Art. 38.
I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.