Art. 2.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.