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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8104/2023 tra:
Parte_1 Pt_2
(c.f. ) C.F._1
in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Torino alla via Orvieto n. 26 parte ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Puglisi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via
Sagliano Micca n. 3 parte resistente
n o n c h é
Controparte_2
(c.f. ) C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Bruna Puglisi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via
Sagliano Micca n. 3 parte resistente 1
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies e seguenti del c.p.c. e 14 del D.
Lgs. n. 150/2011; onorari di avvocato;
compenso professionale in materia civile;
attività giudiziale;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente avv. CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività CP_3 professionale demandatale dai sigg. e , presso il CP_1 CP_2
Tribunale di Torino, nelle cause RG 13433/2018, 3737/2020, 7598/2021, oltre l'esperimento della Mediazione;
- accertare e dichiarare che i sigg. e non hanno CP_1 CP_2 pagato le parcelle relative all'attività professionale svolta nelle suddette cause e per l'effetto
- condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 11.870,36 oltre esposti, notifica e successive occorrende.
Con riserva di altro produrre, argomentare all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento”.
Parte resistente Controparte_1
”Nel merito accertato il grave inadempimento del legale sotto il profilo informativo;
accertato il grave inadempimento ex art. 1176, 2 comma, c.p.c. accertato il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno subito dagli evocati – ; CP_1 CP_2 previa eventuale risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra l'avvocato e gli evocati per inadempimento accertare che nulla e dovuto all'avv.to a titolo di CP_3 compensi;
In via subordinata liquidare a titolo di compenso la minor somma di euro 3.500,00 oltre IVA e
CPA se dovuti. Con il favore delle spese legali e accessori come per legge dovuti”
2 Parte resistente Controparte_2
”Nel merito accertato il grave inadempimento del legale sotto il profilo informativo;
accertato il grave inadempimento ex art. 1176, 2 comma, c.p.c. accertato il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno subito dagli evocati – ; CP_1 CP_2 previa eventuale risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra l'avvocato e gli evocati per inadempimento accertare che nulla e dovuto all'avv.to a titolo di CP_3 compensi;
In via subordinata liquidare a titolo di compenso la minor somma di euro 3.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Con il favore delle spese legali e accessori come per legge dovuti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'avv. , rappresentata e difesa nel presente giudizio in CP_3
proprio ex art. 86 del c.p.c., ha promosso il presente giudizio al fine di sentir condannare i resistenti e Controparte_1 CP_2
al pagamento della somma di € 11.870,36 (“oltre esposti, notifica e
[...]
successive occorrende”) quale compenso per l'attività professionale di rappresentanza e difesa tecnica effettuata in favore dei predetti resistenti in relazione ai seguenti processi civili così dedotti e descritti, nonché in ragione delle seguenti deduzioni contenute in ricorso:
3 4 (v. pagine 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio).
I resistenti , dal canto loro, si sono ritualmente Controparte_2
costituiti in giudizio con separati atti, ma con comune Difensore, e dopo aver argomentato in fatto e in diritto, hanno chiesto – in via principale - rigettarsi il ricorso in ragione dell'asserito inadempimento del professionista ricorrente nonché – in via subordinata – riconoscersi all'avvocato attore la sola somma di € 3.500,00 oltre I.V.A. e Cpa a titolo di compenso professionale.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
L'avvocato ricorrente rivendica il pagamento di competenze professionali per l'importo totale di € 11.870,36 (“oltre esposti, notifica e successive occorrende”) in relazione alla seguente attività professionale riferita a tre (n. 3) distinti procedimenti giudiziali civili:
1) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 13422/2018 di opposizione ex art. 645 del c.p.c. al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti della;
detto processo è stato Parte_3
definito con la sentenza n. 5101/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Torino;
2) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 3737/2020 di opposizione ex art. 615 del c.p.c. al pignoramento presso terzi operato nei loro confronti dalla;
Parte_3
5 3) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 7598/2021 di opposizione ex art. 616 comma 1 del c.p.c. nei confronti dalla;
il processo è stato definito con la sentenza n. Parte_3
4522/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino;
L'avvocato rivendica i seguenti complessivi compensi: CP_3
Più in particolare, in riferimento ai tre procedimenti civili suddetti, rivendica le seguenti competenze:
6 7 A fronte di ciò i resistenti deducono l'inadempimento dell'avvocato al mandato professionale ricevuto in quanto: CP_3
1) l'avvocato non ha informato essi resistenti che in CP_3
mancanza di impugnazione di delibera assembleare della Parte_3
nei termini di legge, ovvero in difetto di deduzione di nullità della
[...]
delibera, non si sarebbe comunque potuto ottenere la revoca del d.i. opposto;
2) l'avvocato non ha inoltre dispiegato domanda CP_3
riconvenzionale volta alla restituzione delle somme versate in eccesso, e ciò nonostante esplicita deduzione in atti del versamento di importi maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto sottoscritto fra le parti, diverso da quello registrato;
3) l'avvocato ha omesso di suggerire e consigliare ad essi CP_3
resistenti di intraprendere una causa autonoma di restituzione delle somme versate in eccedenza, come deciso e attuato da altri soci della cooperativa.
In altri termini, secondo la Difesa dei resistenti “la giusta strategia processuale sarebbe stata quella di attivare una causa volta ad accertare la nullità/annullabilità del contratto o comunque una causa volta a recuperare le somme indebitamente versate dai locatari alla , Parte_3
la quale aveva chiesto somme non dovute dai soci in quanto non avevano mai rivestito la qualità di acquirenti con contratto di locazione a riscatto”
(v. pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano solamente le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176
8 comma 2 del codice civile che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (v., ex multis, Cass., Sez. 2, 10454/2002).
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli ,l'obbligo di diligenza da osservare
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e 2236 del codice civile) impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi insufficiente, al riguardo, il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass., Sez. 3, ord. n. 19520/2019; Cass., Sez. 2, sent. n. 14597/2004).
Ebbene alla luce di ciò, va rilevato che – allo stato degli atti - non è rinvenibile nel contegno professionale dell'avvocato alcun errore CP_3
professionale o alcuna diligenza professionale, nonché alcun difetto informativo circa la presenza di motivi di eventuale nullità della delibera assembleare o la sussistenza di poste monetarie versate in eccesso e l'eventuale possibilità di ulteriori cause autonome.
9 La mera lettura dell'atto di citazione in opposizione al d.i. ottenuto dalla evidenzia in modo palese come queste tematiche Parte_3
erano state dedotte in detto atto con riserva di agire separatamente in altra sede giudiziaria (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) e, pertanto, deve logicamente ritenersi che di esse i resistenti erano stati pienamente edotti.
La scelta poi di non procedere ad altre cause ulteriori non può essere qui apprezzata nel senso evocato dalla Difesa resistente atteso che non sono stati dedotti e non emergono precipui elementi prognostici da cui inferire che tali azioni giudiziarie avrebbero avuto un esito favorevole per i resistenti medesimi.
Si noti invero che la Difesa resistente non ha allegato alcun elemento in tal senso e non ha prodotto alcun documento a sostegno di quanto affermato in atti (ad eccezione della sent. n. 2741/2019 sopra citata prodotta quale unico documento di causa sub doc. n. 1).
A ciò si aggiunga che le parti resistenti - nelle due rispettive comparse di costituzione e risposta depositate in atti - hanno articolato dei capitoli di prova testimoniale (peraltro inammissibili in quanto totalmente privi di riferimenti spazio – temporali) senza tuttavia neanche indicare i nominativi degli eventuali testimoni.
L'avvocato – d'altra parte - ha dedotto in atti che CP_3
l'interesse ad essa rappresentato dai resistenti, a fronte dell'iniziativa monitoria della , era quello di bloccare l'azione esecutiva della Parte_3
medesima, di non lasciare l'alloggio, e di non agire per la Parte_3
restituzione delle somme in eccesso, bensì di pervenire ad un accordo con la con sconto sulle future locazioni. Parte_3
A prescindere da ciò, si evidenzia come la parte resistente abbia concluso la vicenda attinente alla rivendicazione da parte della Parte_3
del pagamento delle somme azionate in via monitoria con un accordo
10 transattivo (del quale non è stata fornita prova documentale) in forza del quale essa ha deciso di provvedere al pagamento di somme, senza tuttavia che in atti vi sia prova (come detto), ma neanche deduzione, dei termini di tale accordo.
Inoltre, a prescindere da azioni ulteriori, certamente sussisteva un interesse degli odierni convenuti a resistere in giudizio contro le azioni esecutive avversarie e tale interesse può rinvenirsi, dal punto di vista del cliente, anche solo ove volto a realizzare uno scopo esclusivamente dilatorio o anche meramente oppositivo.
Sulla base di quanto sopra, va dunque rilevato come la sussistenza di un inadempimento del Difensore ricorrente – allo stato degli atti - risulta deduzione priva di adeguato riscontro e supporto probatorio.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni spetta dunque all'avvocato il compenso per l'attività professionale svolta. CP_3
Peraltro, si osserva come non vi sia stata sottoscrizione di alcun preventivo avente ad oggetto l'informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione come invece obbligatoriamente imposto dall'articolo 13 comma 5 della legge n. 247/2012.
Detta disposizione così recita:
“5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ((...)) è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Sul punto vanno allora richiamati i principi generali applicabili al caso di specie come affermati dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta al riguardo.
11 La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n. 33193/2022).
Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ord.
n. 8863/2021) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (v. Cass., Sez. 2, sent n.
23893/2016).
La violazione dell'obbligo di informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione di cui all'articolo 13 comma 5 della legge n. 247/2012 (divenuto obbligatorio a far data dall'anno 2017) potrà eventualmente valere sul piano disciplinare o deontologico.
Sul piano civilistico, invece, detta violazione non esplica effetti e non elide il diritto al compenso da parte del professionista salvo circostanze peculiari che evidenzino un nocumento specifico qui non allegato e comunque non identificabile con la mera successiva applicazione delle tariffe forensi.
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n. 1900/2017 e
Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai
12 parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
Ebbene, tanto chiarito, quanto al primo procedimento R.G.
3433/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
2) atto di citazione in opposizione ex art. 645 del c.p.c. (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria generica” (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
4) sentenza conclusiva del giudizio n. 5101/2019 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Il Tribunale, in considerazione della documentazione prodotta, valuta equo e conforme a legge - tenuto conto degli effetti del giudizio e del risultato concreto raggiunto, nonché del deposito di un solo (l'atto di citazione) - determinare il compenso in ragione delle disposizioni di cui al
D.M. 55/2014 (nel testo in allora vigente), assumendo come parametro i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00),
e quindi nei seguenti termini:
a) fase di studio → € 438,00
b) fase introduttiva → € 370,00
c) fase decisionale → € 810,00
- per un totale di € 1.618,00.
+ spese generali (15%) = € 242,70
+ cassa avvocati (4%) = € 74,43
+ IVA 22 % su imponibile = € 425,73
13 Totale = € 2.360,86.
Si noti invero che la parte ricorrente in atti ha depositato in atti a dimostrazione dell'attività professionale svolta solamente l'atto di citazione in opposizione e la sentenza (dalla quale effettivamente risulta il patrocinio dell'odierno legale ricorrente); non sono stati invece depositati gli ulteriori eventuali atti di causa, ovverosia verbali e ulteriori memorie eventualmente depositate;
sub doc. n. 3, recante “memoria generica”, è stata invero depositata una mera nota scritta in realtà relativa al secondo procedimento
R.G. 3737/2020.
Quanto al cennato secondo procedimento R.G. 3737/2020
(opposizione ex art. 645 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. dell'8 settembre 2020 (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
2) ricorso in opposizione ex art. 615 del c.p.c. (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria generica autorizzata” (v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, a fronte di ciò, nulla deve liquidarsi in favore del Difensore ricorrente.
Invero, in assenza della produzione dei verbali di causa, del provvedimento giurisdizionale definitorio della procedura, nonché in ragione dell'assoluta genericità della procura alle liti (la quale procura è del tutto identica a quella di cui infra prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo), ritiene il Tribunale che - nel caso in esame - difetti la prova dell'effettiva consistenza dell'attività professionale svolta, della tipologia di procedura avviata, della presenza di un esplicito mandato professionale e del suo
14 contenuto, e, dunque, in buona sostanza, dei fatti costitutivi della domanda qui delibata.
Alla luce di ciò, nulla deve liquidarsi in riferimento alla seconda procedura indicata in ricorso dal Difensore ricorrente.
Quanto infine al terzo procedimento R.G. 7598/2021 (opposizione ex art. 616 comma 1 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. dell'8 settembre 2020 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
2) atto di citazione ex art. 616 del c.p.c. (v. il doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria 1” (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente);
4) “memoria 3” (v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente);
5) sentenza conclusiva del giudizio n. 4522/2021 (v. il doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente.
Il Tribunale, in considerazione della documentazione prodotta, valuta equo e conforme a legge - tenuto conto degli effetti del giudizio e del risultato concreto raggiunto, nonché degli atti depositati in corso di causa - determinare il compenso in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (nel testo in allora vigente), assumendo come parametro i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00), e quindi nei seguenti termini:
a) fase di studio → € 438,00
b) fase introduttiva → € 370,00
c) fase istruttoria e/o di trattazione → € 1.120,00
d) fase decisionale → € 810,00
- per un totale di € 2.738,00.
+ spese generali (15%) = € 410,70
15 + cassa avvocati (4%) = € 125,95
+ IVA 22 % su imponibile = € 720,42
Totale = € 3.995,07.
Da ultimo, spetta all'avvocato ricorrente anche il compenso per l'attività professionale svolta in relazione alla procedura di mediazione ex
D. Lgs. n. 28/2010, attività effettivamente svolta come risultante dal relativo verbale prodotto in atti (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Tale compenso va riconosciuto nei termini richiesti, essendo previsto dalla tabella professionale in misura fissa, e quindi nelle seguenti voci:
- per la sola fase dell'avvio → € 420,00
+ spese generali (15%) = € 63,00
+ cassa avvocati (4%) = € 19,32
+ IVA 22 % su imponibile = € 110,51
Totale = € 612,81.
Complessivamente all'odierno avvocato ricorrente spetta dunque, a titolo di compenso professionale, l'importo di € 6.968,74 (= € 2.360,86 + €
3.995,07 + € 612,81).
4. Sulle statuizioni finali, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie rispettivamente avanzate in atti, giacché inammissibili
(per le ragioni supra illustrate) ovvero in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, i
16 resistenti e devono Controparte_1 Controparte_2
pertanto essere condannati al pagamento, in favore dell'avv.
[...]
, a titolo di compenso professionale, della somma di € 6.968,74 CP_3
oltre interessi legali ex art. 1284 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Quanto alle spese del presente giudizio, si deve procedere a compensazione integrale ex art. 92 del c.p.c. delle spese di lite, sia in ragione della soccombenza reciproca (su tre distinte domande di pagamento somme in riferimento ad altrettante procedure giudiziali, solo in due di esse la parte ricorrente è risultata vittoriosa, peraltro, per un importo minore rispetto a quello richiesto), sia per le ragioni che seguono.
Ritiene invero il Tribunale, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c. (v. sul punto Corte Costituzionale sent.
77 del 2018), che la mancata redazione di un preventivo scritto da parte del professionista ricorrente (o comunque di un prospetto scritto circa le future spese di giudizio) giustifichi viepiù - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, avendo tale contegno contribuito a causare il sorgere del presente contenzioso, oltre ad essere comportamento non conforme a legge (art. 13 comma 5 della legge n. 247/2012 – c.d.
Legge Professionale).
Tale circostanza, a giudizio del Tribunale, va invero sussunta nella nozione di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla Corte
Costituzionale (v. la cennata sent. n. 77/2018) quali motivazioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
17
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna i resistenti e Controparte_1 [...]
al pagamento in via solidale fra loro, in favore dell'avv. CP_2 [...]
, a titolo di compenso professionale, della somma di € 6.968,74 CP_3
oltre interessi legali ex art. 1284 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite afferenti al presente giudizio ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 15 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8104/2023 tra:
Parte_1 Pt_2
(c.f. ) C.F._1
in proprio ex art. 86 del c.p.c. nonché elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Torino alla via Orvieto n. 26 parte ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Puglisi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via
Sagliano Micca n. 3 parte resistente
n o n c h é
Controparte_2
(c.f. ) C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Bruna Puglisi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via
Sagliano Micca n. 3 parte resistente 1
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies e seguenti del c.p.c. e 14 del D.
Lgs. n. 150/2011; onorari di avvocato;
compenso professionale in materia civile;
attività giudiziale;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente avv. CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività CP_3 professionale demandatale dai sigg. e , presso il CP_1 CP_2
Tribunale di Torino, nelle cause RG 13433/2018, 3737/2020, 7598/2021, oltre l'esperimento della Mediazione;
- accertare e dichiarare che i sigg. e non hanno CP_1 CP_2 pagato le parcelle relative all'attività professionale svolta nelle suddette cause e per l'effetto
- condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 11.870,36 oltre esposti, notifica e successive occorrende.
Con riserva di altro produrre, argomentare all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento”.
Parte resistente Controparte_1
”Nel merito accertato il grave inadempimento del legale sotto il profilo informativo;
accertato il grave inadempimento ex art. 1176, 2 comma, c.p.c. accertato il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno subito dagli evocati – ; CP_1 CP_2 previa eventuale risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra l'avvocato e gli evocati per inadempimento accertare che nulla e dovuto all'avv.to a titolo di CP_3 compensi;
In via subordinata liquidare a titolo di compenso la minor somma di euro 3.500,00 oltre IVA e
CPA se dovuti. Con il favore delle spese legali e accessori come per legge dovuti”
2 Parte resistente Controparte_2
”Nel merito accertato il grave inadempimento del legale sotto il profilo informativo;
accertato il grave inadempimento ex art. 1176, 2 comma, c.p.c. accertato il nesso eziologico tra l'inadempimento contrattuale ed il danno subito dagli evocati – ; CP_1 CP_2 previa eventuale risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra l'avvocato e gli evocati per inadempimento accertare che nulla e dovuto all'avv.to a titolo di CP_3 compensi;
In via subordinata liquidare a titolo di compenso la minor somma di euro 3.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Con il favore delle spese legali e accessori come per legge dovuti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'avv. , rappresentata e difesa nel presente giudizio in CP_3
proprio ex art. 86 del c.p.c., ha promosso il presente giudizio al fine di sentir condannare i resistenti e Controparte_1 CP_2
al pagamento della somma di € 11.870,36 (“oltre esposti, notifica e
[...]
successive occorrende”) quale compenso per l'attività professionale di rappresentanza e difesa tecnica effettuata in favore dei predetti resistenti in relazione ai seguenti processi civili così dedotti e descritti, nonché in ragione delle seguenti deduzioni contenute in ricorso:
3 4 (v. pagine 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio).
I resistenti , dal canto loro, si sono ritualmente Controparte_2
costituiti in giudizio con separati atti, ma con comune Difensore, e dopo aver argomentato in fatto e in diritto, hanno chiesto – in via principale - rigettarsi il ricorso in ragione dell'asserito inadempimento del professionista ricorrente nonché – in via subordinata – riconoscersi all'avvocato attore la sola somma di € 3.500,00 oltre I.V.A. e Cpa a titolo di compenso professionale.
2. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
L'avvocato ricorrente rivendica il pagamento di competenze professionali per l'importo totale di € 11.870,36 (“oltre esposti, notifica e successive occorrende”) in relazione alla seguente attività professionale riferita a tre (n. 3) distinti procedimenti giudiziali civili:
1) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 13422/2018 di opposizione ex art. 645 del c.p.c. al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti della;
detto processo è stato Parte_3
definito con la sentenza n. 5101/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Torino;
2) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 3737/2020 di opposizione ex art. 615 del c.p.c. al pignoramento presso terzi operato nei loro confronti dalla;
Parte_3
5 3) rappresentanza e difesa tecnica giudiziale nel procedimento civile
R.G. 7598/2021 di opposizione ex art. 616 comma 1 del c.p.c. nei confronti dalla;
il processo è stato definito con la sentenza n. Parte_3
4522/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino;
L'avvocato rivendica i seguenti complessivi compensi: CP_3
Più in particolare, in riferimento ai tre procedimenti civili suddetti, rivendica le seguenti competenze:
6 7 A fronte di ciò i resistenti deducono l'inadempimento dell'avvocato al mandato professionale ricevuto in quanto: CP_3
1) l'avvocato non ha informato essi resistenti che in CP_3
mancanza di impugnazione di delibera assembleare della Parte_3
nei termini di legge, ovvero in difetto di deduzione di nullità della
[...]
delibera, non si sarebbe comunque potuto ottenere la revoca del d.i. opposto;
2) l'avvocato non ha inoltre dispiegato domanda CP_3
riconvenzionale volta alla restituzione delle somme versate in eccesso, e ciò nonostante esplicita deduzione in atti del versamento di importi maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto sottoscritto fra le parti, diverso da quello registrato;
3) l'avvocato ha omesso di suggerire e consigliare ad essi CP_3
resistenti di intraprendere una causa autonoma di restituzione delle somme versate in eccedenza, come deciso e attuato da altri soci della cooperativa.
In altri termini, secondo la Difesa dei resistenti “la giusta strategia processuale sarebbe stata quella di attivare una causa volta ad accertare la nullità/annullabilità del contratto o comunque una causa volta a recuperare le somme indebitamente versate dai locatari alla , Parte_3
la quale aveva chiesto somme non dovute dai soci in quanto non avevano mai rivestito la qualità di acquirenti con contratto di locazione a riscatto”
(v. pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano solamente le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176
8 comma 2 del codice civile che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (v., ex multis, Cass., Sez. 2, 10454/2002).
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli ,l'obbligo di diligenza da osservare
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e 2236 del codice civile) impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi insufficiente, al riguardo, il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello ius postulandi, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass., Sez. 3, ord. n. 19520/2019; Cass., Sez. 2, sent. n. 14597/2004).
Ebbene alla luce di ciò, va rilevato che – allo stato degli atti - non è rinvenibile nel contegno professionale dell'avvocato alcun errore CP_3
professionale o alcuna diligenza professionale, nonché alcun difetto informativo circa la presenza di motivi di eventuale nullità della delibera assembleare o la sussistenza di poste monetarie versate in eccesso e l'eventuale possibilità di ulteriori cause autonome.
9 La mera lettura dell'atto di citazione in opposizione al d.i. ottenuto dalla evidenzia in modo palese come queste tematiche Parte_3
erano state dedotte in detto atto con riserva di agire separatamente in altra sede giudiziaria (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) e, pertanto, deve logicamente ritenersi che di esse i resistenti erano stati pienamente edotti.
La scelta poi di non procedere ad altre cause ulteriori non può essere qui apprezzata nel senso evocato dalla Difesa resistente atteso che non sono stati dedotti e non emergono precipui elementi prognostici da cui inferire che tali azioni giudiziarie avrebbero avuto un esito favorevole per i resistenti medesimi.
Si noti invero che la Difesa resistente non ha allegato alcun elemento in tal senso e non ha prodotto alcun documento a sostegno di quanto affermato in atti (ad eccezione della sent. n. 2741/2019 sopra citata prodotta quale unico documento di causa sub doc. n. 1).
A ciò si aggiunga che le parti resistenti - nelle due rispettive comparse di costituzione e risposta depositate in atti - hanno articolato dei capitoli di prova testimoniale (peraltro inammissibili in quanto totalmente privi di riferimenti spazio – temporali) senza tuttavia neanche indicare i nominativi degli eventuali testimoni.
L'avvocato – d'altra parte - ha dedotto in atti che CP_3
l'interesse ad essa rappresentato dai resistenti, a fronte dell'iniziativa monitoria della , era quello di bloccare l'azione esecutiva della Parte_3
medesima, di non lasciare l'alloggio, e di non agire per la Parte_3
restituzione delle somme in eccesso, bensì di pervenire ad un accordo con la con sconto sulle future locazioni. Parte_3
A prescindere da ciò, si evidenzia come la parte resistente abbia concluso la vicenda attinente alla rivendicazione da parte della Parte_3
del pagamento delle somme azionate in via monitoria con un accordo
10 transattivo (del quale non è stata fornita prova documentale) in forza del quale essa ha deciso di provvedere al pagamento di somme, senza tuttavia che in atti vi sia prova (come detto), ma neanche deduzione, dei termini di tale accordo.
Inoltre, a prescindere da azioni ulteriori, certamente sussisteva un interesse degli odierni convenuti a resistere in giudizio contro le azioni esecutive avversarie e tale interesse può rinvenirsi, dal punto di vista del cliente, anche solo ove volto a realizzare uno scopo esclusivamente dilatorio o anche meramente oppositivo.
Sulla base di quanto sopra, va dunque rilevato come la sussistenza di un inadempimento del Difensore ricorrente – allo stato degli atti - risulta deduzione priva di adeguato riscontro e supporto probatorio.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni spetta dunque all'avvocato il compenso per l'attività professionale svolta. CP_3
Peraltro, si osserva come non vi sia stata sottoscrizione di alcun preventivo avente ad oggetto l'informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione come invece obbligatoriamente imposto dall'articolo 13 comma 5 della legge n. 247/2012.
Detta disposizione così recita:
“5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ((...)) è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Sul punto vanno allora richiamati i principi generali applicabili al caso di specie come affermati dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta al riguardo.
11 La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n. 33193/2022).
Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, ord.
n. 8863/2021) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (v. Cass., Sez. 2, sent n.
23893/2016).
La violazione dell'obbligo di informazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione di cui all'articolo 13 comma 5 della legge n. 247/2012 (divenuto obbligatorio a far data dall'anno 2017) potrà eventualmente valere sul piano disciplinare o deontologico.
Sul piano civilistico, invece, detta violazione non esplica effetti e non elide il diritto al compenso da parte del professionista salvo circostanze peculiari che evidenzino un nocumento specifico qui non allegato e comunque non identificabile con la mera successiva applicazione delle tariffe forensi.
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n. 1900/2017 e
Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai
12 parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
Ebbene, tanto chiarito, quanto al primo procedimento R.G.
3433/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
2) atto di citazione in opposizione ex art. 645 del c.p.c. (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria generica” (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
4) sentenza conclusiva del giudizio n. 5101/2019 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Il Tribunale, in considerazione della documentazione prodotta, valuta equo e conforme a legge - tenuto conto degli effetti del giudizio e del risultato concreto raggiunto, nonché del deposito di un solo (l'atto di citazione) - determinare il compenso in ragione delle disposizioni di cui al
D.M. 55/2014 (nel testo in allora vigente), assumendo come parametro i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00),
e quindi nei seguenti termini:
a) fase di studio → € 438,00
b) fase introduttiva → € 370,00
c) fase decisionale → € 810,00
- per un totale di € 1.618,00.
+ spese generali (15%) = € 242,70
+ cassa avvocati (4%) = € 74,43
+ IVA 22 % su imponibile = € 425,73
13 Totale = € 2.360,86.
Si noti invero che la parte ricorrente in atti ha depositato in atti a dimostrazione dell'attività professionale svolta solamente l'atto di citazione in opposizione e la sentenza (dalla quale effettivamente risulta il patrocinio dell'odierno legale ricorrente); non sono stati invece depositati gli ulteriori eventuali atti di causa, ovverosia verbali e ulteriori memorie eventualmente depositate;
sub doc. n. 3, recante “memoria generica”, è stata invero depositata una mera nota scritta in realtà relativa al secondo procedimento
R.G. 3737/2020.
Quanto al cennato secondo procedimento R.G. 3737/2020
(opposizione ex art. 645 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. dell'8 settembre 2020 (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
2) ricorso in opposizione ex art. 615 del c.p.c. (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria generica autorizzata” (v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
Ebbene, a fronte di ciò, nulla deve liquidarsi in favore del Difensore ricorrente.
Invero, in assenza della produzione dei verbali di causa, del provvedimento giurisdizionale definitorio della procedura, nonché in ragione dell'assoluta genericità della procura alle liti (la quale procura è del tutto identica a quella di cui infra prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo), ritiene il Tribunale che - nel caso in esame - difetti la prova dell'effettiva consistenza dell'attività professionale svolta, della tipologia di procedura avviata, della presenza di un esplicito mandato professionale e del suo
14 contenuto, e, dunque, in buona sostanza, dei fatti costitutivi della domanda qui delibata.
Alla luce di ciò, nulla deve liquidarsi in riferimento alla seconda procedura indicata in ricorso dal Difensore ricorrente.
Quanto infine al terzo procedimento R.G. 7598/2021 (opposizione ex art. 616 comma 1 del c.p.c.), si osserva quanto segue.
La parte ricorrente a dimostrazione e prova dell'attività svolta ha prodotto in atti i seguenti documenti:
1) procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. dell'8 settembre 2020 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
2) atto di citazione ex art. 616 del c.p.c. (v. il doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente);
3) “memoria 1” (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente);
4) “memoria 3” (v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente);
5) sentenza conclusiva del giudizio n. 4522/2021 (v. il doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente.
Il Tribunale, in considerazione della documentazione prodotta, valuta equo e conforme a legge - tenuto conto degli effetti del giudizio e del risultato concreto raggiunto, nonché degli atti depositati in corso di causa - determinare il compenso in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (nel testo in allora vigente), assumendo come parametro i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00), e quindi nei seguenti termini:
a) fase di studio → € 438,00
b) fase introduttiva → € 370,00
c) fase istruttoria e/o di trattazione → € 1.120,00
d) fase decisionale → € 810,00
- per un totale di € 2.738,00.
+ spese generali (15%) = € 410,70
15 + cassa avvocati (4%) = € 125,95
+ IVA 22 % su imponibile = € 720,42
Totale = € 3.995,07.
Da ultimo, spetta all'avvocato ricorrente anche il compenso per l'attività professionale svolta in relazione alla procedura di mediazione ex
D. Lgs. n. 28/2010, attività effettivamente svolta come risultante dal relativo verbale prodotto in atti (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Tale compenso va riconosciuto nei termini richiesti, essendo previsto dalla tabella professionale in misura fissa, e quindi nelle seguenti voci:
- per la sola fase dell'avvio → € 420,00
+ spese generali (15%) = € 63,00
+ cassa avvocati (4%) = € 19,32
+ IVA 22 % su imponibile = € 110,51
Totale = € 612,81.
Complessivamente all'odierno avvocato ricorrente spetta dunque, a titolo di compenso professionale, l'importo di € 6.968,74 (= € 2.360,86 + €
3.995,07 + € 612,81).
4. Sulle statuizioni finali, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie rispettivamente avanzate in atti, giacché inammissibili
(per le ragioni supra illustrate) ovvero in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, i
16 resistenti e devono Controparte_1 Controparte_2
pertanto essere condannati al pagamento, in favore dell'avv.
[...]
, a titolo di compenso professionale, della somma di € 6.968,74 CP_3
oltre interessi legali ex art. 1284 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
Quanto alle spese del presente giudizio, si deve procedere a compensazione integrale ex art. 92 del c.p.c. delle spese di lite, sia in ragione della soccombenza reciproca (su tre distinte domande di pagamento somme in riferimento ad altrettante procedure giudiziali, solo in due di esse la parte ricorrente è risultata vittoriosa, peraltro, per un importo minore rispetto a quello richiesto), sia per le ragioni che seguono.
Ritiene invero il Tribunale, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c. (v. sul punto Corte Costituzionale sent.
77 del 2018), che la mancata redazione di un preventivo scritto da parte del professionista ricorrente (o comunque di un prospetto scritto circa le future spese di giudizio) giustifichi viepiù - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, avendo tale contegno contribuito a causare il sorgere del presente contenzioso, oltre ad essere comportamento non conforme a legge (art. 13 comma 5 della legge n. 247/2012 – c.d.
Legge Professionale).
Tale circostanza, a giudizio del Tribunale, va invero sussunta nella nozione di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla Corte
Costituzionale (v. la cennata sent. n. 77/2018) quali motivazioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna i resistenti e Controparte_1 [...]
al pagamento in via solidale fra loro, in favore dell'avv. CP_2 [...]
, a titolo di compenso professionale, della somma di € 6.968,74 CP_3
oltre interessi legali ex art. 1284 del codice civile dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite afferenti al presente giudizio ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 15 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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