Articolo 2 della Legge 28 maggio 1931, n. 652
Articolo 1
Versione
28 giugno 1931
Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 28 giugno 1931