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Articolo 2
  1. Legge 26 luglio 1956, n. 824

Articolo 1 della Legge 26 luglio 1956, n. 824

Versione
22 agosto 1956
Art. 1.
E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".
Entrata in vigore il 22 agosto 1956
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