Articolo 1 della Legge 26 luglio 1956, n. 824
Articolo 2
Versione
22 agosto 1956
Art. 1.
E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715 .
La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".
Entrata in vigore il 22 agosto 1956