Art. 1.
E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".
E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".