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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 603/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 603 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 103/2022 del Giudice di Pace di Isernia, emessa in data 24.3.2022 e depositata in data 28.3.2022.
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano, presso il cui studio in Isernia, alla via
Umbria – Centro Commercio e Affari – int. B/24 è elett.te domiciliato;
- appellante
CONTRO
(CF. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
) nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74; P.IVA_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 103/2022
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso depositato del 19.10.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. UFF Parte_1
1024530, elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Isernia in data 20.9.2021, con cui veniva applicata la sanzione del ritiro della patente di guida, per violazione dell'art. 218, comma 6, D.
Lgs. n. 285/1992 con riferimento all'autovettura tg. CW886JA, per avere l'istante circolato alla guida del predetto veicolo, nonostante la patente di guida fosse stata sospesa per effetto dell'ordinanza del Prefetto di Isernia n. 21363 del 7.7.2021 notificata al trasgressore il 12.7.2021.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento per mancata contestazione immediata della violazione e per insussistenza della violazione stessa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Isernia rigettava il ricorso con sentenza n. 103/2022. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello il lamentando l'erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, che anzi aveva illegittimamente disatteso le richieste istruttorie dallo stesso avanzate. Chiedeva, pertanto,
“anche previa parziale rinnovazione della fase istruttoria ex art. 356 c.p.c. con l'assunzione della prova testimoniale così come indicata al punto n. 3 del presente atto di appello, sentir: in via principale, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Isernia, Dr. Fabrizio
Zarone, n. 103.2020 del 24.03.2022, depositata il 28 marzo 2022, dichiarare l'illegittimità, annullare e/o porre in non cale il verbale di contestazione n. Uff1024530 – 237479 elevato dalla
Polizia stradale di Isernia che aveva revocato la patente di guida a , con tutte le Parte_1 conseguenze di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della , quest'ultima si Controparte_1 costituiva in giudizio, lamentando: “1. Inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. […] 2. Inammissibilità del ricorso in appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - difetto della ragionevole probabilità di accoglimento;
3. Infondatezza nel merito dell'appello avversario”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure e, quindi, verbale di contestazione n. UFF 1024530 del
20.9.2021; sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure e, quindi, verbale di contestazione n. UFF 1024530 del 20.9.2021; in subordine, rigettare l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, con contestuale conferma della sentenza di prime cure e, quindi, del verbale di contestazione n. UFF 1024530 del 20.9.2021; rigettare la richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutorietà della sentenza impugnata, siccome carente dei requisiti prescritti dalla legge;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, confermando per il resto integralmente le statuizioni rese dal Giudice di Pace di prime cure.”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta.
Avuto riguardo al primo aspetto messo in luce (art. 342 c.p.c.), si ritengono rispettati i presupposti delineati dall'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato precisamente i profili di censura mossi nei confronti della sentenza impugnata (in applicazione di quanto chiarito da
Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2020, secondo cui: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
Per quanto concerne il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Non colgono nel segno le doglianze mosse dal in relazione all'omessa contestazione Pt_1 immediata dell'infrazione. Condivisibili appaiono, infatti, le considerazioni sviluppate dal
Giudice di Pace, laddove ha ritenuto correttamente spiegati dai verbalizzanti i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell'infrazione.
Ai sensi dell'art. 201 c.d.s., al di fuori di specifiche ipotesi, individuate dal co.1 bis, nelle quali la contestazione immediata non è necessaria (e nelle quali non rientra il caso qui in esame),
“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore[…]”: pertanto, “il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
Il verbale di contestazione impugnato, a ben vedere, contiene l'indicazione delle suddette ragioni: si legge, in particolare, che “La presente infrazione veniva accertata dal personale della squadra mobile della Questura di Isernia il giorno 13.07.2021 alle ore 11.10 in Piazza Tullio
SC e non veniva contestata nell'immediatezza dei fatti in quanto il veicolo procedeva nel centro cittadino e il personale che accertava l'infrazione già impegnato per altro servizio di istituto, era impossibilitato a raggiungere il veicolo che si allontanava per le strade urbane ed effettuare la contestazione immediata”.
Risulta, pertanto, pienamente rispettato il disposto dell'art. 201 c.d.s., anche in ragione dell'efficacia privilegiata delle attestazioni sul punto rese dai pubblici ufficiali accertatori e della mancata proposizione di una querela di falso: alla luce di tale ultima considerazione, del resto, appaiono irrilevanti sia le argomentazioni volte a sindacare le attività di ufficio svolte dai verbalizzanti e che avevano impedito a questi ultimi di effettuare una contestazione immediata, sia le richieste istruttorie disattese in primo grado.
Non meritevole di accoglimento appare anche l'ulteriore motivo di appello, secondo cui il
Giudice di Pace non avrebbe tenuto in considerazione che in data 13.7.2021 il era Pt_1 formalmente ancora in possesso della patente di guida.
Nella prospettazione dell'appellante, l'ordinanza del Prefetto di Isernia, notificata in data
12.7.2021, prevedeva che la patente sarebbe stata sospesa “per il periodo di anni uno a decorrere dalla data della consegna della stessa, che dovrà essere effettuata alla Questura di
Isernia”; dal momento che il aveva materialmente consegnato la patente presso gli Pt_1 uffici della Questura di Isernia solo in data 16.7.2021, lo stesso, nel giorno in cui veniva visto alla guida dell'autovettura tg CW886JA, ben avrebbe potuto guidare qualsiasi autoveicolo.
L'assunto non è condivisibile.
Nell'ordinanza prefettizia, notificata al in data 12.7.2021, si legge infatti che “in caso Pt_1 di mancata consegna resta comunque interdetto l'uso del documento di guida dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Il divieto di circolare, dunque, decorreva dal 12.7.2021 e non dalla data di effettiva consegna della patente.
Per le ragioni supra illustrate, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato rigettato, sono poste a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022 in complessivi € 1.700 a titolo di compensi professionali, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , al pagamento in favore di parte appellata, delle Parte_1 spese di lite che liquida, in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 603/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello, pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 603 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 103/2022 del Giudice di Pace di Isernia, emessa in data 24.3.2022 e depositata in data 28.3.2022.
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano, presso il cui studio in Isernia, alla via
Umbria – Centro Commercio e Affari – int. B/24 è elett.te domiciliato;
- appellante
CONTRO
(CF. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
) nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74; P.IVA_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 103/2022
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso depositato del 19.10.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. UFF Parte_1
1024530, elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Isernia in data 20.9.2021, con cui veniva applicata la sanzione del ritiro della patente di guida, per violazione dell'art. 218, comma 6, D.
Lgs. n. 285/1992 con riferimento all'autovettura tg. CW886JA, per avere l'istante circolato alla guida del predetto veicolo, nonostante la patente di guida fosse stata sospesa per effetto dell'ordinanza del Prefetto di Isernia n. 21363 del 7.7.2021 notificata al trasgressore il 12.7.2021.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento per mancata contestazione immediata della violazione e per insussistenza della violazione stessa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di Isernia rigettava il ricorso con sentenza n. 103/2022. Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello il lamentando l'erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, che anzi aveva illegittimamente disatteso le richieste istruttorie dallo stesso avanzate. Chiedeva, pertanto,
“anche previa parziale rinnovazione della fase istruttoria ex art. 356 c.p.c. con l'assunzione della prova testimoniale così come indicata al punto n. 3 del presente atto di appello, sentir: in via principale, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Isernia, Dr. Fabrizio
Zarone, n. 103.2020 del 24.03.2022, depositata il 28 marzo 2022, dichiarare l'illegittimità, annullare e/o porre in non cale il verbale di contestazione n. Uff1024530 – 237479 elevato dalla
Polizia stradale di Isernia che aveva revocato la patente di guida a , con tutte le Parte_1 conseguenze di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della , quest'ultima si Controparte_1 costituiva in giudizio, lamentando: “1. Inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. […] 2. Inammissibilità del ricorso in appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - difetto della ragionevole probabilità di accoglimento;
3. Infondatezza nel merito dell'appello avversario”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure e, quindi, verbale di contestazione n. UFF 1024530 del
20.9.2021; sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure e, quindi, verbale di contestazione n. UFF 1024530 del 20.9.2021; in subordine, rigettare l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, con contestuale conferma della sentenza di prime cure e, quindi, del verbale di contestazione n. UFF 1024530 del 20.9.2021; rigettare la richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutorietà della sentenza impugnata, siccome carente dei requisiti prescritti dalla legge;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, confermando per il resto integralmente le statuizioni rese dal Giudice di Pace di prime cure.”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va ritenuto ammissibile l'atto di appello, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta.
Avuto riguardo al primo aspetto messo in luce (art. 342 c.p.c.), si ritengono rispettati i presupposti delineati dall'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato precisamente i profili di censura mossi nei confronti della sentenza impugnata (in applicazione di quanto chiarito da
Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2020, secondo cui: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
Per quanto concerne il secondo profilo (art. 348 bis c.p.c.), il Tribunale ha già disatteso l'eccezione fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr. Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Non colgono nel segno le doglianze mosse dal in relazione all'omessa contestazione Pt_1 immediata dell'infrazione. Condivisibili appaiono, infatti, le considerazioni sviluppate dal
Giudice di Pace, laddove ha ritenuto correttamente spiegati dai verbalizzanti i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dell'infrazione.
Ai sensi dell'art. 201 c.d.s., al di fuori di specifiche ipotesi, individuate dal co.1 bis, nelle quali la contestazione immediata non è necessaria (e nelle quali non rientra il caso qui in esame),
“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore[…]”: pertanto, “il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
Il verbale di contestazione impugnato, a ben vedere, contiene l'indicazione delle suddette ragioni: si legge, in particolare, che “La presente infrazione veniva accertata dal personale della squadra mobile della Questura di Isernia il giorno 13.07.2021 alle ore 11.10 in Piazza Tullio
SC e non veniva contestata nell'immediatezza dei fatti in quanto il veicolo procedeva nel centro cittadino e il personale che accertava l'infrazione già impegnato per altro servizio di istituto, era impossibilitato a raggiungere il veicolo che si allontanava per le strade urbane ed effettuare la contestazione immediata”.
Risulta, pertanto, pienamente rispettato il disposto dell'art. 201 c.d.s., anche in ragione dell'efficacia privilegiata delle attestazioni sul punto rese dai pubblici ufficiali accertatori e della mancata proposizione di una querela di falso: alla luce di tale ultima considerazione, del resto, appaiono irrilevanti sia le argomentazioni volte a sindacare le attività di ufficio svolte dai verbalizzanti e che avevano impedito a questi ultimi di effettuare una contestazione immediata, sia le richieste istruttorie disattese in primo grado.
Non meritevole di accoglimento appare anche l'ulteriore motivo di appello, secondo cui il
Giudice di Pace non avrebbe tenuto in considerazione che in data 13.7.2021 il era Pt_1 formalmente ancora in possesso della patente di guida.
Nella prospettazione dell'appellante, l'ordinanza del Prefetto di Isernia, notificata in data
12.7.2021, prevedeva che la patente sarebbe stata sospesa “per il periodo di anni uno a decorrere dalla data della consegna della stessa, che dovrà essere effettuata alla Questura di
Isernia”; dal momento che il aveva materialmente consegnato la patente presso gli Pt_1 uffici della Questura di Isernia solo in data 16.7.2021, lo stesso, nel giorno in cui veniva visto alla guida dell'autovettura tg CW886JA, ben avrebbe potuto guidare qualsiasi autoveicolo.
L'assunto non è condivisibile.
Nell'ordinanza prefettizia, notificata al in data 12.7.2021, si legge infatti che “in caso Pt_1 di mancata consegna resta comunque interdetto l'uso del documento di guida dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Il divieto di circolare, dunque, decorreva dal 12.7.2021 e non dalla data di effettiva consegna della patente.
Per le ragioni supra illustrate, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato rigettato, sono poste a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022 in complessivi € 1.700 a titolo di compensi professionali, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , al pagamento in favore di parte appellata, delle Parte_1 spese di lite che liquida, in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione