Articolo 38 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 37Articolo 39
Versione
25 novembre 1973
Art. 38.
I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Entrata in vigore il 25 novembre 1973