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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10361/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:16 sono presenti l'avv. CIRIMINNA RICCARDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 10361/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIRIMINNA Parte_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, Via Marchese di Villabianca 98 90143, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_1
Laurana 59, con l'Avv. RAIA GIANFRANCO, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
pone i compensi del procuratore della parte ricorrente relativi alla sola fase di opposizione a carico dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: - con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio per la fase di opposizione ad vanno posti a carico dello Stato CP_2
e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,26/05/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10361/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:16 sono presenti l'avv. CIRIMINNA RICCARDO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 10361/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIRIMINNA Parte_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, Via Marchese di Villabianca 98 90143, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_1
Laurana 59, con l'Avv. RAIA GIANFRANCO, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
pone i compensi del procuratore della parte ricorrente relativi alla sola fase di opposizione a carico dello Stato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: - con ricorso depositato in data 08/07/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio per la fase di opposizione ad vanno posti a carico dello Stato CP_2
e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,26/05/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini