Articolo 3 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 2Articolo 4
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20 luglio 1997
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 luglio 1997