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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2747/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
p. iva , in persona del legale rappresentante dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Salvatore Faedda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella via Alagon n. 1,
Attrice e convenuta in via riconvenzionale contro corrente in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada n° 5, Cod. Controparte_1
Fisc. IVA in persona del suo legale rappresentante socio amministratore CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Mario Cesaraccio e dall'avv. Patrizia
[...]
Foddai, in virtù di procura speciale in atti, e con domicilio eletto in Cagliari, Via A. Scano 13, presso lo studio dell'avv. Cinzia Orgiana,
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte attrice-convenuta in via riconvenzionale:
“in via principale accertare e dichiarare la difformità dell'infisso da quello richiesto dal committente
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sostituzione dell'infisso con uno avente caratteristiche uguali a quelle richieste dall'attore, (infisso preso a campione montato presso il Banco di Sardegna di
Cagliari viale Bonaria accesso bancomat.)
In subordine ed in via gradata:
Prima subordinata
Condannare la convenuta all'eliminazione delle difformità e dei vizi denunciati, a cura e spese della
1 convenuta.
Seconda subordinata
Accertare e dichiarare che l'opera non è conforme alle richieste e disporre una congrua riduzione del prezzo;
Terza subordinata
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore della di tutti i danni Parte_3
subiti che si quantificano in C 10.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dell'infisso secondo la tecnica di miglior realizzo ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Quarta subordinata
Accertare e dichiarare che le difformità ed i vizi dell'opera sono tali da rendere inadatta alla sua destinazione il manufatto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto con ogni conseguenza del caso.
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1°) IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA: dichiarare tenuta e, conseguentemente condannare, la in persona del legale rapp.te CP_4
pro tempore, al pagamento, in adempimento del contratto tra le parti intercorso e non contestato, della somma di Euro 6.063,40, IVA compresa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori come per legge;
2°) NEL MERITO: respingere l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3°) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/3/2017 la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della difformità dell'infisso installato dalla Controparte_5
convenuta rispetto a quello concordato e la conseguente condanna alla sostituzione con un infisso conforme. In subordine, ha chiesto la condanna della all'eliminazione di difformità e CP_1
vizi, alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni ovvero la pronuncia di risoluzione del contratto.
A fondamento delle proprie pretese ha esposto quanto segue.
2 La che gestisce una struttura sanitaria RSA in Monastir denominata “Villa degli Parte_1
Ulivi”, aveva deliberato di sostituire la vetrata dell'ingresso alla struttura, dotandola di porte con apertura automatica. Avendo inteso installare un infisso simile a quello montato presso l'ingresso del bancomat del Banco di Sardegna in viale Bonaria a Cagliari, aveva preso contatti con la CP_1
che aveva fornito e montato detto infisso.
[...]
Era stato, dunque, concordato un sopralluogo con quest'ultima presso la struttura “Villa degli Ulivi” nel corso del quale la aveva rappresentato il tipo di infisso che voleva montare e, soprattutto, Pt_1 aveva comunicato le esigenze della struttura (in particolare, la necessità di sostituire l'infisso esistente con uno con porte ad apertura automatica). Secondo l'indicazione della società fornitrice l'infisso avrebbe dovuto essere dotato altresì lame d'aria, necessarie al fine di evitare la dispersione dell'aria condizionata dall'interno, le quali avrebbero dovuto avere un sistema di “funzionamento coordinato e sincronizzato, con l'apertura e chiusura delle porte scorrevoli”.
Il corrispettivo per l'opera era stato pattuito in euro 8.662,00 Iva inclusa, di cui euro 2.598,60 erano stati versati a titolo di acconto da parte della Pt_1
Dopo aver concordato che l'infisso avrebbe dovuto avere le stesse caratteristiche presenti nell'infisso visionato presso la sede del Banco di Sardegna, fatta eccezione per i vetri blindati, in data 10/10/2016 era stato trasmesso da parte della il preventivo di spesa con una descrizione sommaria CP_1 dell'infisso.
La aveva provveduto quindi a effettuare le opere murarie, sulla scorta delle indicazioni Pt_1
fornite dalla necessarie per poter montare il nuovo infisso. Terminate tali opere, in data CP_1
26/1/2017 gli operai incaricati dalla avevano provveduto a montare l'infisso, con una CP_1
“lama d'aria” che avrebbe dovuto funzionare come “barriera d'aria nel momento in cui la porta vetrata si apriva e quindi con un movimento sincrono”.
Nella mattina del 27/1/2017 era stato effettuato un sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla a seguito del quale erano emerse le seguenti difformità: Pt_1
1. Il profilo in alluminio era nettamente differente sia per spessore che per altezza rispetto a quelli individuati quale campione;
2. Il profilo di blocco delle ante laterali alle ante scorrevoli, fissato con collanti, si era staccato lasciando l'infisso ad anta libero di aprirsi senza alcun impedimento;
3. I sistemi di sgancio a spinta antipanico delle ante scorrevoli erano risultati troppo labili e diversi da quelli presenti nell'infisso del Banco di Sardegna, con scarsa tenuta anche in caso di vento;
4. Le ante scorrevoli e le ante a compasso dell'infisso presentavano un sistema di battuta privo di tenuta e blocco e sbattevano al solo tocco manuale: ciò si verificava anche in caso di
3 perturbazioni con conseguenti vibrazioni rumorose e soprattutto con maggiore usura delle parti in movimento;
5. Le ante scorrevoli non erano dotate di un profilo di battuta superiore verso l'esterno e di un sistema di riduzione dello spazio inferiore (spazzola o profilo in alluminio): pertanto, nell'infisso montato rimaneva un ampio spazio sia nella parte superiore che inferiore che permetteva all'aria, all'acqua piovana e alla polvere di entrare nella hall;
6. Le ante scorrevoli non chiudevano perfettamente, ma restavano “svergolate in posizione di chiuso e presenta(va)no due semplici guarnizioni a battuta sulle due ante, facilmente apribile, con serio pericolo per la sicurezza della struttura e dei suoi ospiti”;
7. Inoltre, le ante in posizione di “chiuso”, non essendo vincolate fra loro, erano libere di oscillare in caso di perturbazioni atmosferiche con conseguenti vibrazioni rumorose e maggiore usura delle parti in movimento, a differenza dell'infisso installato presso il Banco di Sardegna in cui le due ante presentavano un profilo sagomato “maschio e femmina” su tutto lo sviluppo verticale dell'anta, che consentiva di vincolarle fra loro in posizione di “chiuso”;
8. Il sistema di sgancio delle ante scorrevoli, garantito con un sistema “a puntale e non a tutta anta”, era stato ricavato nell'infisso con un taglio “grezzo” effettuato manualmente nell'anta senza alcuna finitura e alcun tentativo di eliminare esteticamente la lavorazione;
9. Il sistema di funzionamento delle lame d'aria era stato predisposto per essere comandato da quadro con il sistema on/off: al contrario, era stato richiesto il funzionamento automatico, contestuale all'apertura delle ante.
Preso atto di tali vizi, la aveva provveduto a segnalarli alla convenuta, chiedendo altresì Pt_1
l'immediata sostituzione dell'infisso non conforme con altro infisso avente le caratteristiche richiese.
La aveva preso quindi accordi con la per visionare l'infisso e trovare le CP_1 Pt_1
soluzioni tecniche necessarie per ovviare ai vizi. In seguito al sopralluogo, riconosciuti i vizi, la convenuta aveva prospettato delle soluzioni per eliminarli, le quali tuttavia non erano state ritenute adeguate dalla Pt_1
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/6/2017 si è costituita in giudizio la
[...] concludendo per l'infondatezza dell'avversa domanda e proponendo altresì domanda Controparte_1 riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'importo residuo di euro 6.063,40 Iva inclusa di cui alla fattura n. 13 del 8/2/2017 per la fornitura e il montaggio dell'infisso di cui è causa.
La ha esposto che la società attrice aveva sottoscritto, tramite il suo amministratore e CP_1 legale rappresentante, il collaudo finale dell'opera, effettuato da un tecnico ” per la parte di sua Pt_4
competenza, circostanza che contrasta con le allegazioni e deduzioni a sostegno delle sue domande.
4 La convenuta ha dedotto, infatti, che mai prima del montaggio dell'infisso la società attrice aveva indicato l'infisso di accesso al bancomat del Banco di Sardegna di Viale Bonaria quale modello di riferimento, nemmeno nella corrispondenza intercorsa col suo tecnico ing. il quale si era Persona_1
invece limitato a trasmettere dei disegni di massima sprovvisti di qualsiasi specifica tecnica (e-mail del
2/8/2016). Le caratteristiche dell'infisso desiderate dalla società attrice non erano mai state concordate in sede di sopralluogo presso il Banco di Sardegna, come avversamente dedotto, in quanto tale sopralluogo non si era mai verificato né altrimenti si era fatto riferimento a quell'infisso.
Né era stata richiesta, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la lama d'aria con funzionamento sincronizzato, come sarebbe dimostrato dalla e-mail del 3/8/2016 nella quale era stato chiedo che vi fosse l'apertura di una sola anta dell'infisso, onde limitare la dispersione termica e gli effetti del vento.
La lama d'aria concordata era presente nel preventivo fornito, ma non era previsto un funzionamento sincronizzato, non richiesto e di costo maggiore.
Tale preventivo, redatto dall' e approvato dalla conteneva l'indicazione delle CP_1 Pt_1 caratteristiche dell'opera con ogni dettaglio tecnico.
In data 26/1/2017 era stato montato l'infisso ed era stato illustrato al manutentore degli impianti dell'attrice, in presenza del tecnico Ing. il funzionamento del macchinario di apertura Per_1 dell'infisso e delle relative dotazioni, contestualmente testandolo e procedendo alla consegna dei telecomandi e del corredo in dotazione al manutentore stesso. Il tecnico della Ing. Pt_1 Per_1 aveva constatato il corretto funzionamento dell'infisso e della lama d'aria, senza alcuna contestazione.
Quanto ai vizi che sarebbero emersi il giorno successivo indicati nella citazione, la convenuta ha eccepito quanto segue:
- “Sul punto 1.: va chiarito che l'azienda non ha mai fornito alcun campione, né tale campione gli è stato richiesto;
- Sul punto 2.: va precisato che appena constatato l'inconveniente, i tecnici della convenuta
Società hanno provveduto a rimediarvi;
- Sul punto 3.: si osserva che tali sistemi sono stati montati secondo le prescrizioni da manuale
APN fornito alla convenuta dalla (ved. Pag. 9 e 10 del manuale che si produce). Si CP_6 insiste nella contestazione già formulata in ordine alla irrilevanza del fatto che l'infisso fornito sia diverso da quello esistente presso il Banco di Sardegna;
- Sul punto 4.: si richiama quanto esposto al punto che precede ed inoltre la avversa affermazione contrasta con quanto dichiarato al punto 2. Pag. 3 dell'atto di citazione in cui si dichiara l'esistenza del blocco;
- Sul punto 5.: secondo il manuale FAAC APN (pag.8), le ante scorrevoli non prevedono il profilo di battuta superiore verso l'esterno, perché hanno in dotazione gli spazzolini per
5 ridurre al minimo il passaggio dell'aria e non impedire il sistema SOS, inoltre lo spazio inferiore tra le ante scorrevoli ed il pavimento è di 18 mm. come da manuale;
- Sul punto 6.: le ante scorrevoli risultano leggermente fuori asse a causa del “fuori piombo” del controtelaio in ferro che è stato realizzato dalla in data antecedente al montaggio Pt_1 dell'infisso. Inoltre le ante scorrevoli sono dotate, nei montanti di chiusura, di guarnizioni adeguate al fine di evitare lo sbattimento tra le ante in chiusura e ridurre al minimo il passaggio dell'aria e dell'acqua. Dette ante, dovendo essere a sfondamento, costituendo via di fuga, devono essere facilmente apribili, anche da bambini, come prescritto dalla normativa vigente;
- Sul punto 7.: Le ante, realizzate da manuale APN FAAC, non hanno vincoli tra loro e, di conseguenza, oscillano alla spinta del vento, senza però creare maggior usura delle parti in movimento, né richiedere costante manutenzione. Per quanto attiene l'infisso Banco di
Sardegna vale quanto già detto, con l'ulteriore precisazione che l'infisso del Banco di
Sardegna, come tutti gli infissi esterni nel tempo realizzati dalla a richiesta del CP_1
Banco di Sardegna, sono blindati e, quindi, con caratteristiche costruttive notevolmente differenti e facilmente individuabili dall'esame dei progetti e dalle caratteristiche tecniche evidenziate nel preventivo;
- Sul punto 8.: tale sistema è stato realizzato come da manuale APN FAAC (pag. 10 figure 14 e
18) ed è sempre a vista;
- Sul punto 9.: il sistema funziona a mezzo telecomando, né poteva essere diversamente, posto che non vi è stata alcuna diversa richiesta da controparte, che peraltro ne aveva le caratteristiche nel preventivo e ne ha constatato, come già detto, il funzionamento all'atto del collaudo”.
La convenuta ha, inoltre, esposto che, a seguito delle lamentele formulate dall'Ing. in data 6 Per_1 febbraio 2017 a mezzo “Whatsapp” in relazione al fatto che nella hall della RSA penetrava acqua piovana dall'infisso di cui è causa, la aveva provveduto a effettuare un sopralluogo, CP_1 accertando che tale inconveniente non fosse riconducibile a difetto dell'infisso, bensì al fatto che le particolari condizioni climatiche del luogo, esposto a forte maestrale, richiedevano un manufatto con diverse caratteristiche rispetto a quello richiesto dall'attrice.
Ciononostante, la aveva proposto alla varie soluzioni, con relativo CP_1 Pt_1
preventivo, che avrebbero previsto delle modifiche non imposte da vizi o difetti del manufatto già esistente, bensì dal fatto che l'attrice non avesse scelto e commissionato un infisso idoneo alle sue esigenze. Dunque, non vi sarebbe mai stato un riconoscimento di vizi e/o difetti dell'opera da parte della convenuta (fatta eccezione per il problema della scollatura, cui era stato posto rimedio).
6 ***
Il giudice, all'udienza del 19/7/2017 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 28/10/2020 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6/2/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 6/2/2025, il giudice ha tenuto la causa in decisione senza termini.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Preliminarmente, è necessario inquadrare sotto il profilo giuridico il contratto intercorso fra le parti e, in particolare, verificare se lo stesso debba essere ricompreso nell'ambito della disciplina della vendita di cose mobili ovvero in quella del contratto di appalto ex artt. 1655 e ss. cc.
Dal preventivo trasmesso in data 10/10/2016 dalla alla (allegato alla CP_1 Pt_1
comparsa di costituzione) emerge che le parti si fossero accordate sia per la fornitura che per l'installazione dell'infisso ivi indicato da parte della a fronte del corrispettivo di euro CP_7
8.662,00 Iva inclusa.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e
l'installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell'immobile)” (Cass. sez II, sent. n. 5935 del 12/3/2018; Cass n.
20301/2012; Cass. n. 20391/08).
È evidente allora come il rapporto contrattuale debba essere qualificato nel caso di specie quale vendita e non come appalto, essendo chiaro che nel contratto in questione il “fare” (ovvero l'installazione o il montaggio dell'infisso) sia funzionale rispetto all'acquisizione da parte dell'attrice del bene (l'infisso, appunto), che rappresenta il valore preminente sia dal punto di vista economico che funzionale.
Pertanto, deve trovare applicazione nel caso in esame la disciplina del contratto di compravendita.
7 La domanda deve, dunque, essere inquadrata nell'istituto della garanzia per vizi, così come disciplinato dagli artt. 1490 e ss. c.c., ai sensi dei quali il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata.
Al fine dell'operatività della garanzia occorre che i vizi siano preesistenti alla vendita, occorre altresì che si tratti di vizi occulti, ossia non conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto ovvero non facilmente riconoscibili dallo stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore non abbia dichiarato all'atto della conclusione del contratto che la cosa era esente da vizi
(art. 1491 c.c.).
Sussistendo tali presupposti, il compratore ha a disposizione ai sensi dell'art. 1492 c.c. due azioni: quella di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene in ragione dei vizi del medesimo.
Si evidenzia che, come precisato chiaramente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento.
Il compratore, dunque, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente, l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione.
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o per equivalente, il pagamento della somma necessaria all' eliminazione dei vizi.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon
8 funzionamento ….. se il venditore è un "professionista" e il compratore un "consumatore"”
(Sezioni Unite, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012).
Per tali motivi, nel caso di specie, non possono comunque trovare accoglimento le domande formulate in via principale e “prima subordinata”, rispettivamente volte a ottenere la condanna della alla sostituzione dell'infisso e all'eliminazione delle difformità e dei vizi CP_1
denunciati, in quanto tali tutele, come sopra visto, non competono al compratore della cosa asseritamente viziata.
Può, invece, essere esaminata la domanda formulata quale “seconda subordinata” di accertamento dei vizi dell'infisso di cui è causa e di conseguente riduzione del prezzo.
Al riguardo, la società attrice ha, innanzitutto, dedotto che la avrebbe fornito e CP_1 CP_1
montato un infisso difforme rispetto a quello pattuito, che avrebbe dovuto avere le medesime caratteristiche di quello presente presso il bancomat del Banco di Sardegna di viale Bonaria a
Cagliari, assunto quale modello di riferimento. La convenuta, al contrario, ha affermato che tale ultimo infisso, avente caratteristiche differenti rispetto a quello “commissionato” dalla Pt_1
non fosse mai stato assunto a modello di riferimento.
Ora, è pacifico tra le parti nonché confermato dal ctu che l'infisso installato presso la struttura della società attrice avesse delle caratteristiche differenti (così come indicati alle pp. 3 e 4 dell'atto di citazione) rispetto a quelle dell'infisso presente presso il Banco di Sardegna.
Tuttavia, ritiene questo giudice che non sia stata raggiunta la prova (il cui onere era posto in capo all'attrice, costituendo fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2697 c.c.) della conclusione nel caso di specie di una vendita su campione o su tipo di campione (art. 1522 c.c.) e quindi del fatto che le parti si fossero effettivamente accordate affinché la installasse un infisso CP_1
dotato delle medesime caratteristiche di quello presso il Banco di Sardegna.
Infatti, ritiene questo giudice che non possa essere dato valore dirimente, anche in ragione della
“vicinanza” dei testi rispetto alla società attrice, a quanto dichiarato dai testi e Testimone_1 all'udienza del 7/3/2019. Entrambi hanno confermato la circostanza di cui Testimone_2
al capo 5) della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (per cui nel corso di un sopralluogo la avrebbe rappresentato ai delegati della il tipo di infisso visionato al Pt_1 CP_1
bancomat del Banco di Sardegna che avrebbe voluto montare nella struttura di Villa degli Ulivi in
Monastir). Tale circostanza non ha trovato riscontro in alcun elemento, per così dire, “oggettivo”, quale la corrispondenza via mail intercorsa successivamente al sopralluogo (si vedano i documenti allegati alla comparsa di costituzione) o il preventivo scritto predisposto nell'agosto 2016.
Dall'altro lato, è la stessa attrice ad affermare che le parti si erano accordate nel senso che l'infisso avrebbe dovuto essere comunque difforme da quello del Banco di Sardegna, in quanto privo del
9 vetro blindato e in quanto avrebbe dovuto prevedere l'apertura di una sola anta dell'infisso al fine di limitare la dispersione termica e gli effetti del vento (cfr. e-mail del 3/8/2016 prodotta dalla convenuta).
In ogni caso, anche ove si ritenesse che l'infisso presente presso il Banco di Sardegna fosse stato assunto quale modello di riferimento, si osserva che si verserebbe nell'ipotesi di c.d. vendita su tipo di campione1, in cui “questo serve unicamente ad indicare in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali” (Cass. civ. n. 24182/2017). Inoltre, è stato affermato anche che per identificare un contratto di vendita su campione, ai sensi dell'art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio;
in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del 2° comma, su tipo di campione, dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta (si veda Cass. civ. n.
15792/2013).
Dunque, in ogni caso, come normalmente avviene, il riferimento all'infisso del Banco di Sardegna sarebbe stato ragionevolmente da intendere quale modello “di massima”, non potendosi contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, pretendere una perfetta corrispondenza (che, come correttamente osservato dalla convenuta, avrebbe altresì ragionevolmente richiesto un costo del tutto diverso rispetto a quello, pari a 8.662,00 Iva inclusa, pattuito per l'infisso di cui è causa, anche a prescindere dal costo dei vetri).
Pertanto, appaiono infondate le deduzioni di parte attrice in merito alla mancata conformità dell'infisso con riferimento “alle caratteristiche dimensionali dei profili, al sistema di sgancio delle ante scorrevoli, alla tipologia di vincoli nelle cerniere e nel sistema di blocco delle ante a compasso”.
***
Tuttavia, ritiene questo giudice che l'istruttoria svolta abbia permesso di evidenziare la presenza di alcuni vizi e/o difformità che inficiano la resistenza al vento, la tenuta all'aria e all'acqua dell'infisso di cui è causa e che giustificano l'accoglimento dell'azione di riduzione del prezzo.
In particolare, si osserva che, sebbene come rilevato dal ctu né il preventivo né gli altri documenti 1 Da ritenere distinta dalla vendita su campione che, nel caso di specie, secondo quanto appena osservato non potrebbe venire in rilievo. Infatti, secondo la giurisprudenza quando nel concludere un contratto di compravendita di merce si sia fatto riferimento ad un campione, cioè a un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare, al momento della consegna, la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, possono verificarsi due ipotesi: che l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debba possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (vendita su campione), ovvero che il campione debba servire solo a fornire un'indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possano anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (vendita su tipo di campione) (si veda Cass. civ. n. 4540/2003). 10 prodotti forniscano delle indicazioni specifiche delle caratteristiche dell'infisso in relazione a questi particolari profili, è evidente che la tenuta all'aria e all'acqua e la resistenza ai carichi di vento avrebbe dovuto essere garantita dalla società fornitrice dell'infisso in questione e che la loro assenza, a causa di difetti del bene, costituisca un vizio idoneo ad ottenere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492
c.c. (senza che, peraltro, sia necessario l'accertamento della colpa in capo al venditore).
Infatti, nel caso di specie è emerso che le ante scorrevoli dell'infisso, in particolare, non erano dotate di un sistema di riduzione dello spazio inferiore (spazzola o profilo in alluminio, come dedotto dalla società attrice), di modo che l'aria, l'acqua piovana e la polvere entrassero “agevolmente nella hall della struttura Villa degli Ulivi”.
Tali circostanze sono state confermate dai testi sopra citati, né peraltro specificamente contestate dalla convenuta, la quale ha invece eccepito che sarebbe stato onere della società attrice richiedere un infisso diverso e adeguato alle condizioni climatiche della struttura (esposta a forti venti).
Lo stesso ctu nella relazione peritale, pur citando la normativa di riferimento al fine di rispondere al quesito posto dal giudice (“se l'infisso fornito dalla & alla garantisca o CP_1 CP_1 Parte_1 meno la giusta tenuta all'acqua ed al vento”) e concludendo nel senso che “un infisso con analoghe caratteristiche progettuali e di conformazione, costituito da due ante scorrevoli e due ante laterali a battente, con il sistema di apertura in emergenza … non sia in grado di ottenere le certificazioni” che garantiscano la tenuta all'acqua e al vento individuata dallo stesso ctu quale “giusta” nel caso di specie, ha preliminarmente osservato che “non vi è una norma che imponga dei particolari requisiti agli infissi se non quelli richiesti dal progettista e/o committente risultando gli stessi variabili, in funzione di tali richieste…” (p. 9 della relazione).
Dunque, lo stesso ctu ha affermato come la giusta tenuta all'acqua e al vento andasse determinata, prima ancora che sulla base della normativa citata, con riferimento alle richieste della società acquirente (la quale aveva richiesto la fornitura di infissi idonei2) e che, nel caso di specie, sarebbe stato possibile “migliorare le condizioni soddisfacendo ad alcune richieste del committente (una maggiore stabilità)” pur “senza poter ottenere alcuna certificazione, né tanto meno la tenuta all'acqua” (p. 10).
Il ctu ha, inoltre individuato gli interventi necessari per porvi rimedio in quelli già indicati dalla stessa società convenuta nel preventivo del 30/1/2017 depositato in data 18/10/2017 (allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) per un importo di euro 350,00, mediante la “modifica di ferramenta e guarnizioni”, importo che si ritiene ragionevole utilizzare quale base per la riduzione del prezzo secondo criteri equitativi. 2 D'altronde, come confermato dai testi escussi all'udienza del 19/3/2017, durante il sopralluogo effettuato dai tecnici della società convenuta presso la struttura di parte attrice, essa aveva rappresentato il tipo di infisso che avrebbe voluto montare e le esigenze della struttura, tra cui una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 11 La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta,
e il ricorso a criteri equitativi e al prudente apprezzamento del giudice – ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita - sia consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'actio quanti minoris, sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno (Cass. civ., n. 13332/2000).
In particolare, nel caso di specie, si ritiene equa una riduzione del prezzo pari al doppio del costo stimato dal ctu per gli interventi indicati nel preventivo del 18/10/2017, e quindi una riduzione del prezzo pari a euro 700,00, in ragione della considerazione che il valore dell'infisso per i vizi riscontrati appare superiore rispetto a quanto conteggiato per l'intervento.
Occorre, infine, osservare che non può essere ritenuta rilevante l'allegazione della società convenuta in ordine alla sottoscrizione da parte dell'amministratore della società attrice del verbale di collaudo finale dell'opera (allegato alla comparsa di costituzione), in quanto tale verbale era relativo al sistema di apertura automatica e non alla tenuta dell'infisso.
***
Nei limiti di cui sopra può, conseguentemente, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta per ottenere il saldo del prezzo dell'infisso di cui è causa.
Risulta, infatti, pacifico che il corrispettivo pattuito fosse pari a euro 8.662,00 Iva inclusa e che parte attrice si era limitata a versare l'importo di euro 2.598,60, residuando dunque la somma di euro
6.063,40.
Operata la riduzione del prezzo di cui sopra, risulta, dunque, ancora dovuto in favore della CP_1
l'importo di euro 5.363,40 (6.063,40 – 700.00), oltre interessi dalla data della consegna
[...] dell'infisso (27/1/2017 al saldo effettivo).
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
***
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della e liquidate in applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, secondo Pt_1
lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della assenza di questioni di particolare complessità e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie la domanda della di riduzione del prezzo nella misura di euro 700,00; Parte_1
12 2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 5.363,40, oltre interessi dal 27/1/2017 al saldo effettivo;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna la al pagamento in Parte_1
favore dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidate in euro 1.693,33 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica nella misura di 2/3.
Così deciso in Cagliari il 24.03.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
p. iva , in persona del legale rappresentante dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Salvatore Faedda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella via Alagon n. 1,
Attrice e convenuta in via riconvenzionale contro corrente in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada n° 5, Cod. Controparte_1
Fisc. IVA in persona del suo legale rappresentante socio amministratore CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Mario Cesaraccio e dall'avv. Patrizia
[...]
Foddai, in virtù di procura speciale in atti, e con domicilio eletto in Cagliari, Via A. Scano 13, presso lo studio dell'avv. Cinzia Orgiana,
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte attrice-convenuta in via riconvenzionale:
“in via principale accertare e dichiarare la difformità dell'infisso da quello richiesto dal committente
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sostituzione dell'infisso con uno avente caratteristiche uguali a quelle richieste dall'attore, (infisso preso a campione montato presso il Banco di Sardegna di
Cagliari viale Bonaria accesso bancomat.)
In subordine ed in via gradata:
Prima subordinata
Condannare la convenuta all'eliminazione delle difformità e dei vizi denunciati, a cura e spese della
1 convenuta.
Seconda subordinata
Accertare e dichiarare che l'opera non è conforme alle richieste e disporre una congrua riduzione del prezzo;
Terza subordinata
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore della di tutti i danni Parte_3
subiti che si quantificano in C 10.000,00, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dell'infisso secondo la tecnica di miglior realizzo ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Quarta subordinata
Accertare e dichiarare che le difformità ed i vizi dell'opera sono tali da rendere inadatta alla sua destinazione il manufatto e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto con ogni conseguenza del caso.
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1°) IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA: dichiarare tenuta e, conseguentemente condannare, la in persona del legale rapp.te CP_4
pro tempore, al pagamento, in adempimento del contratto tra le parti intercorso e non contestato, della somma di Euro 6.063,40, IVA compresa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori come per legge;
2°) NEL MERITO: respingere l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3°) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/3/2017 la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della difformità dell'infisso installato dalla Controparte_5
convenuta rispetto a quello concordato e la conseguente condanna alla sostituzione con un infisso conforme. In subordine, ha chiesto la condanna della all'eliminazione di difformità e CP_1
vizi, alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni ovvero la pronuncia di risoluzione del contratto.
A fondamento delle proprie pretese ha esposto quanto segue.
2 La che gestisce una struttura sanitaria RSA in Monastir denominata “Villa degli Parte_1
Ulivi”, aveva deliberato di sostituire la vetrata dell'ingresso alla struttura, dotandola di porte con apertura automatica. Avendo inteso installare un infisso simile a quello montato presso l'ingresso del bancomat del Banco di Sardegna in viale Bonaria a Cagliari, aveva preso contatti con la CP_1
che aveva fornito e montato detto infisso.
[...]
Era stato, dunque, concordato un sopralluogo con quest'ultima presso la struttura “Villa degli Ulivi” nel corso del quale la aveva rappresentato il tipo di infisso che voleva montare e, soprattutto, Pt_1 aveva comunicato le esigenze della struttura (in particolare, la necessità di sostituire l'infisso esistente con uno con porte ad apertura automatica). Secondo l'indicazione della società fornitrice l'infisso avrebbe dovuto essere dotato altresì lame d'aria, necessarie al fine di evitare la dispersione dell'aria condizionata dall'interno, le quali avrebbero dovuto avere un sistema di “funzionamento coordinato e sincronizzato, con l'apertura e chiusura delle porte scorrevoli”.
Il corrispettivo per l'opera era stato pattuito in euro 8.662,00 Iva inclusa, di cui euro 2.598,60 erano stati versati a titolo di acconto da parte della Pt_1
Dopo aver concordato che l'infisso avrebbe dovuto avere le stesse caratteristiche presenti nell'infisso visionato presso la sede del Banco di Sardegna, fatta eccezione per i vetri blindati, in data 10/10/2016 era stato trasmesso da parte della il preventivo di spesa con una descrizione sommaria CP_1 dell'infisso.
La aveva provveduto quindi a effettuare le opere murarie, sulla scorta delle indicazioni Pt_1
fornite dalla necessarie per poter montare il nuovo infisso. Terminate tali opere, in data CP_1
26/1/2017 gli operai incaricati dalla avevano provveduto a montare l'infisso, con una CP_1
“lama d'aria” che avrebbe dovuto funzionare come “barriera d'aria nel momento in cui la porta vetrata si apriva e quindi con un movimento sincrono”.
Nella mattina del 27/1/2017 era stato effettuato un sopralluogo da parte del tecnico incaricato dalla a seguito del quale erano emerse le seguenti difformità: Pt_1
1. Il profilo in alluminio era nettamente differente sia per spessore che per altezza rispetto a quelli individuati quale campione;
2. Il profilo di blocco delle ante laterali alle ante scorrevoli, fissato con collanti, si era staccato lasciando l'infisso ad anta libero di aprirsi senza alcun impedimento;
3. I sistemi di sgancio a spinta antipanico delle ante scorrevoli erano risultati troppo labili e diversi da quelli presenti nell'infisso del Banco di Sardegna, con scarsa tenuta anche in caso di vento;
4. Le ante scorrevoli e le ante a compasso dell'infisso presentavano un sistema di battuta privo di tenuta e blocco e sbattevano al solo tocco manuale: ciò si verificava anche in caso di
3 perturbazioni con conseguenti vibrazioni rumorose e soprattutto con maggiore usura delle parti in movimento;
5. Le ante scorrevoli non erano dotate di un profilo di battuta superiore verso l'esterno e di un sistema di riduzione dello spazio inferiore (spazzola o profilo in alluminio): pertanto, nell'infisso montato rimaneva un ampio spazio sia nella parte superiore che inferiore che permetteva all'aria, all'acqua piovana e alla polvere di entrare nella hall;
6. Le ante scorrevoli non chiudevano perfettamente, ma restavano “svergolate in posizione di chiuso e presenta(va)no due semplici guarnizioni a battuta sulle due ante, facilmente apribile, con serio pericolo per la sicurezza della struttura e dei suoi ospiti”;
7. Inoltre, le ante in posizione di “chiuso”, non essendo vincolate fra loro, erano libere di oscillare in caso di perturbazioni atmosferiche con conseguenti vibrazioni rumorose e maggiore usura delle parti in movimento, a differenza dell'infisso installato presso il Banco di Sardegna in cui le due ante presentavano un profilo sagomato “maschio e femmina” su tutto lo sviluppo verticale dell'anta, che consentiva di vincolarle fra loro in posizione di “chiuso”;
8. Il sistema di sgancio delle ante scorrevoli, garantito con un sistema “a puntale e non a tutta anta”, era stato ricavato nell'infisso con un taglio “grezzo” effettuato manualmente nell'anta senza alcuna finitura e alcun tentativo di eliminare esteticamente la lavorazione;
9. Il sistema di funzionamento delle lame d'aria era stato predisposto per essere comandato da quadro con il sistema on/off: al contrario, era stato richiesto il funzionamento automatico, contestuale all'apertura delle ante.
Preso atto di tali vizi, la aveva provveduto a segnalarli alla convenuta, chiedendo altresì Pt_1
l'immediata sostituzione dell'infisso non conforme con altro infisso avente le caratteristiche richiese.
La aveva preso quindi accordi con la per visionare l'infisso e trovare le CP_1 Pt_1
soluzioni tecniche necessarie per ovviare ai vizi. In seguito al sopralluogo, riconosciuti i vizi, la convenuta aveva prospettato delle soluzioni per eliminarli, le quali tuttavia non erano state ritenute adeguate dalla Pt_1
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/6/2017 si è costituita in giudizio la
[...] concludendo per l'infondatezza dell'avversa domanda e proponendo altresì domanda Controparte_1 riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'importo residuo di euro 6.063,40 Iva inclusa di cui alla fattura n. 13 del 8/2/2017 per la fornitura e il montaggio dell'infisso di cui è causa.
La ha esposto che la società attrice aveva sottoscritto, tramite il suo amministratore e CP_1 legale rappresentante, il collaudo finale dell'opera, effettuato da un tecnico ” per la parte di sua Pt_4
competenza, circostanza che contrasta con le allegazioni e deduzioni a sostegno delle sue domande.
4 La convenuta ha dedotto, infatti, che mai prima del montaggio dell'infisso la società attrice aveva indicato l'infisso di accesso al bancomat del Banco di Sardegna di Viale Bonaria quale modello di riferimento, nemmeno nella corrispondenza intercorsa col suo tecnico ing. il quale si era Persona_1
invece limitato a trasmettere dei disegni di massima sprovvisti di qualsiasi specifica tecnica (e-mail del
2/8/2016). Le caratteristiche dell'infisso desiderate dalla società attrice non erano mai state concordate in sede di sopralluogo presso il Banco di Sardegna, come avversamente dedotto, in quanto tale sopralluogo non si era mai verificato né altrimenti si era fatto riferimento a quell'infisso.
Né era stata richiesta, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la lama d'aria con funzionamento sincronizzato, come sarebbe dimostrato dalla e-mail del 3/8/2016 nella quale era stato chiedo che vi fosse l'apertura di una sola anta dell'infisso, onde limitare la dispersione termica e gli effetti del vento.
La lama d'aria concordata era presente nel preventivo fornito, ma non era previsto un funzionamento sincronizzato, non richiesto e di costo maggiore.
Tale preventivo, redatto dall' e approvato dalla conteneva l'indicazione delle CP_1 Pt_1 caratteristiche dell'opera con ogni dettaglio tecnico.
In data 26/1/2017 era stato montato l'infisso ed era stato illustrato al manutentore degli impianti dell'attrice, in presenza del tecnico Ing. il funzionamento del macchinario di apertura Per_1 dell'infisso e delle relative dotazioni, contestualmente testandolo e procedendo alla consegna dei telecomandi e del corredo in dotazione al manutentore stesso. Il tecnico della Ing. Pt_1 Per_1 aveva constatato il corretto funzionamento dell'infisso e della lama d'aria, senza alcuna contestazione.
Quanto ai vizi che sarebbero emersi il giorno successivo indicati nella citazione, la convenuta ha eccepito quanto segue:
- “Sul punto 1.: va chiarito che l'azienda non ha mai fornito alcun campione, né tale campione gli è stato richiesto;
- Sul punto 2.: va precisato che appena constatato l'inconveniente, i tecnici della convenuta
Società hanno provveduto a rimediarvi;
- Sul punto 3.: si osserva che tali sistemi sono stati montati secondo le prescrizioni da manuale
APN fornito alla convenuta dalla (ved. Pag. 9 e 10 del manuale che si produce). Si CP_6 insiste nella contestazione già formulata in ordine alla irrilevanza del fatto che l'infisso fornito sia diverso da quello esistente presso il Banco di Sardegna;
- Sul punto 4.: si richiama quanto esposto al punto che precede ed inoltre la avversa affermazione contrasta con quanto dichiarato al punto 2. Pag. 3 dell'atto di citazione in cui si dichiara l'esistenza del blocco;
- Sul punto 5.: secondo il manuale FAAC APN (pag.8), le ante scorrevoli non prevedono il profilo di battuta superiore verso l'esterno, perché hanno in dotazione gli spazzolini per
5 ridurre al minimo il passaggio dell'aria e non impedire il sistema SOS, inoltre lo spazio inferiore tra le ante scorrevoli ed il pavimento è di 18 mm. come da manuale;
- Sul punto 6.: le ante scorrevoli risultano leggermente fuori asse a causa del “fuori piombo” del controtelaio in ferro che è stato realizzato dalla in data antecedente al montaggio Pt_1 dell'infisso. Inoltre le ante scorrevoli sono dotate, nei montanti di chiusura, di guarnizioni adeguate al fine di evitare lo sbattimento tra le ante in chiusura e ridurre al minimo il passaggio dell'aria e dell'acqua. Dette ante, dovendo essere a sfondamento, costituendo via di fuga, devono essere facilmente apribili, anche da bambini, come prescritto dalla normativa vigente;
- Sul punto 7.: Le ante, realizzate da manuale APN FAAC, non hanno vincoli tra loro e, di conseguenza, oscillano alla spinta del vento, senza però creare maggior usura delle parti in movimento, né richiedere costante manutenzione. Per quanto attiene l'infisso Banco di
Sardegna vale quanto già detto, con l'ulteriore precisazione che l'infisso del Banco di
Sardegna, come tutti gli infissi esterni nel tempo realizzati dalla a richiesta del CP_1
Banco di Sardegna, sono blindati e, quindi, con caratteristiche costruttive notevolmente differenti e facilmente individuabili dall'esame dei progetti e dalle caratteristiche tecniche evidenziate nel preventivo;
- Sul punto 8.: tale sistema è stato realizzato come da manuale APN FAAC (pag. 10 figure 14 e
18) ed è sempre a vista;
- Sul punto 9.: il sistema funziona a mezzo telecomando, né poteva essere diversamente, posto che non vi è stata alcuna diversa richiesta da controparte, che peraltro ne aveva le caratteristiche nel preventivo e ne ha constatato, come già detto, il funzionamento all'atto del collaudo”.
La convenuta ha, inoltre, esposto che, a seguito delle lamentele formulate dall'Ing. in data 6 Per_1 febbraio 2017 a mezzo “Whatsapp” in relazione al fatto che nella hall della RSA penetrava acqua piovana dall'infisso di cui è causa, la aveva provveduto a effettuare un sopralluogo, CP_1 accertando che tale inconveniente non fosse riconducibile a difetto dell'infisso, bensì al fatto che le particolari condizioni climatiche del luogo, esposto a forte maestrale, richiedevano un manufatto con diverse caratteristiche rispetto a quello richiesto dall'attrice.
Ciononostante, la aveva proposto alla varie soluzioni, con relativo CP_1 Pt_1
preventivo, che avrebbero previsto delle modifiche non imposte da vizi o difetti del manufatto già esistente, bensì dal fatto che l'attrice non avesse scelto e commissionato un infisso idoneo alle sue esigenze. Dunque, non vi sarebbe mai stato un riconoscimento di vizi e/o difetti dell'opera da parte della convenuta (fatta eccezione per il problema della scollatura, cui era stato posto rimedio).
6 ***
Il giudice, all'udienza del 19/7/2017 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 28/10/2020 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6/2/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 6/2/2025, il giudice ha tenuto la causa in decisione senza termini.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
***
Preliminarmente, è necessario inquadrare sotto il profilo giuridico il contratto intercorso fra le parti e, in particolare, verificare se lo stesso debba essere ricompreso nell'ambito della disciplina della vendita di cose mobili ovvero in quella del contratto di appalto ex artt. 1655 e ss. cc.
Dal preventivo trasmesso in data 10/10/2016 dalla alla (allegato alla CP_1 Pt_1
comparsa di costituzione) emerge che le parti si fossero accordate sia per la fornitura che per l'installazione dell'infisso ivi indicato da parte della a fronte del corrispettivo di euro CP_7
8.662,00 Iva inclusa.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Nella specie, la S.C. ha confermato la qualificazione come vendita di un contratto avente ad oggetto la fornitura e
l'installazione di un pavimento modulare sopraelevato, trattandosi di un prefabbricato realizzato in via ordinaria e seriale e destinato ad essere assemblato ed appoggiato al piano calpestabile senza divenire parte integrante dell'immobile)” (Cass. sez II, sent. n. 5935 del 12/3/2018; Cass n.
20301/2012; Cass. n. 20391/08).
È evidente allora come il rapporto contrattuale debba essere qualificato nel caso di specie quale vendita e non come appalto, essendo chiaro che nel contratto in questione il “fare” (ovvero l'installazione o il montaggio dell'infisso) sia funzionale rispetto all'acquisizione da parte dell'attrice del bene (l'infisso, appunto), che rappresenta il valore preminente sia dal punto di vista economico che funzionale.
Pertanto, deve trovare applicazione nel caso in esame la disciplina del contratto di compravendita.
7 La domanda deve, dunque, essere inquadrata nell'istituto della garanzia per vizi, così come disciplinato dagli artt. 1490 e ss. c.c., ai sensi dei quali il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata.
Al fine dell'operatività della garanzia occorre che i vizi siano preesistenti alla vendita, occorre altresì che si tratti di vizi occulti, ossia non conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto ovvero non facilmente riconoscibili dallo stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore non abbia dichiarato all'atto della conclusione del contratto che la cosa era esente da vizi
(art. 1491 c.c.).
Sussistendo tali presupposti, il compratore ha a disposizione ai sensi dell'art. 1492 c.c. due azioni: quella di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, finalizzata ad adeguare il prezzo della vendita all'effettivo valore del bene in ragione dei vizi del medesimo.
Si evidenzia che, come precisato chiaramente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, rispetto alla disciplina ordinaria è esclusa dal novero dei rimedi accordati al compratore l'azione di esatto adempimento.
Il compratore, dunque, non ha a disposizione un'azione volta ad ottenere la sostituzione del bene viziato, ovvero la sua riparazione o, semplicemente, l'eliminazione del vizio, salvo che il venditore abbia assunto tale specifica obbligazione.
Né tale azione può essere surrogata da una domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna del venditore all'eliminazione del vizio, o per equivalente, il pagamento della somma necessaria all' eliminazione dei vizi.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che “In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante
l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. …Invece un tale rimedio, come già si è detto, non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi … garanzia di buon
8 funzionamento ….. se il venditore è un "professionista" e il compratore un "consumatore"”
(Sezioni Unite, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012).
Per tali motivi, nel caso di specie, non possono comunque trovare accoglimento le domande formulate in via principale e “prima subordinata”, rispettivamente volte a ottenere la condanna della alla sostituzione dell'infisso e all'eliminazione delle difformità e dei vizi CP_1
denunciati, in quanto tali tutele, come sopra visto, non competono al compratore della cosa asseritamente viziata.
Può, invece, essere esaminata la domanda formulata quale “seconda subordinata” di accertamento dei vizi dell'infisso di cui è causa e di conseguente riduzione del prezzo.
Al riguardo, la società attrice ha, innanzitutto, dedotto che la avrebbe fornito e CP_1 CP_1
montato un infisso difforme rispetto a quello pattuito, che avrebbe dovuto avere le medesime caratteristiche di quello presente presso il bancomat del Banco di Sardegna di viale Bonaria a
Cagliari, assunto quale modello di riferimento. La convenuta, al contrario, ha affermato che tale ultimo infisso, avente caratteristiche differenti rispetto a quello “commissionato” dalla Pt_1
non fosse mai stato assunto a modello di riferimento.
Ora, è pacifico tra le parti nonché confermato dal ctu che l'infisso installato presso la struttura della società attrice avesse delle caratteristiche differenti (così come indicati alle pp. 3 e 4 dell'atto di citazione) rispetto a quelle dell'infisso presente presso il Banco di Sardegna.
Tuttavia, ritiene questo giudice che non sia stata raggiunta la prova (il cui onere era posto in capo all'attrice, costituendo fatto costitutivo della propria pretesa ex art. 2697 c.c.) della conclusione nel caso di specie di una vendita su campione o su tipo di campione (art. 1522 c.c.) e quindi del fatto che le parti si fossero effettivamente accordate affinché la installasse un infisso CP_1
dotato delle medesime caratteristiche di quello presso il Banco di Sardegna.
Infatti, ritiene questo giudice che non possa essere dato valore dirimente, anche in ragione della
“vicinanza” dei testi rispetto alla società attrice, a quanto dichiarato dai testi e Testimone_1 all'udienza del 7/3/2019. Entrambi hanno confermato la circostanza di cui Testimone_2
al capo 5) della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (per cui nel corso di un sopralluogo la avrebbe rappresentato ai delegati della il tipo di infisso visionato al Pt_1 CP_1
bancomat del Banco di Sardegna che avrebbe voluto montare nella struttura di Villa degli Ulivi in
Monastir). Tale circostanza non ha trovato riscontro in alcun elemento, per così dire, “oggettivo”, quale la corrispondenza via mail intercorsa successivamente al sopralluogo (si vedano i documenti allegati alla comparsa di costituzione) o il preventivo scritto predisposto nell'agosto 2016.
Dall'altro lato, è la stessa attrice ad affermare che le parti si erano accordate nel senso che l'infisso avrebbe dovuto essere comunque difforme da quello del Banco di Sardegna, in quanto privo del
9 vetro blindato e in quanto avrebbe dovuto prevedere l'apertura di una sola anta dell'infisso al fine di limitare la dispersione termica e gli effetti del vento (cfr. e-mail del 3/8/2016 prodotta dalla convenuta).
In ogni caso, anche ove si ritenesse che l'infisso presente presso il Banco di Sardegna fosse stato assunto quale modello di riferimento, si osserva che si verserebbe nell'ipotesi di c.d. vendita su tipo di campione1, in cui “questo serve unicamente ad indicare in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali” (Cass. civ. n. 24182/2017). Inoltre, è stato affermato anche che per identificare un contratto di vendita su campione, ai sensi dell'art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio;
in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del 2° comma, su tipo di campione, dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta (si veda Cass. civ. n.
15792/2013).
Dunque, in ogni caso, come normalmente avviene, il riferimento all'infisso del Banco di Sardegna sarebbe stato ragionevolmente da intendere quale modello “di massima”, non potendosi contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, pretendere una perfetta corrispondenza (che, come correttamente osservato dalla convenuta, avrebbe altresì ragionevolmente richiesto un costo del tutto diverso rispetto a quello, pari a 8.662,00 Iva inclusa, pattuito per l'infisso di cui è causa, anche a prescindere dal costo dei vetri).
Pertanto, appaiono infondate le deduzioni di parte attrice in merito alla mancata conformità dell'infisso con riferimento “alle caratteristiche dimensionali dei profili, al sistema di sgancio delle ante scorrevoli, alla tipologia di vincoli nelle cerniere e nel sistema di blocco delle ante a compasso”.
***
Tuttavia, ritiene questo giudice che l'istruttoria svolta abbia permesso di evidenziare la presenza di alcuni vizi e/o difformità che inficiano la resistenza al vento, la tenuta all'aria e all'acqua dell'infisso di cui è causa e che giustificano l'accoglimento dell'azione di riduzione del prezzo.
In particolare, si osserva che, sebbene come rilevato dal ctu né il preventivo né gli altri documenti 1 Da ritenere distinta dalla vendita su campione che, nel caso di specie, secondo quanto appena osservato non potrebbe venire in rilievo. Infatti, secondo la giurisprudenza quando nel concludere un contratto di compravendita di merce si sia fatto riferimento ad un campione, cioè a un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare, al momento della consegna, la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, possono verificarsi due ipotesi: che l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debba possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (vendita su campione), ovvero che il campione debba servire solo a fornire un'indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possano anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (vendita su tipo di campione) (si veda Cass. civ. n. 4540/2003). 10 prodotti forniscano delle indicazioni specifiche delle caratteristiche dell'infisso in relazione a questi particolari profili, è evidente che la tenuta all'aria e all'acqua e la resistenza ai carichi di vento avrebbe dovuto essere garantita dalla società fornitrice dell'infisso in questione e che la loro assenza, a causa di difetti del bene, costituisca un vizio idoneo ad ottenere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492
c.c. (senza che, peraltro, sia necessario l'accertamento della colpa in capo al venditore).
Infatti, nel caso di specie è emerso che le ante scorrevoli dell'infisso, in particolare, non erano dotate di un sistema di riduzione dello spazio inferiore (spazzola o profilo in alluminio, come dedotto dalla società attrice), di modo che l'aria, l'acqua piovana e la polvere entrassero “agevolmente nella hall della struttura Villa degli Ulivi”.
Tali circostanze sono state confermate dai testi sopra citati, né peraltro specificamente contestate dalla convenuta, la quale ha invece eccepito che sarebbe stato onere della società attrice richiedere un infisso diverso e adeguato alle condizioni climatiche della struttura (esposta a forti venti).
Lo stesso ctu nella relazione peritale, pur citando la normativa di riferimento al fine di rispondere al quesito posto dal giudice (“se l'infisso fornito dalla & alla garantisca o CP_1 CP_1 Parte_1 meno la giusta tenuta all'acqua ed al vento”) e concludendo nel senso che “un infisso con analoghe caratteristiche progettuali e di conformazione, costituito da due ante scorrevoli e due ante laterali a battente, con il sistema di apertura in emergenza … non sia in grado di ottenere le certificazioni” che garantiscano la tenuta all'acqua e al vento individuata dallo stesso ctu quale “giusta” nel caso di specie, ha preliminarmente osservato che “non vi è una norma che imponga dei particolari requisiti agli infissi se non quelli richiesti dal progettista e/o committente risultando gli stessi variabili, in funzione di tali richieste…” (p. 9 della relazione).
Dunque, lo stesso ctu ha affermato come la giusta tenuta all'acqua e al vento andasse determinata, prima ancora che sulla base della normativa citata, con riferimento alle richieste della società acquirente (la quale aveva richiesto la fornitura di infissi idonei2) e che, nel caso di specie, sarebbe stato possibile “migliorare le condizioni soddisfacendo ad alcune richieste del committente (una maggiore stabilità)” pur “senza poter ottenere alcuna certificazione, né tanto meno la tenuta all'acqua” (p. 10).
Il ctu ha, inoltre individuato gli interventi necessari per porvi rimedio in quelli già indicati dalla stessa società convenuta nel preventivo del 30/1/2017 depositato in data 18/10/2017 (allegato alla II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice) per un importo di euro 350,00, mediante la “modifica di ferramenta e guarnizioni”, importo che si ritiene ragionevole utilizzare quale base per la riduzione del prezzo secondo criteri equitativi. 2 D'altronde, come confermato dai testi escussi all'udienza del 19/3/2017, durante il sopralluogo effettuato dai tecnici della società convenuta presso la struttura di parte attrice, essa aveva rappresentato il tipo di infisso che avrebbe voluto montare e le esigenze della struttura, tra cui una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 11 La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per la riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta,
e il ricorso a criteri equitativi e al prudente apprezzamento del giudice – ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita - sia consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'actio quanti minoris, sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno (Cass. civ., n. 13332/2000).
In particolare, nel caso di specie, si ritiene equa una riduzione del prezzo pari al doppio del costo stimato dal ctu per gli interventi indicati nel preventivo del 18/10/2017, e quindi una riduzione del prezzo pari a euro 700,00, in ragione della considerazione che il valore dell'infisso per i vizi riscontrati appare superiore rispetto a quanto conteggiato per l'intervento.
Occorre, infine, osservare che non può essere ritenuta rilevante l'allegazione della società convenuta in ordine alla sottoscrizione da parte dell'amministratore della società attrice del verbale di collaudo finale dell'opera (allegato alla comparsa di costituzione), in quanto tale verbale era relativo al sistema di apertura automatica e non alla tenuta dell'infisso.
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Nei limiti di cui sopra può, conseguentemente, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta per ottenere il saldo del prezzo dell'infisso di cui è causa.
Risulta, infatti, pacifico che il corrispettivo pattuito fosse pari a euro 8.662,00 Iva inclusa e che parte attrice si era limitata a versare l'importo di euro 2.598,60, residuando dunque la somma di euro
6.063,40.
Operata la riduzione del prezzo di cui sopra, risulta, dunque, ancora dovuto in favore della CP_1
l'importo di euro 5.363,40 (6.063,40 – 700.00), oltre interessi dalla data della consegna
[...] dell'infisso (27/1/2017 al saldo effettivo).
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
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Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della e liquidate in applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, secondo Pt_1
lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della assenza di questioni di particolare complessità e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie la domanda della di riduzione del prezzo nella misura di euro 700,00; Parte_1
12 2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 5.363,40, oltre interessi dal 27/1/2017 al saldo effettivo;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna la al pagamento in Parte_1
favore dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidate in euro 1.693,33 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato, l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica nella misura di 2/3.
Così deciso in Cagliari il 24.03.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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