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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
2751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12.09.2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2751/2025 R.G.L. promosso
DA
c. f. , p.iva , nato a [...] Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(Svizzera) in data 01.12.1977 e residente in [...], titolare di omonima ditta individuale artigiana, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schilirò come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Bronte via Gabriele D'Annunzio 2 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazzza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 21.03.2025 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240003801931000, notificato il 12.02.2025, emesso per la somma di euro 11.007,09, richiesta in pagamento da , in riferimento Controparte_2 alle mensilità intercorse dall' 01/2018 al 12/2023. Contestava la legittimità dell'avviso di addebito e la sussistenza dei presupposti per i contributi richiesti , per ” l'an“ e per il ”quantum” ed i relativi conteggi. Premetteva in fatto di esercitare l'attività artigianale di calzolaio e di avere aderito a partire dal 2018 al regime fiscale forfettario , che prevede la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei CP_ contributi previdenziali dovuti all' Avendo il possesso dei requisiti reddituali , aveva richiesto CP_ ad l'adesione ed il riconoscimento del regime contributivo di vantaggio agevolato , specifico per coloro che rientrano nel regime fiscale forfettario, ex L. 190/2014. Di conseguenza aveva pagato i contributi previdenziali in misura ridotta a far tempo dal 2018. Poiché i contributi previdenziali del
2021 non erano stati pagati tempestivamente, il ricorrente odierno riceveva la notifica dell'avviso di addebito 59320230003031260000, in riferimento al quale otteneva dall' Controparte_3 una rateizzazione , in corso di pagamento , come da ricevute che richiamava e produceva in atti di giudizio. Successivamente nel 2023 il ricorrente odierno procedeva al pagamento dei contributi dovuti , con scadenza 16.05.2023 e 20.08.2023, computandoli all'anno di competenza del 2020, come si rileva dalle quietanze che richiamava in ricorso e produceva. Successivamente è accaduto che il ricorrente cambiava il proprio consulente fiscale e si è avveduto di un errore, compiuto dal precedente professionista, nella trasmissione dei modelli reddituali UNICO 2019 e UNICO 2020 (omessa spunta del flag presente sul sito istituzionale della scelta di regime forfettario),consistente Controparte_3 nella omessa scelta del regime di vantaggio forfettario. In conseguenza di questa omissione il ricorrente con l'assistenza del proprio consulente ha inviato dichiarazioni integrative all' P_
rispettivamente per il MODELO UNICO 2019 e MODELLO UNICO 2020. Al momento
[...] della proposizione del giudizio dette dichiarazioni integrative non erano state ancora esaminate e liquidate dall' competente, nonostante le sollecitazioni inviate all'Ufficio Controparte_3
CP_ nell'interesse del ricorrente. Successivamente in data 12.02.2025 ha ricevuti da la notifica dell'avviso di addebito impugnato in questo giudizio. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale , secondo quanto disposto dalla legge n. 335/1995 in riferimento ai contributi richiesti per gli anni 2018 e 2019. Nel merito della pretesa contributiva deduceva l'erroneità e l'infondatezza della medesima poiché a far tempio dal 2018 aveva pagato i contributi previdenziali nella misura agevolata con riduzione del 35% , i contributi afferenti l'annualità 2021 erano in corso di pagamento come da rateizzazione ottenuta dal Concessionario del servizio di Riscossione . Evidenziava la circostanza di avere pagato i contributi in misura agevolata avendo richiesto l'adesione al regime forfettario con i benefici previsti dalla legge 190/2014 , tra i quali rientra il pagamento dei contributi in misura ridotta. Solo per errore del precedente consulente fiscale non era stata indicata l'adesione al regime fiscale di forfettario con la dichiarazione UNICO
2019 e UNICO 2020 e pertanto la dichiarazione integrativa allegata per tali annualità evidenziava la scelta del contribuente in tale senso e voleva rimediare ad un errore precedente commesso. Il ricorrente oltre a documentare in atti la propria adesione al regime forfettario aveva più volte chiesto all'Ente odierno resistente l'annullamento in autotutela delle richieste di pagamento pervenute consistenti nel versamento per intero delle contribuzioni previdenziali. Nonostante la conoscenza da parte dell'istituto delle circostanze sopra descritte , afferenti l'errore del precedente consulente e l
'invio delle dichiarazioni integrative , ha preteso il versamento per intero di tutta la contribuzione dal
2018 al 2023 , notificando l'avviso di addebito impugnato.
Sotto il profilo della contribuzione pretesa per il 2021 , il ricorrente deduceva di avere proceduto alla rateizzazione dell'avviso di addebito 593 2023 0003031260000, secondo il riparto rateale rilasciato da , e di avere già pagato n. 13 rate su 24 al momento della proposizione del giudizio. Controparte_3
Pertanto la richiesta di pagamento della contribuzione , nella misura intera per l'anno 2021 , CP_ rappresenta una duplicazione di richiesta da parte Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito , che l'avviso di addebito opposto fosse dichiarato inefficace e fosse annullato, con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissava l'udienza di trattazione al 02/07/202. L si costituiva con memoria del 20.06.2025 , precisava che CP_1
l'avviso di addebito impugnato riguardava omessi contributi fissi IVS e sanzioni I-II-III rata 2023, e
I,II,II rata per il recupero delle agevolazioni contributive , disposte dalla legge 190/2014 e L.
208/2015 , per gli anni intercorsi dal 2018 al 2022. Deduceva l'insussistenza di prescrizione poiché il provvedimento di recupero dei contributi dal 2018 al 2022 era stato richiesto con provvedimento notificato il 20.02.2023 , interrompendo il decorso di prescrizione quinquennale , che nella fattispecie non era decorsa. In riferimento alla duplicazione di richiesta dei contributi 2021, eccepiva che l'avviso di addebito impugnato riguardava solo la quota da recuperare per indebita fruizione delle agevolazioni , mentre la quota richiesta dal precedente avviso di addebito , rateizzato nell'importo dal , riguardava la differenza dei contributi , comunque dovuti. Controparte_3
Deduceva altresì che la dichiarazione reddituale integrativa del 2018, non era stata ancora liquidata dall' , dalla quale decorreva la revoca del regime, e il regime contributivo agevolato Controparte_3 era stato revocato , con decorrenza da gennaio 2018,in quanto nella dichiarazione fiscale è stata compilata la sezione I del quadro LM ( attinente al regime fiscale di vantaggio ) e non la sezione II dello stesso quadro ( afferente il regime forfettario). Tale dichiarazione è l'unica liquidata da P_
. Le dichiarazioni integrative presentate il 17 agosto 2023 non erano ancora state liquidate da
[...]
sino alla proposizione del giudizio e pertanto non era possibile valutare gli effetti. Controparte_3
Deduceva altresì che per gli anni precedenti il 2018, ovverosia dal 2015 al 2017 , il ricorrente non aveva mai aderito al regime forfettario e aveva sempre compilato la Sezione I del quadro LM e per tale motivo non aveva beneficiato della fiscalità di vantaggio e dei benefici contributivi. In considerazione delle precedenti dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente , le successive , ugualmente compilate , non erano valutate come erronee ma erano frutto di una scelta da parte del contribuente , soprattutto la circostanza della mancata liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate, non consentiva l'accoglimento dell'annullamento richiesto dal ricorrente odierno, come in ricorso richiamato. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse inoppugnabile l'avviso di addebito nel caso di omessa prova di impugnazione nel termine di legge,che l'atto impugnato fosse confermato con rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 02/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento in esame. Veniva fissata l'udienza di discussione al 12.09.2025 e venivano disposte le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla osservavano in ordine l'assunzione di tale modalità di trattazione nel termine di 5 giorni appositamente fissato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate dalle parti , al causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché la notifica dell'avviso di addebito impugnato è avvenuta il 12.02.2025, come documentato dal ricorrente con documentazione
Postale ed il ricorso è stato depositato in atti il 21.03.2025 come previsto dai termini di cui all'art. 24
, co. 5 D.Lgs. 46/1999.
Dall'esame della documentazione versata in atti di giudizio si evince che l'avviso di addebito impugnato 59320240003801931000 riguarda i contributi fissi IVS e sanzioni I,II,II rata per il recupero del regime contributivo agevolato , previsto dalla legge 190/2014 e legge 108/2015 per gli anni intercorsi dal 2018 al 2022.
La difesa dell'Ente incentra la revoca del regime contributivo agevolato sotto il profilo della correttezza formale della dichiarazione 2018, in cui risulta compilata la sezione I del quadro LM e non già la sezione II del medesimo quadro LM che corrisponde al regime fiscale forfettario.
La giurisprudenza intervenuta in punto di revoca del regime contributivo di vantaggio per requisiti legati alla compilazione formale della dichiarazione reddituale , si è espressa come di seguito specificato. In materia di agevolazioni contributive per i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 commi
76-84 della legge 190/2014, come modificata dalla legge 208/2015, l'ente previdenziale non può legittimamente procedere al recupero della contribuzione agevolata quando la revoca del beneficio sia fondata esclusivamente su un errore materiale di compilazione della dichiarazione reddituale, consistente nella indicazione dei dati nella Sezione I anziché nella sezione II del quadro LM, senza che sia dimostrata l'effettiva carenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al regime agevolato. Il contribuente ha sempre diritto di opporsi alla maggiore pretesa contributiva dell'amministrazione previdenziale, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione fiscale, non avendo tale dichiarazione carattere negoziale o dispositivo. L'ente previdenziale non può attribuire piena valenza probatoria a dichiarazioni inficiate da meri errori di compilazione quando il contribuente abbia presentato tempestivamente dichiarazione integrativa per correggere l'errore materiale, anche se tale dichiarazione non sia stata ancora liquidata dalla . Il ritardo Controparte_3 dell' nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata Controparte_3
per emendare l'errore di compilazione non può pregiudicare il diritto del contribuente al mantenimento dell'agevolazione contributiva quando sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla legge. A questi principi si richiamano le pronunce del tribunale Lavoro Catania, sentenza n.
11546/2022 e sentenza n. 674 del 12 febbraio 2025.
Il Tribunale Bari, con sentenza n. 3445 dell'01/10/2024 ha ritenuto che il mero errore del contribuente nella dichiarazione dei redditi, consistente nell'errata indicazione del quadro relativo al regime fiscale applicabile, non comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive quando tale errore venga prontamente corretto mediante dichiarazione integrativa e non sussistano elementi che dimostrino l'impossibilità di usufruire del regime agevolato. L'ente previdenziale non può legittimamente richiedere il pagamento dell'intera contribuzione ordinaria quando il contribuente dimostri di avere diritto al regime contributivo ridotto , avendo correttamente aderito al regime fiscale agevolato per le altre annualità ed avendo successivamente sanato l'errore attraverso dichiarazione integrativa. Il diritto all'agevolazione contributiva non viene meno per il solo fatto dell'errata compilazione del quadro dichiarativo, purché non ricorrano le specifiche ipotesi di uscita dal regime agevolato previste dalla normativa, quali la perdita dei requisiti di applicazione del beneficio , la scelta volontaria di abbandonare il regime agevolato o l'assenza dei requisiti per aderirvi. La liquidazione delle dichiarazioni integrative da parte dell' , avvenuta senza di opposizione di alcuna P_ CP_4 decadenza, costituisce elemento probatorio della sussistenza del diritto al regime agevolato e dell'assenza di cause ostative alla sua applicazione. L'onere probatorio relativo ai fatti riduttivi dell'obbligazione contributiva grava sul contribuente che invoca il beneficio. Tale onere si considera soddisfatto quando venga dimostrata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime agevolato e l'assenza delle condizioni che ne determinerebbero la perdita.
La medesima posizione interpretativa ed applicativa della legge è stata espressa dal Tribunale di
Taranto, con sentenza 3017 del 18 dicembre 2024. In Tale pronuncia il Tribunale di Taranto ha evidenziato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di considerare che ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva non è la formale indicazione di una categoria piuttosto che un'altra nella dichiarazione fiscale , bensì la sostanziale riconducibilità dell'attività effettivamente svolta dal contribuente alla categoria dei soggetti beneficiari del regime agevolato. L'ente previdenziale non può subordinare il riconoscimento dell'agevolazione contributiva all'esito della procedura di correzione dell'errore formale presso l' , Controparte_3 dovendo invece valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime agevolato. L'eventuale attesa della definizione della rettifica da parte dell' CP_5
non costituisce fatto impeditivo del diritto all'agevolazione quando l'ente previdenziale non
[...] dimostri l'esistenza di elementi sostanziali ostativi al riconoscimento del beneficio. Qualora successivamente l' dovesse respingere la richiesta di correzione dell'errore formale, Controparte_3
l'ente previdenziale potrà eventualmente emettere un nuovo avviso di addebito , ferma restando l'interruzione del termine di prescrizione già operata con il precedente atto impugnato, ma ciò non giustifica il diniego preventivo dell'agevolazione basata su un mero vizio formale sanabile.
Questo giudice fa proprie le argomentazioni e conclusioni della citata giurisprudenza , alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa riferimento, recependole integralmente, condividendone sul punto la motivazione.
Nella fattispecie all'esame l' resistente revoca il regime contributivo in riferimento alla CP_1 compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi , sezione I anziché sezione II. Parte ricorrente documenta in giudizio il possesso dei requisiti reddituali previsti per la fruizione delle agevolazioni contributive, a mezzo le proprie dichiarazioni fiscali e dichiarazioni integrative depositate , ( cfr. allegati da n. 2 al n. 9). La dichiarazione integrativa , a far tempo dal 2018 , nel corso di giudizio è stata liquidata dall' , come documentato dalla comunicazione
Controparte_3 trasmessa via e- mail da il 04.08.2025, attraverso il funzionario preposto , in seguito
Controparte_3 ai solleciti del 28.06.2025, documentati in giudizio. Pertanto oltre le dichiarazioni reddituali e quelle integrative presentate , la liquidazione dell' , prodotta in atti in allegato alle note per
Controparte_3 la trattazione del 12.09.2025, stabilisce che per l'anno 2018e 2019 il reddito prodotto rientrava sicuramente nei parametri previsti per il regime forfettario e per la contribuzione di vantaggio correlata. I contributi per l'anno 2021 sono corrisposti dal ricorrente in adempimento della rateizzazione ottenuta da e il recupero del regime contributivo ordinario, (come da
Controparte_3
CP_ memoria di costituzione non risulta dovuto.
Pertanto l'intervento della liquidazione da parte dell'Agenzia della dichiarazione integrativa P_ supera l'ostacolo frapposto dall'Ente resistente al riconoscimento della sussistenza del regime forfettario e della liquidazione dei contributi secondo il regime agevolato . Non sussiste in giudizio prova di elementi ostativi al riconoscimento del regime forfettario adottato dal ricorrente ed ai correlati benefici. Il ricorso pertanto trova accoglimento. L'avviso di addebito emesso sulla base delle formali dichiarazioni reddituali è illegittimo e pertanto va annullato , per la sussistenza dei requisiti sostanziali alla adesione al regime forfettario da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2751/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato n.
59320240003801931000 che annulla;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA nella misura di legge.
Catania 15/09/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12.09.2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2751/2025 R.G.L. promosso
DA
c. f. , p.iva , nato a [...] Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(Svizzera) in data 01.12.1977 e residente in [...], titolare di omonima ditta individuale artigiana, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schilirò come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Bronte via Gabriele D'Annunzio 2 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazzza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 21.03.2025 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320240003801931000, notificato il 12.02.2025, emesso per la somma di euro 11.007,09, richiesta in pagamento da , in riferimento Controparte_2 alle mensilità intercorse dall' 01/2018 al 12/2023. Contestava la legittimità dell'avviso di addebito e la sussistenza dei presupposti per i contributi richiesti , per ” l'an“ e per il ”quantum” ed i relativi conteggi. Premetteva in fatto di esercitare l'attività artigianale di calzolaio e di avere aderito a partire dal 2018 al regime fiscale forfettario , che prevede la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei CP_ contributi previdenziali dovuti all' Avendo il possesso dei requisiti reddituali , aveva richiesto CP_ ad l'adesione ed il riconoscimento del regime contributivo di vantaggio agevolato , specifico per coloro che rientrano nel regime fiscale forfettario, ex L. 190/2014. Di conseguenza aveva pagato i contributi previdenziali in misura ridotta a far tempo dal 2018. Poiché i contributi previdenziali del
2021 non erano stati pagati tempestivamente, il ricorrente odierno riceveva la notifica dell'avviso di addebito 59320230003031260000, in riferimento al quale otteneva dall' Controparte_3 una rateizzazione , in corso di pagamento , come da ricevute che richiamava e produceva in atti di giudizio. Successivamente nel 2023 il ricorrente odierno procedeva al pagamento dei contributi dovuti , con scadenza 16.05.2023 e 20.08.2023, computandoli all'anno di competenza del 2020, come si rileva dalle quietanze che richiamava in ricorso e produceva. Successivamente è accaduto che il ricorrente cambiava il proprio consulente fiscale e si è avveduto di un errore, compiuto dal precedente professionista, nella trasmissione dei modelli reddituali UNICO 2019 e UNICO 2020 (omessa spunta del flag presente sul sito istituzionale della scelta di regime forfettario),consistente Controparte_3 nella omessa scelta del regime di vantaggio forfettario. In conseguenza di questa omissione il ricorrente con l'assistenza del proprio consulente ha inviato dichiarazioni integrative all' P_
rispettivamente per il MODELO UNICO 2019 e MODELLO UNICO 2020. Al momento
[...] della proposizione del giudizio dette dichiarazioni integrative non erano state ancora esaminate e liquidate dall' competente, nonostante le sollecitazioni inviate all'Ufficio Controparte_3
CP_ nell'interesse del ricorrente. Successivamente in data 12.02.2025 ha ricevuti da la notifica dell'avviso di addebito impugnato in questo giudizio. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale , secondo quanto disposto dalla legge n. 335/1995 in riferimento ai contributi richiesti per gli anni 2018 e 2019. Nel merito della pretesa contributiva deduceva l'erroneità e l'infondatezza della medesima poiché a far tempio dal 2018 aveva pagato i contributi previdenziali nella misura agevolata con riduzione del 35% , i contributi afferenti l'annualità 2021 erano in corso di pagamento come da rateizzazione ottenuta dal Concessionario del servizio di Riscossione . Evidenziava la circostanza di avere pagato i contributi in misura agevolata avendo richiesto l'adesione al regime forfettario con i benefici previsti dalla legge 190/2014 , tra i quali rientra il pagamento dei contributi in misura ridotta. Solo per errore del precedente consulente fiscale non era stata indicata l'adesione al regime fiscale di forfettario con la dichiarazione UNICO
2019 e UNICO 2020 e pertanto la dichiarazione integrativa allegata per tali annualità evidenziava la scelta del contribuente in tale senso e voleva rimediare ad un errore precedente commesso. Il ricorrente oltre a documentare in atti la propria adesione al regime forfettario aveva più volte chiesto all'Ente odierno resistente l'annullamento in autotutela delle richieste di pagamento pervenute consistenti nel versamento per intero delle contribuzioni previdenziali. Nonostante la conoscenza da parte dell'istituto delle circostanze sopra descritte , afferenti l'errore del precedente consulente e l
'invio delle dichiarazioni integrative , ha preteso il versamento per intero di tutta la contribuzione dal
2018 al 2023 , notificando l'avviso di addebito impugnato.
Sotto il profilo della contribuzione pretesa per il 2021 , il ricorrente deduceva di avere proceduto alla rateizzazione dell'avviso di addebito 593 2023 0003031260000, secondo il riparto rateale rilasciato da , e di avere già pagato n. 13 rate su 24 al momento della proposizione del giudizio. Controparte_3
Pertanto la richiesta di pagamento della contribuzione , nella misura intera per l'anno 2021 , CP_ rappresenta una duplicazione di richiesta da parte Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito , che l'avviso di addebito opposto fosse dichiarato inefficace e fosse annullato, con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissava l'udienza di trattazione al 02/07/202. L si costituiva con memoria del 20.06.2025 , precisava che CP_1
l'avviso di addebito impugnato riguardava omessi contributi fissi IVS e sanzioni I-II-III rata 2023, e
I,II,II rata per il recupero delle agevolazioni contributive , disposte dalla legge 190/2014 e L.
208/2015 , per gli anni intercorsi dal 2018 al 2022. Deduceva l'insussistenza di prescrizione poiché il provvedimento di recupero dei contributi dal 2018 al 2022 era stato richiesto con provvedimento notificato il 20.02.2023 , interrompendo il decorso di prescrizione quinquennale , che nella fattispecie non era decorsa. In riferimento alla duplicazione di richiesta dei contributi 2021, eccepiva che l'avviso di addebito impugnato riguardava solo la quota da recuperare per indebita fruizione delle agevolazioni , mentre la quota richiesta dal precedente avviso di addebito , rateizzato nell'importo dal , riguardava la differenza dei contributi , comunque dovuti. Controparte_3
Deduceva altresì che la dichiarazione reddituale integrativa del 2018, non era stata ancora liquidata dall' , dalla quale decorreva la revoca del regime, e il regime contributivo agevolato Controparte_3 era stato revocato , con decorrenza da gennaio 2018,in quanto nella dichiarazione fiscale è stata compilata la sezione I del quadro LM ( attinente al regime fiscale di vantaggio ) e non la sezione II dello stesso quadro ( afferente il regime forfettario). Tale dichiarazione è l'unica liquidata da P_
. Le dichiarazioni integrative presentate il 17 agosto 2023 non erano ancora state liquidate da
[...]
sino alla proposizione del giudizio e pertanto non era possibile valutare gli effetti. Controparte_3
Deduceva altresì che per gli anni precedenti il 2018, ovverosia dal 2015 al 2017 , il ricorrente non aveva mai aderito al regime forfettario e aveva sempre compilato la Sezione I del quadro LM e per tale motivo non aveva beneficiato della fiscalità di vantaggio e dei benefici contributivi. In considerazione delle precedenti dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente , le successive , ugualmente compilate , non erano valutate come erronee ma erano frutto di una scelta da parte del contribuente , soprattutto la circostanza della mancata liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate, non consentiva l'accoglimento dell'annullamento richiesto dal ricorrente odierno, come in ricorso richiamato. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse inoppugnabile l'avviso di addebito nel caso di omessa prova di impugnazione nel termine di legge,che l'atto impugnato fosse confermato con rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 02/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento in esame. Veniva fissata l'udienza di discussione al 12.09.2025 e venivano disposte le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla osservavano in ordine l'assunzione di tale modalità di trattazione nel termine di 5 giorni appositamente fissato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate dalle parti , al causa viene definita con il presente provvedimento.
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In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché la notifica dell'avviso di addebito impugnato è avvenuta il 12.02.2025, come documentato dal ricorrente con documentazione
Postale ed il ricorso è stato depositato in atti il 21.03.2025 come previsto dai termini di cui all'art. 24
, co. 5 D.Lgs. 46/1999.
Dall'esame della documentazione versata in atti di giudizio si evince che l'avviso di addebito impugnato 59320240003801931000 riguarda i contributi fissi IVS e sanzioni I,II,II rata per il recupero del regime contributivo agevolato , previsto dalla legge 190/2014 e legge 108/2015 per gli anni intercorsi dal 2018 al 2022.
La difesa dell'Ente incentra la revoca del regime contributivo agevolato sotto il profilo della correttezza formale della dichiarazione 2018, in cui risulta compilata la sezione I del quadro LM e non già la sezione II del medesimo quadro LM che corrisponde al regime fiscale forfettario.
La giurisprudenza intervenuta in punto di revoca del regime contributivo di vantaggio per requisiti legati alla compilazione formale della dichiarazione reddituale , si è espressa come di seguito specificato. In materia di agevolazioni contributive per i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 commi
76-84 della legge 190/2014, come modificata dalla legge 208/2015, l'ente previdenziale non può legittimamente procedere al recupero della contribuzione agevolata quando la revoca del beneficio sia fondata esclusivamente su un errore materiale di compilazione della dichiarazione reddituale, consistente nella indicazione dei dati nella Sezione I anziché nella sezione II del quadro LM, senza che sia dimostrata l'effettiva carenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al regime agevolato. Il contribuente ha sempre diritto di opporsi alla maggiore pretesa contributiva dell'amministrazione previdenziale, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione fiscale, non avendo tale dichiarazione carattere negoziale o dispositivo. L'ente previdenziale non può attribuire piena valenza probatoria a dichiarazioni inficiate da meri errori di compilazione quando il contribuente abbia presentato tempestivamente dichiarazione integrativa per correggere l'errore materiale, anche se tale dichiarazione non sia stata ancora liquidata dalla . Il ritardo Controparte_3 dell' nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata Controparte_3
per emendare l'errore di compilazione non può pregiudicare il diritto del contribuente al mantenimento dell'agevolazione contributiva quando sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla legge. A questi principi si richiamano le pronunce del tribunale Lavoro Catania, sentenza n.
11546/2022 e sentenza n. 674 del 12 febbraio 2025.
Il Tribunale Bari, con sentenza n. 3445 dell'01/10/2024 ha ritenuto che il mero errore del contribuente nella dichiarazione dei redditi, consistente nell'errata indicazione del quadro relativo al regime fiscale applicabile, non comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive quando tale errore venga prontamente corretto mediante dichiarazione integrativa e non sussistano elementi che dimostrino l'impossibilità di usufruire del regime agevolato. L'ente previdenziale non può legittimamente richiedere il pagamento dell'intera contribuzione ordinaria quando il contribuente dimostri di avere diritto al regime contributivo ridotto , avendo correttamente aderito al regime fiscale agevolato per le altre annualità ed avendo successivamente sanato l'errore attraverso dichiarazione integrativa. Il diritto all'agevolazione contributiva non viene meno per il solo fatto dell'errata compilazione del quadro dichiarativo, purché non ricorrano le specifiche ipotesi di uscita dal regime agevolato previste dalla normativa, quali la perdita dei requisiti di applicazione del beneficio , la scelta volontaria di abbandonare il regime agevolato o l'assenza dei requisiti per aderirvi. La liquidazione delle dichiarazioni integrative da parte dell' , avvenuta senza di opposizione di alcuna P_ CP_4 decadenza, costituisce elemento probatorio della sussistenza del diritto al regime agevolato e dell'assenza di cause ostative alla sua applicazione. L'onere probatorio relativo ai fatti riduttivi dell'obbligazione contributiva grava sul contribuente che invoca il beneficio. Tale onere si considera soddisfatto quando venga dimostrata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime agevolato e l'assenza delle condizioni che ne determinerebbero la perdita.
La medesima posizione interpretativa ed applicativa della legge è stata espressa dal Tribunale di
Taranto, con sentenza 3017 del 18 dicembre 2024. In Tale pronuncia il Tribunale di Taranto ha evidenziato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di considerare che ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva non è la formale indicazione di una categoria piuttosto che un'altra nella dichiarazione fiscale , bensì la sostanziale riconducibilità dell'attività effettivamente svolta dal contribuente alla categoria dei soggetti beneficiari del regime agevolato. L'ente previdenziale non può subordinare il riconoscimento dell'agevolazione contributiva all'esito della procedura di correzione dell'errore formale presso l' , Controparte_3 dovendo invece valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime agevolato. L'eventuale attesa della definizione della rettifica da parte dell' CP_5
non costituisce fatto impeditivo del diritto all'agevolazione quando l'ente previdenziale non
[...] dimostri l'esistenza di elementi sostanziali ostativi al riconoscimento del beneficio. Qualora successivamente l' dovesse respingere la richiesta di correzione dell'errore formale, Controparte_3
l'ente previdenziale potrà eventualmente emettere un nuovo avviso di addebito , ferma restando l'interruzione del termine di prescrizione già operata con il precedente atto impugnato, ma ciò non giustifica il diniego preventivo dell'agevolazione basata su un mero vizio formale sanabile.
Questo giudice fa proprie le argomentazioni e conclusioni della citata giurisprudenza , alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa riferimento, recependole integralmente, condividendone sul punto la motivazione.
Nella fattispecie all'esame l' resistente revoca il regime contributivo in riferimento alla CP_1 compilazione del quadro LM della dichiarazione dei redditi , sezione I anziché sezione II. Parte ricorrente documenta in giudizio il possesso dei requisiti reddituali previsti per la fruizione delle agevolazioni contributive, a mezzo le proprie dichiarazioni fiscali e dichiarazioni integrative depositate , ( cfr. allegati da n. 2 al n. 9). La dichiarazione integrativa , a far tempo dal 2018 , nel corso di giudizio è stata liquidata dall' , come documentato dalla comunicazione
Controparte_3 trasmessa via e- mail da il 04.08.2025, attraverso il funzionario preposto , in seguito
Controparte_3 ai solleciti del 28.06.2025, documentati in giudizio. Pertanto oltre le dichiarazioni reddituali e quelle integrative presentate , la liquidazione dell' , prodotta in atti in allegato alle note per
Controparte_3 la trattazione del 12.09.2025, stabilisce che per l'anno 2018e 2019 il reddito prodotto rientrava sicuramente nei parametri previsti per il regime forfettario e per la contribuzione di vantaggio correlata. I contributi per l'anno 2021 sono corrisposti dal ricorrente in adempimento della rateizzazione ottenuta da e il recupero del regime contributivo ordinario, (come da
Controparte_3
CP_ memoria di costituzione non risulta dovuto.
Pertanto l'intervento della liquidazione da parte dell'Agenzia della dichiarazione integrativa P_ supera l'ostacolo frapposto dall'Ente resistente al riconoscimento della sussistenza del regime forfettario e della liquidazione dei contributi secondo il regime agevolato . Non sussiste in giudizio prova di elementi ostativi al riconoscimento del regime forfettario adottato dal ricorrente ed ai correlati benefici. Il ricorso pertanto trova accoglimento. L'avviso di addebito emesso sulla base delle formali dichiarazioni reddituali è illegittimo e pertanto va annullato , per la sussistenza dei requisiti sostanziali alla adesione al regime forfettario da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2751/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato n.
59320240003801931000 che annulla;
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA nella misura di legge.
Catania 15/09/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo