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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
AG TO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 497/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M403126-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M403126-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TF902M403126/2023 emesso nei confronti della Società_1 di fatto per l'anno d'imposta 2017. Il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'Accertamento, sul presupposto della sua partecipazione - in qualità di socio - alla Società_1 di fatto da parte dell'Ufficio di Salerno. Successivamente l'Ufficio di Bergamo ha notificato al ricorrente l'avviso di accertamento n. T9F01C201759/2023 per il recupero dell'IRPEF e delle addizionali calcolate sugli utili ricostruiti induttivamente nei confronti della Società ed attribuiti per trasparenza al Sig. Ricorrente_1 ex art. 5 del T.UI.R., che è stato impugnato dinnanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Bergamo con separato ricorso.
Preliminarmente invoca il litisconsorzio ex art. 14 D.Lgs 546/1992 in virtù del fatto che l'attribuzione dei redditi ai soci di fatto, ai fini II.DD., è stata effettuata ai sensi dell' art. 5 TUIR chiedendo la riunione di tutti i procedimenti esistenti al procedimento tributario radicato per primo. Eccepisce nullità dello stesso anche per radicale difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 che prescrive espressamente che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione”.
L'impugnato Accertamento non dà alcun conto in alcun modo delle reali motivazioni sottese alla pretesa in concreto formalizzata dall'ente creditore. Lamenta che finanche il ruolo di cartiera della Società è stato oggetto di una motivazione meramente apparente ed è privo di fondamento, dal momento che una serie di elementi indiziari fra loro slegati e scoordinati sono stati letteralmente inseriti dall'Ente accertatore nel contesto in scrutinio, senza fornire una sua chiave di lettura funzionale a comprendere il ragionamento svolto al fine di valorizzare detti indizi. Contesta che “beni ed attrezzature” siano necessari “per adempiere al proprio oggetto sociale” e lo stesso vale per “utenze elettriche, idriche, di telefonia fissa e di gas”, trattandosi di una cooperativa che fornisce servizi di manodopera per facchinaggio e pulizia. Lamenta la genericità delle affermazioni con cui l'Ufficio di Salerno (la cui motivazione è stata richiamata per relationem dall'Ufficio di
Bergamo) contesta che la S.L. “ha emesso fatture che risultano regolarizzate solo in minima parte”, “ha personale assunto fittiziamente” e “ha fornito fittiziamente manodopera in favore di società dell'Italia settentrionale operanti nel settore del facchinaggio”. Eccepisce che ove pure l'Ufficio delle Entrate di Salerno abbia voluto soddisfare l'obbligo sancito a pena di nullità dall'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 facendo riferimento all'attività istruttoria precedentemente svolta nel Pvc redatto dal Comando della Guardia di Finanza, vi era l'inderogabile dovere di valutare criticamente ed autonomamente gli elementi posti a base della pretesa impositiva. L'Ufficio non ha avuto copia delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Sig.
Nominativo_1 ma solo la sintesi che la G. di F. ha ritenuto idonea e sufficiente allo scopo. Evidenzia che la circostanza che il ricorrente abbia agito come amministratore occulto non è un fatto noto, bensì la conseguenza della sintesi delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Nominativo_1, legale rappresentantre della Società interessato con tutta evidenza a ridurre le proprie responsabilità; trattasi di una testimonianza indiretta o de relato che non ha trovato ad oggi conferma in sede penale: il Sig. Nominativo_1, nel ricostruire il proprio ruolo nel contesto di frode ipotizzato dalla G. di F., avrebbe riferito di essere stato coinvolto nell'operazione dal
Dott. Nominativo_2 e che questi gli avrebbe detto che la società che lui si sarebbe intestato sarebbe stata gestita dal Sig. Ricorrente_1. L'Ufficio di Salerno non ha individuato, né collocato nel tempo e nello spazio un solo atto gestorio che sarebbe stato compiuto dall'odierno ricorrente. I riferimenti alle condotte ipotizzate a carico del ricorrente sono sempre generici e privi di contestualizzazione proprio perché non esiste un'attività gestoria occulta che sia stata compiuta dall'odierno ricorrente e riscontrata dall'Ente accertatore. Ritiene che l'attribuzione al ricorrente del 50% dell'utile illecito ipoteticamente determinato sia contraria alla logica del buon senso. Pertanto, anche a voler prescindere in toto dalle contestazioni afferenti al procedimento di formazione della maggiore pretesa impositiva, non è ipotizzabile che l'Erario possa aggredire il Sig. Ricorrente_1 considerandolo socio della Società e, quindi, beneficiario ultimo pro quota degli utili su di essa convogliati e responsabile in solido con quest'ultima per i maggiori tributi accertati, gli interessi e le sanzioni irrogate.
Non solo non c'è alcuna prova che il Sig. Ricorrente_1 abbia agito come amministratore di fatto della Società, ma non vi è nemmeno prova dell'esistenza della Società (di fatto) con il Dott. Nominativo_2, che rappresenta il fondamento dell'azione accertatrice dell'Ufficio di Salerno.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che argomenta che l'avviso di accertamento è correttamente motivato secondo quanto prescritto dagli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000 poiché in esso sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, nonché attraverso il richiamo al presupposto PVC quale parte integrante e sostanziale dell' atto impositivo e allo stesso allegato. Al ricorrente
è stato ampiamente assicurato il diritto di difesa anche attraverso la preventiva notifica dell' invito al contradditorio ex art. 5 d. lgs. n. 218/97, per fornire eventuali giustificazioni in merito ai rilievi accertati al quale il sig. Ricorrente_1 ha presentato memorie difensive non ritenute idonee dall' Ufficio a definire l'atto. Secondo l'Ufficio anche il signor Ricorrente_1, così come il signor Nominativo_2 , può essere considerato amministratore di fatto della società in quanto il sig. Nominativo_1 interrogato nell'ambito del procedimento penale n. 996/2019 ha dichiarato che, incontrato il sig. Nominativo_2, questi, venuto a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie, gli propose di costituire la Società_1, che avrebbe operato in provincia di Milano sotto la gestione del sig. Ricorrente_1. La motivazione per relationem realizza solo una legittima “economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente. Nel caso in cui l'Ufficio contesti la inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate l'onere probatorio a suo carico è assolto attraverso la indicazione degli elementi, anche indiziari, su cui si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente fornire la prova della “esistenza” (ovvero la fonte legittima) della operazione poiché non basta la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
Con successiva memoria il ricorrente deposita documentazione che testimonia come il Sig. Ricorrente_1 abbia sempre operato come consulente, per più clienti, dedicandosi ad un'attività lecita, i cui proventi sono stati correttamente dichiarati al Fisco, e gli hanno permesso di mantenere sé stesso e la propria famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con Ordinanza 987 del 19/6/2024 la Corte aveva onerato il ricorrente alla chiamata in causa di tutti i soci "parti interessate", ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. 546/92, nel termine di 20 giorni dalla notifica, il ricorso merita accoglimento. La Corte individua una ragione, tra quelle dedotte da parte del ricorrente, che, ai fini del decidere, presenta i connotati di maggiore liquidità e pregiudizialità rispetto alle altre doglianze e che è costituita dalla negazione del ruolo di amministratore di fatto. E' infatti su tale presupposto fattuale che l'Ufficio ha addebitato al ricorrente le imposte quantificate sul c.d. vantaggio fiscale che sarebbe emerso dalla falsa fatturazione da parte della amministrata SL società di fatto. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, la configurazione di amministratore di fatto presuppone l'assolvimento della relativa prova ex art. 2697 c.c. a carico dell'Ufficio. In base all'art. 2639 c.c. è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione del soggetto formalmente investito della qualifica di amministratore che, secondo l'art. 2380 bis c.c., è colui che gestisce l'impresa. Secondo
Cass. nn. 4045/2016 e 16184/2016, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura di amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni. E'amministratore di fatto chi, pur privo di investitura formale, si inserisce nella gestione di una società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative con sistematicità e completezza.
Anche nel campo penale, la Cassazione ha statuito che per attribuire tale ruolo è necessario provare una significativa e continuativa attività gestoria, escludendo che condotte episodiche od occasionali possano integrare tali profili (Cass. nn. 36556/22, 34381/22, ecc).
Nel caso di specie, tali prove, che l'Ufficio aveva l'onere di fornire, difettano, non essendo rintracciabile né nell'avviso di accertamento, né nel p.v.c. la prova di condotte riconducibili ad una sistematica gestione della detta SL società di fatto da parte dell'odierno ricorrente. Le dichiarazioni rilasciate da terzi non compravano un ruolo continuativo del ricorrente. Ciò che rileva quindi ai fini del decidere, ed in senso assorbente, è la rilevata mancanza di prove sufficienti a sostegno della configurazione del predetto ruolo di amministratore di fatto. Il ricorso va pertanto accolto. Assorbiti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 9.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del CUT, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
AG TO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 497/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M403126-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M403126-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento TF902M403126/2023 emesso nei confronti della Società_1 di fatto per l'anno d'imposta 2017. Il ricorrente ha ricevuto la notifica dell'Accertamento, sul presupposto della sua partecipazione - in qualità di socio - alla Società_1 di fatto da parte dell'Ufficio di Salerno. Successivamente l'Ufficio di Bergamo ha notificato al ricorrente l'avviso di accertamento n. T9F01C201759/2023 per il recupero dell'IRPEF e delle addizionali calcolate sugli utili ricostruiti induttivamente nei confronti della Società ed attribuiti per trasparenza al Sig. Ricorrente_1 ex art. 5 del T.UI.R., che è stato impugnato dinnanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Bergamo con separato ricorso.
Preliminarmente invoca il litisconsorzio ex art. 14 D.Lgs 546/1992 in virtù del fatto che l'attribuzione dei redditi ai soci di fatto, ai fini II.DD., è stata effettuata ai sensi dell' art. 5 TUIR chiedendo la riunione di tutti i procedimenti esistenti al procedimento tributario radicato per primo. Eccepisce nullità dello stesso anche per radicale difetto di motivazione e violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 che prescrive espressamente che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione”.
L'impugnato Accertamento non dà alcun conto in alcun modo delle reali motivazioni sottese alla pretesa in concreto formalizzata dall'ente creditore. Lamenta che finanche il ruolo di cartiera della Società è stato oggetto di una motivazione meramente apparente ed è privo di fondamento, dal momento che una serie di elementi indiziari fra loro slegati e scoordinati sono stati letteralmente inseriti dall'Ente accertatore nel contesto in scrutinio, senza fornire una sua chiave di lettura funzionale a comprendere il ragionamento svolto al fine di valorizzare detti indizi. Contesta che “beni ed attrezzature” siano necessari “per adempiere al proprio oggetto sociale” e lo stesso vale per “utenze elettriche, idriche, di telefonia fissa e di gas”, trattandosi di una cooperativa che fornisce servizi di manodopera per facchinaggio e pulizia. Lamenta la genericità delle affermazioni con cui l'Ufficio di Salerno (la cui motivazione è stata richiamata per relationem dall'Ufficio di
Bergamo) contesta che la S.L. “ha emesso fatture che risultano regolarizzate solo in minima parte”, “ha personale assunto fittiziamente” e “ha fornito fittiziamente manodopera in favore di società dell'Italia settentrionale operanti nel settore del facchinaggio”. Eccepisce che ove pure l'Ufficio delle Entrate di Salerno abbia voluto soddisfare l'obbligo sancito a pena di nullità dall'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 facendo riferimento all'attività istruttoria precedentemente svolta nel Pvc redatto dal Comando della Guardia di Finanza, vi era l'inderogabile dovere di valutare criticamente ed autonomamente gli elementi posti a base della pretesa impositiva. L'Ufficio non ha avuto copia delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Sig.
Nominativo_1 ma solo la sintesi che la G. di F. ha ritenuto idonea e sufficiente allo scopo. Evidenzia che la circostanza che il ricorrente abbia agito come amministratore occulto non è un fatto noto, bensì la conseguenza della sintesi delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Nominativo_1, legale rappresentantre della Società interessato con tutta evidenza a ridurre le proprie responsabilità; trattasi di una testimonianza indiretta o de relato che non ha trovato ad oggi conferma in sede penale: il Sig. Nominativo_1, nel ricostruire il proprio ruolo nel contesto di frode ipotizzato dalla G. di F., avrebbe riferito di essere stato coinvolto nell'operazione dal
Dott. Nominativo_2 e che questi gli avrebbe detto che la società che lui si sarebbe intestato sarebbe stata gestita dal Sig. Ricorrente_1. L'Ufficio di Salerno non ha individuato, né collocato nel tempo e nello spazio un solo atto gestorio che sarebbe stato compiuto dall'odierno ricorrente. I riferimenti alle condotte ipotizzate a carico del ricorrente sono sempre generici e privi di contestualizzazione proprio perché non esiste un'attività gestoria occulta che sia stata compiuta dall'odierno ricorrente e riscontrata dall'Ente accertatore. Ritiene che l'attribuzione al ricorrente del 50% dell'utile illecito ipoteticamente determinato sia contraria alla logica del buon senso. Pertanto, anche a voler prescindere in toto dalle contestazioni afferenti al procedimento di formazione della maggiore pretesa impositiva, non è ipotizzabile che l'Erario possa aggredire il Sig. Ricorrente_1 considerandolo socio della Società e, quindi, beneficiario ultimo pro quota degli utili su di essa convogliati e responsabile in solido con quest'ultima per i maggiori tributi accertati, gli interessi e le sanzioni irrogate.
Non solo non c'è alcuna prova che il Sig. Ricorrente_1 abbia agito come amministratore di fatto della Società, ma non vi è nemmeno prova dell'esistenza della Società (di fatto) con il Dott. Nominativo_2, che rappresenta il fondamento dell'azione accertatrice dell'Ufficio di Salerno.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che argomenta che l'avviso di accertamento è correttamente motivato secondo quanto prescritto dagli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000 poiché in esso sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, nonché attraverso il richiamo al presupposto PVC quale parte integrante e sostanziale dell' atto impositivo e allo stesso allegato. Al ricorrente
è stato ampiamente assicurato il diritto di difesa anche attraverso la preventiva notifica dell' invito al contradditorio ex art. 5 d. lgs. n. 218/97, per fornire eventuali giustificazioni in merito ai rilievi accertati al quale il sig. Ricorrente_1 ha presentato memorie difensive non ritenute idonee dall' Ufficio a definire l'atto. Secondo l'Ufficio anche il signor Ricorrente_1, così come il signor Nominativo_2 , può essere considerato amministratore di fatto della società in quanto il sig. Nominativo_1 interrogato nell'ambito del procedimento penale n. 996/2019 ha dichiarato che, incontrato il sig. Nominativo_2, questi, venuto a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie, gli propose di costituire la Società_1, che avrebbe operato in provincia di Milano sotto la gestione del sig. Ricorrente_1. La motivazione per relationem realizza solo una legittima “economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente. Nel caso in cui l'Ufficio contesti la inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate l'onere probatorio a suo carico è assolto attraverso la indicazione degli elementi, anche indiziari, su cui si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente fornire la prova della “esistenza” (ovvero la fonte legittima) della operazione poiché non basta la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
Con successiva memoria il ricorrente deposita documentazione che testimonia come il Sig. Ricorrente_1 abbia sempre operato come consulente, per più clienti, dedicandosi ad un'attività lecita, i cui proventi sono stati correttamente dichiarati al Fisco, e gli hanno permesso di mantenere sé stesso e la propria famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con Ordinanza 987 del 19/6/2024 la Corte aveva onerato il ricorrente alla chiamata in causa di tutti i soci "parti interessate", ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. 546/92, nel termine di 20 giorni dalla notifica, il ricorso merita accoglimento. La Corte individua una ragione, tra quelle dedotte da parte del ricorrente, che, ai fini del decidere, presenta i connotati di maggiore liquidità e pregiudizialità rispetto alle altre doglianze e che è costituita dalla negazione del ruolo di amministratore di fatto. E' infatti su tale presupposto fattuale che l'Ufficio ha addebitato al ricorrente le imposte quantificate sul c.d. vantaggio fiscale che sarebbe emerso dalla falsa fatturazione da parte della amministrata SL società di fatto. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, la configurazione di amministratore di fatto presuppone l'assolvimento della relativa prova ex art. 2697 c.c. a carico dell'Ufficio. In base all'art. 2639 c.c. è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione del soggetto formalmente investito della qualifica di amministratore che, secondo l'art. 2380 bis c.c., è colui che gestisce l'impresa. Secondo
Cass. nn. 4045/2016 e 16184/2016, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura di amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni. E'amministratore di fatto chi, pur privo di investitura formale, si inserisce nella gestione di una società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative con sistematicità e completezza.
Anche nel campo penale, la Cassazione ha statuito che per attribuire tale ruolo è necessario provare una significativa e continuativa attività gestoria, escludendo che condotte episodiche od occasionali possano integrare tali profili (Cass. nn. 36556/22, 34381/22, ecc).
Nel caso di specie, tali prove, che l'Ufficio aveva l'onere di fornire, difettano, non essendo rintracciabile né nell'avviso di accertamento, né nel p.v.c. la prova di condotte riconducibili ad una sistematica gestione della detta SL società di fatto da parte dell'odierno ricorrente. Le dichiarazioni rilasciate da terzi non compravano un ruolo continuativo del ricorrente. Ciò che rileva quindi ai fini del decidere, ed in senso assorbente, è la rilevata mancanza di prove sufficienti a sostegno della configurazione del predetto ruolo di amministratore di fatto. Il ricorso va pertanto accolto. Assorbiti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'Agenzia delle
Entrate alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 9.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del CUT, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.