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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4675/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIALE SIGNORINI, 73 10029 VILLASTELLONE presso lo studio dell'avv. SAVIOZZI RICCARDO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 09/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Moncalieri, il 06/03/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.09.2021.
Con ricorso depositato il 20/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, come previsto ex lege, con Per_1 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con permanenza della residenza principale presso la madre.
DISPONE che il figlio, compatibilmente con i propri impegni scolastici e con quelli lavorativi dei genitori, salvo diverso accordo fra le parti, trascorrerà con il padre: - fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
- nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con il padre, anche un giorno infrasettimanale, indicativamente nella giornata del giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 19,00, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
- in quella successiva, senza visita nel fine settimana, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, quando lo riaccompagnerà a casa;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo intercorrente dal 26 al 30 dicembre o dal 2 al 6 gennaio nonché, sempre ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il 1° gennaio - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- il giorno del proprio compleanno e le altre festività secondo il criterio dell'alternanza annuale;
c. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio durante il periodo in cui l'avranno rispettivamente con loro;
DISPONE che il IG. verserà inoltre alla IG.ra , quale contributo al mantenimento per Pt_1 Pt_2 il figlio, la somma di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
e. la IG.ra percepirà interamente l'assegno unico INPS per il figlio;
Pt_2
DISPONE che il IG. rimborserà inoltre alla IG.ra il 50% delle spese mediche (ticket Pt_1 Pt_2
e spese non coperte dal S.S.N.), scolastiche, sportive, ricreative necessitate e, comunque, le spese straordinarie per il figlio minore da individuare e/o concordare e documentare secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
DISPONE che la casa familiare sita in Moncalieri, via Fiume n. 6 ter, condotta in locazione dalla IG.ra , continuerà a rimanere a questa assegnata (si precisa che i mobili, soprammobili e Pt_2 suppellettili presenti nella casa coniugale sono di esclusiva proprietà della IG.ra ); Pt_2
PRENDE ATTO che i coniugi, in ragione della capacità lavorativa di entrambi, si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento con esclusione di contributi/assegni a carico dell'altro;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale e, ad eccezione di quanto consta dalle presenti condizioni, di nulla aver più a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altro;
PONE le spese del presente giudizio interamente a carico del IG. per espressa volontà dei Pt_1 coniugi in tal senso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4675/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIALE SIGNORINI, 73 10029 VILLASTELLONE presso lo studio dell'avv. SAVIOZZI RICCARDO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
MONCALIERI il 09/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Moncalieri, il 06/03/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17.09.2021.
Con ricorso depositato il 20/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, come previsto ex lege, con Per_1 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con permanenza della residenza principale presso la madre.
DISPONE che il figlio, compatibilmente con i propri impegni scolastici e con quelli lavorativi dei genitori, salvo diverso accordo fra le parti, trascorrerà con il padre: - fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
- nella settimana nella quale trascorrerà il fine settimana con il padre, anche un giorno infrasettimanale, indicativamente nella giornata del giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 19,00, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
- in quella successiva, senza visita nel fine settimana, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, quando lo riaccompagnerà a casa;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo intercorrente dal 26 al 30 dicembre o dal 2 al 6 gennaio nonché, sempre ad anni alterni, il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il 1° gennaio - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- il giorno del proprio compleanno e le altre festività secondo il criterio dell'alternanza annuale;
c. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio durante il periodo in cui l'avranno rispettivamente con loro;
DISPONE che il IG. verserà inoltre alla IG.ra , quale contributo al mantenimento per Pt_1 Pt_2 il figlio, la somma di € 250,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
e. la IG.ra percepirà interamente l'assegno unico INPS per il figlio;
Pt_2
DISPONE che il IG. rimborserà inoltre alla IG.ra il 50% delle spese mediche (ticket Pt_1 Pt_2
e spese non coperte dal S.S.N.), scolastiche, sportive, ricreative necessitate e, comunque, le spese straordinarie per il figlio minore da individuare e/o concordare e documentare secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
DISPONE che la casa familiare sita in Moncalieri, via Fiume n. 6 ter, condotta in locazione dalla IG.ra , continuerà a rimanere a questa assegnata (si precisa che i mobili, soprammobili e Pt_2 suppellettili presenti nella casa coniugale sono di esclusiva proprietà della IG.ra ); Pt_2
PRENDE ATTO che i coniugi, in ragione della capacità lavorativa di entrambi, si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento con esclusione di contributi/assegni a carico dell'altro;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale e, ad eccezione di quanto consta dalle presenti condizioni, di nulla aver più a pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altro;
PONE le spese del presente giudizio interamente a carico del IG. per espressa volontà dei Pt_1 coniugi in tal senso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.