Articolo 1 della Legge 29 luglio 1957, n. 643
Articolo 2
Versione
18 agosto 1957
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957