Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3746-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 3746/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giu-
seppe Gennaro, in sostituzione dell'avv. Di Vita, per e Controparte_1
l'avv. Giulia De Gregorio, anche in sostituzione dell'Avv. Vella, per
[...]
Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e l'avv. De Gregorio, in particolare, delle note conclusive, e chiedono che la stessa venga decisa. L'avv. De Gregorio in particolare rileva che controparte ha ampiamente riconosciuto il debito come da missive versate in atti e che lamenta presunte inadempienze contrattuali che sono già
state oggetto di valutazione e singola contestazione da parte del CTU nella consulenza versata in atti ed espletata in altro giudizio tra le stesse parti definito con sentenza passata in giudicato.
L'avv. Gennaro contesta quanto dedotto.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:25, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3746/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Di Vita (
[...]
per procura in calce all'atto di citazione Email_1
in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rap- Controparte_3 P.IVA_2
presentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Vel-
la ( e Giulia De Gregorio ( Email_2 [...]
per procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_3
risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile ❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 507/2023 del Tribunale di Palermo depositato il 24
gennaio 2023;
2) condanna in persona del legale rappresentan- Controparte_3
te pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in complessivi € Controparte_1
4.188,00 di cui € 379,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 507/2023 di questo Tribunale (depositato il 24 gen-
naio 2023 e notificato il 25 gennaio 2023), cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di della somma di € 31.150,00, Controparte_3
a titolo di saldo di due fatture (n. 91 del 15 ottobre 2009 e n. 69 del 31
ottobre 2011) per “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 14
impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita
(PA)” [cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 1 e 2], oltre interessi e spese del pro-
cedimento monitorio.
❖❖❖
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurispru-
denziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex plurimis, Cass. Civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presen-
tazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non
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Sezione Terza Civile integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non com-
portano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n.
3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n.
6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di oppo-
sizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà
essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ.
n. 5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso in esame, l'odierna opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pa-
gamento dietro presentazione di due fatture per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 14 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita emesse, nei confronti di CP_1
[cfr. produzione parte opposta].
[...]
Orbene, nell'atto di opposizione ha espressamente Controparte_1
contestato il preteso credito azionato in sede monitoria, fornendo una di-
versa e contrastante ricostruzione dei fatti rispetto a quella offerta da par-
te opposta, deducendo, in particolare, che “Accanto alle prestazioni che hanno avuto per oggetto la fornitura, l'installazione dei pannelli e di tutti gli altri accessori erano da ricomprendersi … anche le obbligazioni inerenti la gestione e la manutenzione degli impianti …le asserite prestazioni svolte dall'opposta sono state sempre contestate … in quanto ritenute difformi alle prescrizioni contrattuali, ragione per cui non si è mai proceduto al loro pa-
gamento … [è stato] sempre contestato l'inadempimento e/o comunque la
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Sezione Terza Civile corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nelle fatture poste a fonda-
mento delle pretesa avanzata nel procedimento monitorio … nei quattro im-
pianti a terra si era riscontrato uno stato di totale incuria e di quasi abban-
dono nonché l'assenza di un'adeguata attività di gestione e manutenzione
(riscontrabile dall'esigua produzione di energia) e, per poter portare gli im-
pianti ad operare a regime erano necessari lavori di straordinaria manu-
tenzione”. Pertanto ha concluso l'opponente che sono state riscontrate
“gravi e ripetute carenze nell'organizzazione del servizio di gestione e ma-
nutenzione, soprattutto perchè l'operatore economico non ha posto in essere un adeguato controllo e presenza di addetti agli impianti, in spregio agli obblighi assunti non solo con la specifica del 10/10/2009 ma anche con il contratto di appalto e il capitolato speciale … [e che pertanto in considera-
zione dell'] inadempimento dell'odierna opposta riguardo le prestazioni de-
dotte contrattualmente … ex art. 1460 c.c. ha diritto rifiutare l'esecuzione della sua obbligazione”.
Circostanze tutte che hanno trovato piena conferma, nella documenta-
zione in atti e, in particolare, nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti che conferiva all'opposta la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico;
nelle ripetute richieste e solleciti di adempimento rivolti da all'odierna opposta nonchè Controparte_1
nella relazione redatta dalla GA Impianti (ditta subentrante all'opposta nel servizio di manutenzione e gestione del parco fotovoltaico) dalla quale risulta che “1. i quattro impianti su terreno connessi in rete a MT sono stati trovati spenti;
2. a causa del presunto problema di cui sopra8 gli impianti hanno pochissime ore di lavoro … e quindi non essendo mai messi a regime
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Sezione Terza Civile non si è in grado di capire se funzionano correttamente;
3. negli UPS … si sono riscontrate le seguenti problematiche a. impianto di Geraci: guasto;
b.
impianto di Bompietro: guasto;
c. impianto di CA: mancante;
d.
impianto di RA AN: funzionante 4. negli impianti in MT si sono ri-
scontrati diversi pannelli FV con il vetro frantumato … in alcuni si evince un segno di rottura dovuta ad un probabile lancio di sassi, in altri si presume
… sia dovuta a probabili difetti di fabbrica;
5. nell'impianto di Bompietro,
su un inverter, risulta un allarme … dovuto ad un problema di isolamento galvanico … e ciò comporta un mal funzionamento con perdite di produzio-
ne;
6. i sistemi di allarme sono stati trovati tutti disattivati [e] a RA Sot-
tana si è riscontrata la sirena guasta;
7. l'impianto di videosorveglianza non è stato verificato in quanto risultano mancanti in tre siti i monitor …
mentre a … si sono riscontrati numero cinque telecamere non Parte_1
funzionanti …;
8. il sistema di monitoraggio non è funzionante in quanto la ditta fornitrice … sta installando ancora oggi le apparecchiature necessarie per il loro funzionamento …”; [cfr. produzione parte opponente].
Circostanze confermate anche dalle deposizioni rese dai testi escussi.
Invero il teste ha confermato che “Sono dipendente del Testimone_1
. Dal 2007 al 2009 sono stato RUP nel procedimen- Controparte_4
to volto all'installazione in 14 Comune di n. 13 impianti fotovoltaici. Ero sta-
to nominato dalla responsabile del procedimento. CP_1 CP_3
aveva presentato i regolamenti di esercizio ma in maniera difforme da quanto richiesto dall'ENEL. Per questo è stata più volte solle- CP_3
citata ad adeguarsi alle indicazioni dell'ENEL … mi sono recato presso l'impianto di Bompietro verificando che la rete di recinzione era stata taglia-
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Sezione Terza Civile ta ed alcuni pannelli fotovoltaici trafugati (almeno un centinaio). Abbiamo
quindi sporto denuncia ai Carabinieri che hanno ritrovato i pannelli e posti dapprima presso la Caserma di Alimena e successivamente, verificato che le matricole corrispondevano con le nostre, sono stati portati al Comune di
… non c'era alcun servizio di guardiania, il sistema di telecon- Parte_1
trollo era presente ma non era funzionante. Preciso, comunque, che il si-
stema di telecontrollo ha finalità diversa dalle telecamere di sorveglianze essendo destinato il primo alla verifica della produzione … a causa dell'inadeguatezza dei regolamenti di esercizio vi è stato un ritardo nel rila-
scio dell'autorizzazione da parte dell'Enel e quindi all'allaccio. L'attività de-
gli impianti di CA, RA AN e Parte_1 Controparte_5
no entrati in attività nel 2011, perdendo così il secondo conto energia … gli inverter presso la scuola media di Blufi spesso si staccavano perché evi-
dentemente vi erano dei problemi all'impianto.” [cfr. verbale di udienza del 12
marzo 2024].
E il teste ha precisato “nel 2011, nella mia qualità di Testimone_2
vice presidente della (società che ha realizzato il progetto), ho par- CP_1
tecipato al sopralluogo di verifica sull'impianto di GR al quale ero pre-
sente soltanto io e il rappresentante del GSE. Non era invece presente alcun rappresentante di , come da verbale che mi viene esibito e CP_3
che riconosco (All. 13 produzione parte opponente) … non è stata rilevata la presenza del dispositivo di interfaccia esterno, così come rilevato nel verba-
le citato … non è stato possibile consegnare al GSE la documentazione da cui evincersi che l'impianto era stato realizzato con componenti di nuova costruzione perché , che aveva detta documentazione, non CP_3
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Sezione Terza Civile era presente al sopralluogo … in sede di sopralluogo ha potuto verificare che il sito di GR era infestato da erbacce che coprivano anche i pannel-
li fotovoltaici.” [cfr. verbale di udienza cit.].
E ancora l'inadempimento dell'opposta è stato confermato anche dal teste che ha precisato: “Sono socio della GA impianti e nel Testimone_3
2010/2012 (non ricordo con precisione) avevamo vinto una commessa per la manutenzione degli impianti fotovoltaici che aveva installato nel CP_1
territorio madonita. Poiché il sistema di monitoraggio non funzionava (preci-
so che per alcuni impianti era non funzionante in altri invece non era stato installato da parte dell' che ha proceduto all'installazione degli im- Pt_2
pianti), eseguivamo dei sopralluoghi periodici per verificare l'esatto funzio-
namento degli impianti. In particolare, ho eseguito personalmente più so-
pralluoghi presso la scuola media del Comune di Blufi, verificando che l'impianto era spento. Provvedevo a riattivarlo e l'impianto funzionava. Ma
al controllo successivo era di nuovo spento. Le cause possono essere tante:
uno sbalzo di tensione, uno sbalzo di frequenza e comunque un problema di rete del gestore. Ricordo però che poi l'impianto è entrato a regime segno che il problema era forse legato alla rete elettrica. Preciso però che la man-
canza di un sistema di controllo da remoto non ci permetteva di verificare l'esatto funzionamento e capire eventualmente le cause del malfunziona-
mento … all'atto di consegna degli impianti fotovoltaici, ho personalmente predisposto la relazione che mi viene esibita e che riconosco … ho verificato che gli impianti di RA AN, Geraci, Blufi e CA erano spen-
ti perché mancava un componente (un riamo automatico che avrebbe per-
messo, in caso di mancanza di tensione, un riavvio della cabina, al ritorno
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Sezione Terza Civile della tensione stessa) all'intero della cabina di media tensione. Infatti la
GA Impianti ha provveduto successivamente a installare i riami in questi
4 impianti che erano, peraltro quelli che producevano di più, circa 80%
dell'intera produzione. … al momento della consegna, non è stato possibile accertare se gli impianti funzionassero correttamente o meno, perché non avevano mai operato a pieno regime. Una volta sistemati ed entrati a regi-
me hanno comunque manifestato una serie di problemi … i gruppi di conti-
nuità degli impianti di Geraci e sono risultati guasti, mentre quel- Parte_1
lo di CA era mancante. E senza gruppo di continuità la cabina non poteva funzionare … non ricordo se la ditta che ha installato gli impianti ci abbia fatto avere dei gruppi di continuità per i detti impianti … Quando so-
no stati consegnati gli impianti fotovoltaici alla GA Impianti abbiamo fat-
to un giro di ricognizione verificando che in tutti gli impianti circa una deci-
na di pannelli erano danneggiati: in alcuni vi erano i segni di un sasso (for-
se schizzata con la pulizia del terreno circostante) mentre altri presentava-
no il vetro frantumato ma non saprei di-re per quale ragione, forse un difet-
to di fabbrica … nell'impianto di abbiamo trovato tanti problemi. Parte_1
In particolare, ricordo che all'interno dell'inverter abbiamo riscontrato segni di passaggio di topi che ha determinato un danneggiamento dei cavi e dell'isolamento dell'inverter. Ciò determinava delle perdite nella produzione di energia nel senso che la macchina continuava a lavorare ma non al
100%. Il problema non è stato risolto, si sarebbe dovuto cambiare l'inverter danneggiato … Tutti i sistemi di allarme non erano in funzione perché alcu-
ni componenti erano a terra nei sistemi di video sorveglianza invece man-
cavano i monitor. In realtà i sistemi di allarme non sono mai stati messi in
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Sezione Terza Civile funzione. Non ci era stata mai stata consegnata la password per accedere ai videoregistratori dell'impianti di controllo … al momento della consegna degli impianti abbiamo verificato che gli stessi erano disattivati. Successi-
vamente quando abbiamo tentato di riattivarli, ci siamo accorti che a Pt_3
[.
mancava la sirena. Ripeto, non ricordo quando è avvenuta la consegna dell'appalto, credo tra il 2010/2012” [cfr. verbale di udienza cit.].
A fronte di ciò, la società opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, limitandosi a dedurre sulla legittimità delle somme ri-
chieste, senza tuttavia depositare – in aggiunta alle fatture medesime –
alcuna documentazione idonea a dimostrare, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, la fondatezza della propria pretesa.
Ed invero, come già rilevato, la prova non può essere fornita con la produzione di una fattura emessa in relazione alla effettuata asserita pre-
stazione, poiché la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente l'attività svolta dal-
la parte che l'ha formata in assunta esecuzione di un contratto, si inqua-
dra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella di-
chiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già
costituito (cfr. Trib. Bergamo, del 22/12/2022 n. 2775).
Inoltre, si evidenzia che ciò non trova deroga per il caso in cui, verten-
dosi in tema di rapporti fra imprenditori, detta fattura sia anche annotata nei libri contabili di chi l'ha emessa, ed i libri medesimi, secondo la previ-
sione dell'art. 2710 c.c., spieghino efficacia probatoria a favore di colui cui appartengono, atteso che tale efficacia probatoria non può investire fatti diversi da quelli annotati, quindi, non può riguardare la sussistenza del
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Sezione Terza Civile contratto e la individuazione della prestazione eseguita, quali elementi co-
stitutivi del credito menzionato nella fattura stessa.
La fattura, pertanto, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene
– non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresenta-
re un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Neppure i testi di parte opposta hanno fornito elementi utili a confer-
mare la ricostruzione dei fatti di causa dalla stessa proposta. Invero, il te-
ste che ha dichiarato di essere stato “Dal 2008 al 2014 Persona_1
… dipendente di [ma di non essere stato] coinvolto perso- CP_3
nalmente nella realizzazione degli impianti” e di non avere pertanto una conoscenza diretta e precisa dei fatti di causa. Infatti, ha precisato che
“Progetto Terra [non] doveva predisporre i regolamenti di esercizio. Doveva
invece predisporre i documenti per la redazione dei regolamenti di esercizio.
I documenti dovevano essere consegnati a . Mi è stato riferito che i CP_1
documenti sono stati consegnati a , non so dire quando e come. … CP_1
mi è stato riferito dai capi cantiere, che gli impianti di videosorveglianza e telecontrollo esistevano ed erano funzionanti (non so dire però in quali im-
pianti). Ricordo, sempre perché mi è stato riferito, che mancavano le sim.
Ricordo che i 4 impianti a terra (tra cui ricordo soltanto GR e ER
[..
) erano mancanti di sim così mi è stato riferito. Non ho verificato perso-
nalmente l'installazione delle sim … I documenti da cui evincersi che si erano utilizzati componenti nuovi sono stati certamente consegnati anche se non ne ho personale contezza. Infatti senza quei documenti non si sa-
rebbe potuto effettuare il collaudo. Non so precisare però quando, come e a
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Sezione Terza Civile chi siano stati consegnati.” [cfr. verbale di udienza cit.]. Dalle dichiarazioni del teste è risultato al contrario confermato il lamentato inadem- Per_1
pimento dell'opposta atteso che lo stesso ha riconosciuto che “nel gennaio
2011 non si è potuto procedere all'allaccio dell'impianto di CA alla rete perché non è riuscita ad inviare, oer il breve preavviso, CP_3
tecnici abilitati ad effettuare le operazioni previste per l'immissione in rete di una cabina di 20.000 volt … ad agosto 2011, durante il sopralluogo di verifica sull'impianto di GR non era presente nessun rappresentante o tecnico della perché non eravamo riusciti ad organizzarci per CP_3
il breve preavviso che ci era stato dato” [cfr. verbale di udienza cit.].
Né di maggior rilievo sono le dichiarazioni del teste Testimone_4
che ha reso dichiarazioni generiche prive di indicazioni precise e
[...]
puntuali: sono stato “dipendente di dal 1999 al 2013/2014. CP_3
Dal 2008 al 2011 sono stato in particolare capo cantiere per tutti gli impian-
ti (n. 14) installati da a CA, Blufi, GR, RA Sot- CP_1
tana, e in altri Comuni di cui non ricordo il nome. So che CP_3
avrebbe dovuto fornire tutta la documentazione relativa agli impianti in tempo utile e credo che sia stata consegnata dal momento che è stato fatto il fine lavori. Io personalmente ricordo di avere consegnato della documen-
tazione presso gli uffici della ma non ricordo di che cosa si trattas- CP_1
se … presso il sito di il sistema di telecontrollo era presente ma Parte_1
mancava la sim card che doveva essere installata da . Non ricordo CP_1
se vi fosse un servizio di guardiania … Ricordo che in un sito (non so preci-
sare quale) non è stato possibile effettuare l'allaccio alla rete Enel perché
nessun tecnico o rappresentante di era presente per il breve CP_3
- 13 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile preavviso che era stato dato. Ricordo comunque che l'allaccio è avvenuto circa 10 giorni dopo … ricordo che al sopralluogo di verifica su uno degli impianti (non ricordo quale) non si è presentato nessun rappresentante o tecnico di perché ci era stato dato un breve preavviso. Nep- CP_3
pure io ero presente perché forse ero occupato in quel momento in altre ma-
nutenzioni in giro per l'Italia … Non so dire se alla data del sopralluogo a
GR (1 agosto 2011) il dispositivo di interfaccia fosse presente … Riten-
go che tutta la documentazione sia stata consegnata ma non posso dirlo con certezza. Posso semplicemente affermare che una parte della documen-
tazione (non so quale) l'ho consegnata personalmente presso gli uffici della
, non ricordo a chi … non ricordo se al 1 agosto 2011, i pannelli fo- CP_1
tovoltaici dell'impianto di GR fossero coperti da erbacce … CP_3
si è occupata della manutenzione degli impianti fino alla fine delle
[...]
gestione, il 30 settembre 2011, dopo tale data non so dire nulla sugli im-
pianti” [cfr. verbale di udienza cit.].
Non può per vero tacersi che i testi di parte opposta hanno anche con-
fermato – in contrasto con quanto affermato da parte opponente - il per-
fetto funzionamento, gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico installato. Invero, il teste ha precisato che “Mi sono recato a Per_1
GR una sola volta, prima del 30 settembre 2011 e non mi risulta che quel sito era infestato da erbacce che coprivano i pannelli fotovoltaici … Il
capo cantiere era andato più volte a fare un sopralluogo presso la scuola media del Comune di Blufi, verificando che l'interruttore di emergenza (po-
sto sul frontale della macchina) era azionato, ipotizziamo da persone di passaggio che disturbati dal rumore della macchina avevano attivato il pul-
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Sezione Terza Civile sante di emergenza. Ricordo infatti che avevamo previsto un pannello che impedisse il raggiungimento dell'interruttore che è stato montato qualche tempo dopo, ma non so precisare quando. Io comunque sono stato presso la scuola di Blufi una volta sola, forse durante un controllo e ricordo che l'inverter era accessibile a tutti … fino al 30 settembre 2011 tutti gli impian-
ti erano regolarmente funzionanti e completi in ogni loro parte. Cosa sia successo dopo non so dire. Ho verificato personalmente il perfetto funzio-
namento degli impianti di Blufi e . Ho altresì verificato che erano Parte_1
completi in ogni parte. Degli altri impianti non ho verificato personalmente,
mi è stato riferito.
E il teste ha ancora precisato: “i sistemi di allarme, almeno Tes_4
fino alla fine della nostra gestione, funzionavano tutti. Poi non so dire. Pre-
ciso che l'impianto funzionava ma che a causa della mancanza delle sim card non era visibile da remoto” [cfr. verbale di udienza cit.].
È evidente, allora, la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente (che hanno confermato il lamentato inadempimento di e quelle rese dai testi di parte opposta (che invece Controparte_3
hanno confermato il perfetto funzionamento e la eseguita manutenzione)
che hanno riferito versioni tra loro diverse e contrapposte in ordine alla funzionalità dell'impianto fotovoltaico installato e alla sua gestione e ma-
nutenzione.
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra, non permette di ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata in atto di citazione ed è destinato a ripercuotersi in danno di
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Sezione Terza Civile parte attrice (ruolo che – come detto – nell' opposizione a decreto ingiunti-
vo è svolto dall'ingiungente opposto). La Suprema Corte, infatti, ha più
volte precisato che “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un in-
sanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti co-
stitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto,
ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabi-
le il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altre-
sì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della pro-
va, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ. n. 4773/2015; così anche Trib. Roma, 12/2/2021,
n. 2570; Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n. 6760/2003).
Ne deriva che, a fronte della contestazione sollevate da parte opponen-
te in ordine alla legittimità delle fatture azionate in sede monitoria, parte opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante atteso che “nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'attore che agi-
sce per il pagamento del corrispettivo non può limitarsi a provare la sussi-
stenza di un accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento di una qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo,
ma deve allegare e provare esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato (ex multis, Cass.
civ.16/11/2000, n. 14685).
Da ultimo va rilevato che l'onere probatorio gravante su parte opposta
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Sezione Terza Civile non può neppure ritenersi assolto in forza della richiamata Consulenza
tecnica d'ufficio resa nell'ambito del giudizio esperito innanzi a questo
Tribunale e conclusosi con sentenza n. 732/2022, passata in cosa giudi-
cata.
Invero, oggetto di quel giudizio (e dell'accertamento peritale) era la veri-
fica e la quantificazione del (presunto) danno economico derivante dalla mancata produzione/vendita di energia elettrica subito da CP_1
a causa dei lamentati inadempimenti dell'odierna opposta. Va rile-
[...]
vato che in quella sede, il Consulente non aveva potuto accertare, per mancanza di documentazione a supporto, la sussistenza del lamentato danno economico, ma aveva però verificato l'esistenza di taluni inadem-
pimenti da parte di “Emerge documentalmente che, Controparte_3
alla data di avvio del periodo di gestione manutentiva biennale, gli impianti fotovoltaici non erano tutti connessi in rete. Secondo quanto si legge negli scritti difensivi delle convenute (i cui contenuti, sul punto, non sono stati oggetto di smentita) dei quattordici impianti realizzati, solamente cinque ri-
sultavano connessi alla rete elettrica alla data dell'1 ottobre 2009. Si tratta degli impianti di Blufi 1, Blufi 2, GA, e GR. Il 13 ot- Parte_4
tobre 2009 è stato connesso alla rete l'impianto di Resuttano e alla fine dell'aprile 2010 sono stati connessi alla rete gli impianti di Campofelice di
Roccella, Caltavuturo, e . Pertanto, nell'aprile 2010 (dopo CP_6 CP_7
7 mesi dall'avvio del servizio di gestione/manutenzione ordinaria degli im-
pianti), erano stati connessi alla rete solamente i dieci impianti c.d. “piccoli”
(pag. 28) … tutti gli inadempimenti contestati da afferiscono alle CP_1
attività di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici,
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Sezione Terza Civile svolte, in concreto, dalla convenuta sulla base dell'”atto Controparte_3
di convenzione” stipulato il 01.10.2009, sottoscritto da quest'ultima … (pag.
39) tali malfunzionamenti/inadempienze, comunque, non sono certamente incidenti sulla produttività dell'impianto fotovoltaico (pag. 46) [parte attrice]
non ha prodotto alcun documento utile a supporto sia della quantificazione del danno sia della sua valorizzazione;
ciò non consente alcuna supportata valutazione economica”.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi ritenendo che il credito invocato da sia rimasto privo di idoneo Controparte_3
supporto probatorio.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da e la revoca del decreto in- Controparte_1
giuntivo n. 507/2023.
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Va da ultimo respinta la domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per carenza dei presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata (infondatezza della domanda giudi-
ziale e aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza;
Cass.
civ., III, Ord. 9/11/2017 n. 26515).
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Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese processuali, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedi-
mento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa
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Sezione Terza Civile ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr.
Cass. civ. n. 1977/1983) – va condannata al paga- Controparte_3
mento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
26.001 a € 52.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà
della controversia.
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Così deciso a Palermo in data 11 aprile 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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