CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15460/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20247178167 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9676/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente ha chiesto annullarsi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe per omessa notifica degli atti prodromici(10 cartelle,3 avvisi e 3 intimazioni relative a due degli stessi avvisi di accertamento del 9.11.2011 e del 15.10.2012),per la illegittima duplicazione delle somme oggetto dell'atto
(le intimazioni essendo relative agli stessi avvisi,ma nell'atto erano sommati gli importi),eccependo la prescrizione dei crediti oggetto dell'atto ed in particolare di quelli enumerati in relativi a 10 delle 19 cartelle portate nell'atto,oltre che delle sanzioni ed interessi.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso,stante la notifica degli atti prodromici,e in via preliminare la sua inammissibilità data la intempestività dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è ammissibile in quanto tardivo;
la comunicazione predetta infatti,che secondo il ricorrente non era stata notificata, è stata notificata presso il lungomare indirizzo 1dove è stata ricevuta da persona che si è qualificata(e non vi è contestazione sul punto) come addetta alla casa,in data 1.7.2024, come risulta dalla relata depositata da ADER nel fascicolo di ufficio;
il ricorso è stato proposto in data 3.10.2024 per cui tenendo conto della sospensione feriale è chiaramente tardivo essendo trascorsi più dei 60 giorni previsti dall'art.21 dlgs 546/92,come eccepito da parte resistente .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2)condanna il ricorrente Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.000,00
(cinquemila/00) per compensi oltre accessori di legge.
Roma 10.10.2025
il giudice relatore dr.Luca Ghedini Ferri Il Presidente dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15460/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20247178167 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9676/2025 depositato il
13/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente ha chiesto annullarsi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe per omessa notifica degli atti prodromici(10 cartelle,3 avvisi e 3 intimazioni relative a due degli stessi avvisi di accertamento del 9.11.2011 e del 15.10.2012),per la illegittima duplicazione delle somme oggetto dell'atto
(le intimazioni essendo relative agli stessi avvisi,ma nell'atto erano sommati gli importi),eccependo la prescrizione dei crediti oggetto dell'atto ed in particolare di quelli enumerati in relativi a 10 delle 19 cartelle portate nell'atto,oltre che delle sanzioni ed interessi.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso,stante la notifica degli atti prodromici,e in via preliminare la sua inammissibilità data la intempestività dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è ammissibile in quanto tardivo;
la comunicazione predetta infatti,che secondo il ricorrente non era stata notificata, è stata notificata presso il lungomare indirizzo 1dove è stata ricevuta da persona che si è qualificata(e non vi è contestazione sul punto) come addetta alla casa,in data 1.7.2024, come risulta dalla relata depositata da ADER nel fascicolo di ufficio;
il ricorso è stato proposto in data 3.10.2024 per cui tenendo conto della sospensione feriale è chiaramente tardivo essendo trascorsi più dei 60 giorni previsti dall'art.21 dlgs 546/92,come eccepito da parte resistente .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2)condanna il ricorrente Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.000,00
(cinquemila/00) per compensi oltre accessori di legge.
Roma 10.10.2025
il giudice relatore dr.Luca Ghedini Ferri Il Presidente dott. Corrado Maffei