli adempimenti di legge;
f) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di conIGlio del 7/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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