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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5704/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Benevento avverso il rigetto della istanza di rimborso di euro 23.613,00 versata per l'Irpef nei periodi d'imposta 2021, 2020, 2019 e 2018.
Il Ricorrente_1 spiegò:
di essere proprietario di terreni sui quali, con contratto del 20 luglio 1998, aveva concesso il diritto di superficie a favore della srl Nominativo_1 per l'installazione di torri eoliche;
i terreni erano tutti con destinazione agricola ed erano stati acquisiti a titolo derivativo con atti di donazione del 28 gennaio 2013;
le somme percepite, Lire 50.000.000 per i diritti di superficie e le servitù da pagarsi una tantum, Lire
12.000.000 annui per il canone di locazione del terreno, erano tutte da ritenersi dovute quale corrispettivo della concessione del diritto di superficie e dei diritti di servitù così da generare una plusvalenza esclusa dai
“redditi diversi” di cui all'art. 67 co. 1 lettera b);
che, pertanto, egli aveva versato una Irpef maggiore di quella dovuta, avendo tassato la parte erroneamente ritenuta essere canone di locazione come redditi diversi.
L'agenzia delle entrate costituitasi in giudizio rappresentò le ragione della infondatezza della richiesta di restituzione delle somme.
La CGT con sentenza n. 384 emessa all'udienza del 4.2.2025 e depositata il 13.3.2025 rigettò il ricorso condannando il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.300,00 euro.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ha formulato le seguenti conclusioni:
accogliere l'appello, riformando integralmente la sentenza riqualificare il contratto come contratto di costituzione di diritto di superficie e diritti di servitù;
annullare i dinieghi di rimborso IRPEF dal 2018 al 2021;
condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al sig. Ricorrente_1 l'importo di euro 23.613,00 oltre interessi ex art. 44 DPR 602/1973 e rivalutazione monetaria;
porre a carico dell'Amministrazione le spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
L'agenzia delle entrate, intervenuta nel giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Dopo la costituzione dell'agenzia, l'appellante ha presentato una memoria con la quale ha nuovamente spiegato le ragioni a sostegno della richiesta di rimborso. Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'appellante con il primo motivo chiesto la riforma della sentenza per erronea qualificazione del rapporto contrattuale e per violazione e falsa applicazione degli artt. 67, co. 1 lett. e) TUIR;
art. 20 DPR n.
131/1986; artt. 952-954 c.c.; art. 1362-1371 c.c.), sostenendo che la causa concreta dell'accordo era la costituzione del diritto di superficie e non di locazione, questo giudice di appello è chiamato a qualificare la natura del rapporto tra il Ricorrente_1 e la Nominativo_1.
In fatto dai documenti prodotti risulta che esso è regolato da tre contratti:
quello del 20 luglio1998 rogato dal notaio Nominativo_2 denominato “Atto di locazione e di costituzione di diritti reali”;
atto del 21.2.2000 sempre per notar Nominativo_2 di costituzione a favore della Nominativo_1 dei diritti di locazione, superficie e servitù;
quello del 12 aprile 2000, rogato dallo stesso notaio, denominato “atto di individuazione e identificazione catastale di area concessa in diritto di superficie” con il quale furono individuate le particelle sulle quali erano costituiti i diritti di superficie e quelle che erano state concesse in locazione.
L'appellante sostiene che con tali contratti fu costituito un diritto di superficie a favore della società e non un contratto di locazione.
Ciò perché scopo della società era l'installazione delle turbine eoliche per la produzione di energia elettrica da energia eolica con la costituzione del diritto di superficie mentre, con la costituzione delle servitù di elettrodotto, di passaggio pedonale e carrabile e delle servitù di uso dei terreni circostanti l'impianto eolico, venivano assicurati il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Il programma negoziale si sarebbe esaurito con la costituzione del diritto di superficie e delle servitù accessorie, quindi, la locazione sarebbe stata superflua ed inutile. Dall'altro lato, il terreno concesso in locazione è più ampio di quello su cui insistono il diritto di superficie e i diritti di servitù. Pur comprendendo il parco eolico 26 turbine, non si rileva in modo completo tale distinzione e, cioè, tra i fondi su cui insisterebbero il diritto di superficie e i diritti di servitù e quelli che sarebbero stati concessi in locazione;
ovvero per una sola torre eolica si dice che: il diritto di superficie viene concesso sulla porzione di terreno corrispondente al foglio 9 particella 172; le servitù, sulle particelle 151 e 171 del foglio 9; la locazione, sulle stesse particelle 151 e 171 del foglio 9. Per gli altri venticinque pali eolici nulla viene specificato.
Mancando, in modo quasi assoluto, ogni specificazione e differenziazione tra i terreni su cui viene costituito il diritto di superficie e i terreni su cui viene concessa la locazione ed essendo essa pleonastica in quanto la stessa funzione viene realizzata dalle servitù che insistono sulle stesse parti del terreno, non si potrebbe che ribadire che l'atto pubblico, de quo, ha solo il nome della locazione e che, sostanzialmente, sarebbe un atto di costituzione di diritto di superficie e di diritti di servitù.
Ma v'è di più. Il fondo su cui insistono le torri eoliche è rimasto, prima e dopo la stipula, stabilmente destinato all'attività agricola: l'area tra le torri e le relative fasce di rispetto viene tuttora arata, seminata e raccolta dal proprietario, il quale annualmente presenta la domanda di sostegno PAC (Politica Agricola Comune) ottenendone l'ammissione. La continua lavorazione dei terreni da parte del concedente, documentata dalle dichiarazioni PAC, dimostra che non v'è stata locazione. Di conseguenza, la causa concreta del contratto non sarebbe la locazione del suolo agricolo, ma la costituzione di un diritto reale di superficie, comprensivo delle servitù tecniche coessenziali (cavidotti, viabilità, fascia anemometrica ecc.).
Il motivo di appello non è fondato. E' rilevante ai fini della individuazione della volontà delle parti, sottolineare che i contratti sono stati stipulati con atto notarile, per cui la denominazione degli stessi, come di costituzione del diritto di superficie e di concessione in locazione, non può ritenersi atecnico.
Nel corpo degli stessi viene spiegata la causa negoziale, conforme al nomen iuris: “ acquisire la locazione delle aree specificate nelle premesse sotto le lettere a) e b) (e di seguito tutte per brevità indicate anche con il termine "il Terreno"), nonché un diritto di superficie su alcune parti delle porzioni di tali terreni, al fine di poter installare sul Terreno macchine aerogeneratrici (che di seguito, per brevità saranno indicate anche: "Turbine eoliche") che dovranno far parte di una più vasta centrale eolica (che di seguito, per brevità sarà indicata anche;
"Centrale Eolica") che il sig. Nominativo_1. Nominativo_1_o_suoi aventi causa intende realizzare nell'area del Comune Luogo_1: d) a tal fine è anche interesse del sig. Nominativo_1
o suoi aventi causa, ottenere_su alcune porzioni dei terreni di comproprietà dei signori Ricorrente_1 e della signora
Nominativo_3 concessi in locazione, diverse da quelle sulle quali viene costituito il diritto di superficie, servitù di elettrodotto e di passaggio, al fine di poter costruire ed assicurare il buon funzionamento e la manutenzione delle Turbine Eoliche. I Comproprietari, avendo ricevuto dal sig. Nominativo_1, tutte le necessarie informazioni circa le modalità di funzionamento della Centrale Eolica, si sono dichiarati disponibili a concedere al sig. Nominativo_1 o suoi aventi causa la locazione, il diritto di superficie, di servitù ed altri diritti come di seguito specificato. …. 6) La durata della Locazione del terreno è stabilita in anni ventinove (anni 29) dalla stipulazione del presente atto. La durata del diritto di superficie e dei diritti di servitù costituiti con il presente attoè stabilita anche per il periodo di anni ventinove (anni 29) e si rinnoveranno per un uguale periodo di tempo ed alle medesime condizioni, salvo che intervenga disdetta da parte del sig. Nominativo_1 o suoi aventi-causa o da parte dei Comproprietari….. il-canone-globale-ed omnicomprensivo- per la locazione del Terreno è stabilito in lire centoventimilioni (L.120.000.000) annue. A partire dal mese in cui sul terreno saranno installate più di 10 Turbine Eoliche tale саnone sarà rinegoziato tra le parti, ma comunque il canone globale e omnicomprensivo per la locazione del terreno, non potrà essere inferiore a lire centoventimilioni annue, a cui dovrà aggiungersi il canone annuale di locazione non inferiore a £. 12.000.000 (lire dodicimilioni) annue per ogni ulteriore Turbina Eolica installata su detto Terreno, oltre le prime dieci. Il canone di locazione sarà versato ai Comproprietari, e/o loro aventi causa nella misura di 1/4 ciascuno, in_12 rate mensili anticipate, da_versarsi_ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di inizio dei lavori di installazione delle turbine Eoliche;
tale data sarà comunicata dal sig. Nominativo_1 o suoi aventi causa ai comproprietari, ma comunque non potrà essere successiva di oltre 60 gg. dalla stipula del presente_atto E' convenuto altresì che dall'inizio del secondo anno dalla data di inizio dei lavori il canone sopra stabilito sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni accertate dall'Istat, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati…. Il corrispettivo per i diritti di superficie di cui al1'art.3 e dei diritti di servitù di cui all'art,4 è convenuto nella somma forfettaria ed omnicomprensiva di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000) da versarsi in via anticipata ed in unica soluzione contestualmente alla stipula del presente atto.
L'appellante sostiene che la causa del contratto sarebbe diversa dal nomen iuris.
Osserva il collegio che nel diritto civile italiano, il rapporto tra la causa del contratto e il suo nomen iuris , la denominazione data dalle parti, in questo caso costituzione del diritto di superficie e locazione, è regolato dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
La causa è la funzione economico-sociale del contratto (o la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare) ed è un elemento essenziale ai sensi dell'Art. 1325 del Codice Civile.
Irrilevante è il nomen iuris: il nome che le parti danno al contratto non vincola il giudice.
Spetta al giudice, ai sensi dell'articolo 1362 cc, l'interpretazione del contrattoper determinare l'effettiva volontà delle parti e ricondurre la fattispecie al corretto schema legale, a prescindere dalla terminologia utilizzata. Il nomen iuris assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice;
esso è una dichiarazione di intenti, ma la causa (la funzione concreta) è ciò che conta.
Dalla lettura dei contratti, anche prescindendo dal nomen iuris, emerge chiaramente che la volontà delle parti era quella di concedere il diritto di superficie sulla parte dei fondi sulla quale sarebbero state installate le pale eoliche e di concedere in locazione altra parte dei fondi. Valga per tutte:
la diversità della causale del corrispettivo, distinto per il diritto di superficie e per la locazione;
la diversa funzione che aveva la costituzione del diritto di superficie su parte del fondo rispetto alla locazione di altre particelle;
il meccanismo di adeguamento del canone, per il quale si richiamavano le variazioni accertate dall'Istat, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, proprio come avvene per il canone di locazione;
le modalità di pagamento, in unica soluzione per il diritto di superficie, in dodici rate per la locazione.
In conclusione il nomen iuris degli atti corrisponde alla causa.
Con altro motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 67, co. 1, lett. b) TUIR e dell'art. 53 Cost. (erronea imposizione di plusvalenza inesistente). Anche qualora si ritenesse configurabile una cessione di diritto reale, i corrispettivi percepiti oltre il quinquennio dall'acquisto ovvero su beni pervenuti per donazione non integrano redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b) TUIR (Cass. 15333/2014; prassi Agenzia Entrate circ. 6/E-2006). La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare tale autonomo profilo.
Il motivo è infondato.
Il compenso per i diritti di superficie, al pari delle plusvalenze di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da meno di cinque anni, rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1 lettera b) del TUIR, ed è soggetto a tassazione separata, salvo che non ricorrano le condizioni agevolative previste dalla richiamata circolare n. 6/18 (terreni agricoli posseduti da non meno di cinque anni). Il compenso per la locazione dei terreni per uso non agricolo, invece, rientra nella categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. E) del TUIR
e concorre al reddito annuo secondo il regime di cassa. Poiché i terreni concessi in locazione per un uso diverso da quello agricolo, per il combinato disposto dell'art. 27 co. 2 e dell'art. 32 co. 4 del TUIR, non sono produttivi di reddito fondiario ma rientrano nella categoria dei redditi diversi, l'istanza di rimborso è stata legittimamente rigettata.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5704/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Benevento avverso il rigetto della istanza di rimborso di euro 23.613,00 versata per l'Irpef nei periodi d'imposta 2021, 2020, 2019 e 2018.
Il Ricorrente_1 spiegò:
di essere proprietario di terreni sui quali, con contratto del 20 luglio 1998, aveva concesso il diritto di superficie a favore della srl Nominativo_1 per l'installazione di torri eoliche;
i terreni erano tutti con destinazione agricola ed erano stati acquisiti a titolo derivativo con atti di donazione del 28 gennaio 2013;
le somme percepite, Lire 50.000.000 per i diritti di superficie e le servitù da pagarsi una tantum, Lire
12.000.000 annui per il canone di locazione del terreno, erano tutte da ritenersi dovute quale corrispettivo della concessione del diritto di superficie e dei diritti di servitù così da generare una plusvalenza esclusa dai
“redditi diversi” di cui all'art. 67 co. 1 lettera b);
che, pertanto, egli aveva versato una Irpef maggiore di quella dovuta, avendo tassato la parte erroneamente ritenuta essere canone di locazione come redditi diversi.
L'agenzia delle entrate costituitasi in giudizio rappresentò le ragione della infondatezza della richiesta di restituzione delle somme.
La CGT con sentenza n. 384 emessa all'udienza del 4.2.2025 e depositata il 13.3.2025 rigettò il ricorso condannando il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in 2.300,00 euro.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ha formulato le seguenti conclusioni:
accogliere l'appello, riformando integralmente la sentenza riqualificare il contratto come contratto di costituzione di diritto di superficie e diritti di servitù;
annullare i dinieghi di rimborso IRPEF dal 2018 al 2021;
condannare l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al sig. Ricorrente_1 l'importo di euro 23.613,00 oltre interessi ex art. 44 DPR 602/1973 e rivalutazione monetaria;
porre a carico dell'Amministrazione le spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
L'agenzia delle entrate, intervenuta nel giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese.
Dopo la costituzione dell'agenzia, l'appellante ha presentato una memoria con la quale ha nuovamente spiegato le ragioni a sostegno della richiesta di rimborso. Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'appellante con il primo motivo chiesto la riforma della sentenza per erronea qualificazione del rapporto contrattuale e per violazione e falsa applicazione degli artt. 67, co. 1 lett. e) TUIR;
art. 20 DPR n.
131/1986; artt. 952-954 c.c.; art. 1362-1371 c.c.), sostenendo che la causa concreta dell'accordo era la costituzione del diritto di superficie e non di locazione, questo giudice di appello è chiamato a qualificare la natura del rapporto tra il Ricorrente_1 e la Nominativo_1.
In fatto dai documenti prodotti risulta che esso è regolato da tre contratti:
quello del 20 luglio1998 rogato dal notaio Nominativo_2 denominato “Atto di locazione e di costituzione di diritti reali”;
atto del 21.2.2000 sempre per notar Nominativo_2 di costituzione a favore della Nominativo_1 dei diritti di locazione, superficie e servitù;
quello del 12 aprile 2000, rogato dallo stesso notaio, denominato “atto di individuazione e identificazione catastale di area concessa in diritto di superficie” con il quale furono individuate le particelle sulle quali erano costituiti i diritti di superficie e quelle che erano state concesse in locazione.
L'appellante sostiene che con tali contratti fu costituito un diritto di superficie a favore della società e non un contratto di locazione.
Ciò perché scopo della società era l'installazione delle turbine eoliche per la produzione di energia elettrica da energia eolica con la costituzione del diritto di superficie mentre, con la costituzione delle servitù di elettrodotto, di passaggio pedonale e carrabile e delle servitù di uso dei terreni circostanti l'impianto eolico, venivano assicurati il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Il programma negoziale si sarebbe esaurito con la costituzione del diritto di superficie e delle servitù accessorie, quindi, la locazione sarebbe stata superflua ed inutile. Dall'altro lato, il terreno concesso in locazione è più ampio di quello su cui insistono il diritto di superficie e i diritti di servitù. Pur comprendendo il parco eolico 26 turbine, non si rileva in modo completo tale distinzione e, cioè, tra i fondi su cui insisterebbero il diritto di superficie e i diritti di servitù e quelli che sarebbero stati concessi in locazione;
ovvero per una sola torre eolica si dice che: il diritto di superficie viene concesso sulla porzione di terreno corrispondente al foglio 9 particella 172; le servitù, sulle particelle 151 e 171 del foglio 9; la locazione, sulle stesse particelle 151 e 171 del foglio 9. Per gli altri venticinque pali eolici nulla viene specificato.
Mancando, in modo quasi assoluto, ogni specificazione e differenziazione tra i terreni su cui viene costituito il diritto di superficie e i terreni su cui viene concessa la locazione ed essendo essa pleonastica in quanto la stessa funzione viene realizzata dalle servitù che insistono sulle stesse parti del terreno, non si potrebbe che ribadire che l'atto pubblico, de quo, ha solo il nome della locazione e che, sostanzialmente, sarebbe un atto di costituzione di diritto di superficie e di diritti di servitù.
Ma v'è di più. Il fondo su cui insistono le torri eoliche è rimasto, prima e dopo la stipula, stabilmente destinato all'attività agricola: l'area tra le torri e le relative fasce di rispetto viene tuttora arata, seminata e raccolta dal proprietario, il quale annualmente presenta la domanda di sostegno PAC (Politica Agricola Comune) ottenendone l'ammissione. La continua lavorazione dei terreni da parte del concedente, documentata dalle dichiarazioni PAC, dimostra che non v'è stata locazione. Di conseguenza, la causa concreta del contratto non sarebbe la locazione del suolo agricolo, ma la costituzione di un diritto reale di superficie, comprensivo delle servitù tecniche coessenziali (cavidotti, viabilità, fascia anemometrica ecc.).
Il motivo di appello non è fondato. E' rilevante ai fini della individuazione della volontà delle parti, sottolineare che i contratti sono stati stipulati con atto notarile, per cui la denominazione degli stessi, come di costituzione del diritto di superficie e di concessione in locazione, non può ritenersi atecnico.
Nel corpo degli stessi viene spiegata la causa negoziale, conforme al nomen iuris: “ acquisire la locazione delle aree specificate nelle premesse sotto le lettere a) e b) (e di seguito tutte per brevità indicate anche con il termine "il Terreno"), nonché un diritto di superficie su alcune parti delle porzioni di tali terreni, al fine di poter installare sul Terreno macchine aerogeneratrici (che di seguito, per brevità saranno indicate anche: "Turbine eoliche") che dovranno far parte di una più vasta centrale eolica (che di seguito, per brevità sarà indicata anche;
"Centrale Eolica") che il sig. Nominativo_1. Nominativo_1_o_suoi aventi causa intende realizzare nell'area del Comune Luogo_1: d) a tal fine è anche interesse del sig. Nominativo_1
o suoi aventi causa, ottenere_su alcune porzioni dei terreni di comproprietà dei signori Ricorrente_1 e della signora
Nominativo_3 concessi in locazione, diverse da quelle sulle quali viene costituito il diritto di superficie, servitù di elettrodotto e di passaggio, al fine di poter costruire ed assicurare il buon funzionamento e la manutenzione delle Turbine Eoliche. I Comproprietari, avendo ricevuto dal sig. Nominativo_1, tutte le necessarie informazioni circa le modalità di funzionamento della Centrale Eolica, si sono dichiarati disponibili a concedere al sig. Nominativo_1 o suoi aventi causa la locazione, il diritto di superficie, di servitù ed altri diritti come di seguito specificato. …. 6) La durata della Locazione del terreno è stabilita in anni ventinove (anni 29) dalla stipulazione del presente atto. La durata del diritto di superficie e dei diritti di servitù costituiti con il presente attoè stabilita anche per il periodo di anni ventinove (anni 29) e si rinnoveranno per un uguale periodo di tempo ed alle medesime condizioni, salvo che intervenga disdetta da parte del sig. Nominativo_1 o suoi aventi-causa o da parte dei Comproprietari….. il-canone-globale-ed omnicomprensivo- per la locazione del Terreno è stabilito in lire centoventimilioni (L.120.000.000) annue. A partire dal mese in cui sul terreno saranno installate più di 10 Turbine Eoliche tale саnone sarà rinegoziato tra le parti, ma comunque il canone globale e omnicomprensivo per la locazione del terreno, non potrà essere inferiore a lire centoventimilioni annue, a cui dovrà aggiungersi il canone annuale di locazione non inferiore a £. 12.000.000 (lire dodicimilioni) annue per ogni ulteriore Turbina Eolica installata su detto Terreno, oltre le prime dieci. Il canone di locazione sarà versato ai Comproprietari, e/o loro aventi causa nella misura di 1/4 ciascuno, in_12 rate mensili anticipate, da_versarsi_ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di inizio dei lavori di installazione delle turbine Eoliche;
tale data sarà comunicata dal sig. Nominativo_1 o suoi aventi causa ai comproprietari, ma comunque non potrà essere successiva di oltre 60 gg. dalla stipula del presente_atto E' convenuto altresì che dall'inizio del secondo anno dalla data di inizio dei lavori il canone sopra stabilito sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni accertate dall'Istat, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati…. Il corrispettivo per i diritti di superficie di cui al1'art.3 e dei diritti di servitù di cui all'art,4 è convenuto nella somma forfettaria ed omnicomprensiva di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000) da versarsi in via anticipata ed in unica soluzione contestualmente alla stipula del presente atto.
L'appellante sostiene che la causa del contratto sarebbe diversa dal nomen iuris.
Osserva il collegio che nel diritto civile italiano, il rapporto tra la causa del contratto e il suo nomen iuris , la denominazione data dalle parti, in questo caso costituzione del diritto di superficie e locazione, è regolato dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
La causa è la funzione economico-sociale del contratto (o la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare) ed è un elemento essenziale ai sensi dell'Art. 1325 del Codice Civile.
Irrilevante è il nomen iuris: il nome che le parti danno al contratto non vincola il giudice.
Spetta al giudice, ai sensi dell'articolo 1362 cc, l'interpretazione del contrattoper determinare l'effettiva volontà delle parti e ricondurre la fattispecie al corretto schema legale, a prescindere dalla terminologia utilizzata. Il nomen iuris assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice;
esso è una dichiarazione di intenti, ma la causa (la funzione concreta) è ciò che conta.
Dalla lettura dei contratti, anche prescindendo dal nomen iuris, emerge chiaramente che la volontà delle parti era quella di concedere il diritto di superficie sulla parte dei fondi sulla quale sarebbero state installate le pale eoliche e di concedere in locazione altra parte dei fondi. Valga per tutte:
la diversità della causale del corrispettivo, distinto per il diritto di superficie e per la locazione;
la diversa funzione che aveva la costituzione del diritto di superficie su parte del fondo rispetto alla locazione di altre particelle;
il meccanismo di adeguamento del canone, per il quale si richiamavano le variazioni accertate dall'Istat, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, proprio come avvene per il canone di locazione;
le modalità di pagamento, in unica soluzione per il diritto di superficie, in dodici rate per la locazione.
In conclusione il nomen iuris degli atti corrisponde alla causa.
Con altro motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 67, co. 1, lett. b) TUIR e dell'art. 53 Cost. (erronea imposizione di plusvalenza inesistente). Anche qualora si ritenesse configurabile una cessione di diritto reale, i corrispettivi percepiti oltre il quinquennio dall'acquisto ovvero su beni pervenuti per donazione non integrano redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b) TUIR (Cass. 15333/2014; prassi Agenzia Entrate circ. 6/E-2006). La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare tale autonomo profilo.
Il motivo è infondato.
Il compenso per i diritti di superficie, al pari delle plusvalenze di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da meno di cinque anni, rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1 lettera b) del TUIR, ed è soggetto a tassazione separata, salvo che non ricorrano le condizioni agevolative previste dalla richiamata circolare n. 6/18 (terreni agricoli posseduti da non meno di cinque anni). Il compenso per la locazione dei terreni per uso non agricolo, invece, rientra nella categoria dei “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. E) del TUIR
e concorre al reddito annuo secondo il regime di cassa. Poiché i terreni concessi in locazione per un uso diverso da quello agricolo, per il combinato disposto dell'art. 27 co. 2 e dell'art. 32 co. 4 del TUIR, non sono produttivi di reddito fondiario ma rientrano nella categoria dei redditi diversi, l'istanza di rimborso è stata legittimamente rigettata.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.