Articolo 5 della Legge 23 settembre 2011, n. 169
Articolo 4Articolo 6
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2 novembre 2011
Art. 5. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 novembre 2011