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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 23976/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. COSSANDI CATERINA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. COSSANDI CATERINA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/12/2024, con cui e Parte_1 [...] unitisi in matrimonio a in data 27.9.2014 (atto trascritto nei registri dello stato CP_1 CP_2 civile del Comune di Manerbio al numero 17, parte II, serie A, dell'anno 2014), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza su ricorso congiunto del Tribunale di Brescia del 22.2.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 27.09.2014 e trascritto nel
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Comune di Manerbio (BS), Atti di matrimonio anno 2014 n° 17 Parte II Serie A
• ordinare al Comune di Manerbio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• affido condiviso paritario dei figli minori ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno temporanea residenza presso la casa del padre sita a Leno Via Albino Albini 23. In attesa che la madre trasferisca la propria residenza nella nuova abitazione di sua proprietà, e sita a Bassano (BS) via Martinengo. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
I genitori s'impegnano a rispettarsi reciprocamente, in particolare alla presenza dei figli, e a far scorrere tra loro la massima comunicazione, al fine di operare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più equilibrata e serena.
• I genitori terranno ciascuno presso la sua abitazione i figli minori secondo il seguente calendario: a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina della settimana successiva, prevedendo che ciascun genitore possa tenere i figli un giorno infrasettimanale con pernottamento nella settimana non di sua competenza. nel periodo natalizio, i genitori proseguiranno con le frequentazioni standard e si precisa che i minori trascorreranno sempre la sera della Vigilia con la mamma e il pranzo di Natale con il papà; la sera di Capodanno si alternerà di anno in anno e nel caso in cui i genitori riusciranno ad avere una settimana di ferie, previa comunicazione all'altro genitore, terranno una settimana consecutiva i figli;
durante le vacanze pasquali, tre-quattro giorni con ciascun genitore, a seconda della durata delle festività, con il giorno di Pasqua ad anni alterni, previo accordo da definire tra i genitori entro il mese precedente di ogni anno. nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive, nelle date che verranno concordate dai genitori entro il mese di aprile di ogni anno. In ogni caso i coniugi sono reciprocamente disponibili a modificare gli orari e i giorni di visita, contemperando le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei minori, nel loro prevalente interesse.
• I genitori s'impegneranno a consentire la frequentazione dei figli con i nonni, sia paterni che materni e questi ultimi coadiuveranno i genitori nella gestione ordinaria dei nipotini (accompagnamento a scuola e/o ritiro da scuola e ogni altra esigenza laddove entrambi i genitori saranno impegnati con l'attività lavorativa);
• A fronte delle frequentazioni paritarie dei due figli, ciascun genitore si impegna al mantenimento diretto dei bambini nei giorni di sua competenza, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Brescia;
sono incluse nelle spese straordinarie la mensa scolastica e l'abbigliamento dei figli;
• L'Assegno Unico dei figli verrà interamente incassato dalla sig.ra Pt_1
• Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo o ragione;
• I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
• Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
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compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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