Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da VI NO e AN NO, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore dello stabilimento balneare Lido Blumen Bad, sito sul Lungomare della Frazione Metaponto Lido del Comune di Bernalda, rappresentati e difesi dall’avv. Fernanda Chiarelli, PEC avvfernanda-chiarelli@pec.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Agresti, PEC agresti0336@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-dell’Ordinanza n. 13 del 31.1.2025 (notificata il 12.2.2025), con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 733/1931 e dell’art. 3, comma 7, L. n. 287/1991, ha disposto nei confronti dei sigg. VI NO e AN NO, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore, la decadenza del titolo abilitativo ex art. 86 R.D. n. 733/1931 all’esercizio dell’attività dello stabilimento balneare Lido Blumen Bad, comprendente anche la somministrazione di alimenti e bevande, per l’omessa esecuzione dell’Ordinanza di demolizione n. 37 del 6.5.2024 e per la mancanza del titolo edilizio in sanatoria, in quanto l’istanza dell’1.3.2024, volta ad ottenere la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ex artt. 5, commi 2 e 3, DPR n. 357/1997 e 6, comma 3, della Direttiva Europea n. 43/1992, era stata archiviata con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 155738 dell’11.7.2024, la cui impugnazione era stata respinta con la Sentenza TAR Basilicata n. 669 del 23.12.2024;
-della Determinazione n. 735 del 28.5.2025, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha accolto l’istanza del 14.4.2025, volta ad ottenere la VINCA per la demolizione dell’abuso edilizio, indicato nella predetta Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda n. 37 del 6.5.2024, con esclusivo riferimento alla prescrizione di “osservare un periodo di sospensione dei lavori di ripristino dal 15 marzo al 30 settembre, al fine di ridurre al minimo i disturbi alle specie di interesse conservazionistico”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bernalda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il Cons. PA MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ditta individuale VI NO dal 1998 gestisce lo stabilimento balneare Lido Blumen Bad, sito sul Lungomare della Frazione Metaponto Lido del Comune di Bernalda.
Nel 2020 è stato ampliato abusivamente da 33 mq. autorizzati a 49,295 mq. il blocco Bar del predetto stabilimento balneare.
Con istanza del 5.10.2022 la ditta individuale VI NO ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001 ha chiesto al Comune di Bernalda il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda con nota del 4.7.2023 ha chiesto alla ditta individuale VI NO la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ex artt. 5, commi 2 e 3, DPR n. 357/1997 e 6, comma 3, della Direttiva Europea n. 43/1992, in quanto lo stabilimento balneare si trova a 260 m. dalla Zona di Speciale Conservazione “Costa Jonica Foce Bradano” ed a 1.000 m. dalla Zona di Speciale Conservazione “Costa Jonica Foce Basento”, specificando che, in attesa della VINCA, il procedimento sarebbe rimasto sospeso.
Pertanto, la ditta individuale VI NO con istanza dell’1.3.2024 ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio della VINCA del suddetto blocco Bar.
Con provvedimento prot. n. 155738 dell’11.7.2024 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha archiviato la predetta istanza, in quanto:
1) non corredata da tutta la documentazione, prevista dall’art. 5 DPR n. 357/1997;
2) non può essere richiesta la VINCA postuma.
Con Sentenza n. 669 del 23.12.2024, passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha respinto l’impugnazione del predetto provvedimento regionale prot. n. 155738 dell’11.7.2024, pur tenendo conto della precedente Sentenza TAR Basilicata n. 601 del 10.7.2019 (che aveva anche richiamato C.d.S. Sez. III Sent. n. 6240 del 5.11.2018, TAR Catania Sez. I n. 1716 del 17.8.2018 e TAR Toscana Sez. III Sent. n. 156 del 30.1.2018) e della Sentenza TAR Catanzaro Sez. II n. 847 dell’11.5.2022, in quanto la II^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4135 del 28.5.2021 aveva persuasivamente statuito che non può essere rilasciata la VINCA postuma, perché:
1) l’art. 6, comma 3, della Direttiva Europea n. 43/1992 prevede che qualsiasi progetto può essere autorizzato, “soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità” dei siti in cui si trovano habitat naturali;
2) l’art. 5, comma 8, DPR n. 357/1997 stabilisce che, prima dell’approvazione definitiva dell’intervento, l’Autorità competente “acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza”;
3) tali norme non contemplano una validazione e/o convalida postuma, ma il comma 4 dell’art. 6 della Direttiva Europea n. 43/1992 ed il comma 9 dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 prevedono soltanto che, “nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, le Amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000”;
4) comunque, tali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, che teoricamente potrebbero anche giustificare il rilascio di una VINCA postuma, non sussistevano nella fattispecie, oggetto della controversia.
Intanto, con Ordinanza n. 37 del 6.5.2024 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bernalda aveva ingiunto ai sigg. VI NO e AN NO la demolizione dell’ampliamento abusivo del blocco Bar del suddetto stabilimento balneare, richiamando la precedente diffida ex art. 35, comma 1, DPR n. 380/2001 prot. n. 2504 dell’1.2.2024 (notificata l’11.3.2024), in quanto il predetto abuso edilizio era stato realizzato sui terreni foglio n. 50, particelle nn. 26 e 546, di proprietà demaniale, concedendo il termine di 30 giorni per la rimozione del citato abuso edilizio.
Poiché tale abuso edilizio non era ancora stato demolito, con Ordinanza n. 13 del 31.1.2025 (notificata il 12.2.2025) il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 e dell’art. 3, comma 7, L. n. 287/1991, ha disposto nei confronti dei sigg. VI NO e AN NO, nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore, la decadenza del titolo abilitativo ex art. 86 R.D. n. 773/1931 all’esercizio dell’attività dello stabilimento balneare Lido Blumen Bad, comprendente anche la somministrazione di alimenti e bevande, per l’omessa esecuzione della suddetta Ordinanza di demolizione n. 37 del 6.5.2024 e per la mancanza del titolo edilizio in sanatoria, in quanto l’istanza dell’1.3.2024, volta ad ottenere la VINCA, era stata archiviata con il citato provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 155738 dell’11.7.2024, la cui impugnazione era stata respinta con la Sentenza TAR Basilicata n. 669 del 23.12.2024.
Successivamente, con istanza del 14.4.2025 la ditta individuale VI NO ha chiesto alla Regione Basilicata la VINCA, per la demolizione del suddetto ampliamento abusivo del blocco Bar.
Con Determinazione n. 735 del 28.5.2025 il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, dopo aver precisato che la richiesta demolizione era assoggettata a VINCA, perché connessa alla tutela del cd. Corridoio della Migrazione, ha accolto la predetta istanza, con le seguenti prescrizioni:
a) adottare tutte le misure di mitigazione ed attenuazione, necessarie ad evitare che vengano alterate e/o danneggiate le funzionalità degli habitat;
b) eseguire, prima dell’avvio dei lavori, una specifica verifica dello status quo ante dell’areale interessato dal progetto, al fine di individuare la presenza di eventuali nidificazioni del Fratino e della Tartaruga marina, e, in caso di esito positivo, sospendere i lavori e segnalarne la presenza all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, in qualità di gestore dei Siti della rete Natura 2000;
c) “osservare un periodo di sospensione dei lavori di ripristino dal 15 marzo al 30 settembre, al fine di ridurre al minimo i disturbi alle specie di interesse conservazionistico”;
d) limitare allo stretto indispensabile, ove non ci siano soluzioni tecniche alternative, l’utilizzo di mezzi a motore rumorosi e/o di attrezzature, che disturbino la fauna locale e l’avifauna migratoria, e l’apertura di nuove piste per l’accesso all’area di intervento, utilizzando le piste esistenti;
e) utilizzare, per le lavorazioni, piccoli mezzi ed in piena efficienza, al fine di limitare vibrazioni, rumori ed emissioni di gas di scarico, ed effettuare un monitoraggio continuo degli eventuali impatti durante le fasi di cantiere;
f) evitare l’abbandono di rifiuti nell’area di intervento e nelle aree limitrofe e procedere allo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto derivante dalle operazioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, secondo la normativa vigente.
I sigg. VI NO e AN NO con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 6.6.2025 hanno impugnato la suddetta Ordinanza di demolizione del Comune di Bernalda n. 37 del 6.5.2024 e la predetta Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, con esclusivo riferimento alla prescrizione di “osservare un periodo di sospensione dei lavori di ripristino dal 15 marzo al 30 settembre, al fine di ridurre al minimo i disturbi alle specie di interesse conservazionistico”, deducendo:
A) con riferimento all’Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda n. 13 del 31.1.2025, l’errata applicazione dell’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 e dell’art. 3, comma 7, L. n. 287/1991, in quanto i ricorrenti con pec del 26.1.2025 avevano comunicato alla Regione Basilicata e per conoscenza al Comune di Bernalda che, dopo la Sentenza TAR Basilicata n. 669 del 23.12.2024, “abbiamo dato incarico il nostro ingegnere alla redazione e presentazione presso i vostri uffici del nuovo documento VINCA, per la rimozione delle opere abusive”;
B) con riferimento alla prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025:
1) l’eccesso di potere per contraddittorietà e per l’omesso bilanciamento tra gli interessi pubblici e quello privato, sia perché il predetto provvedimento regionale richiama il parere favorevole dell’Ufficio regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del 20.5.2025 (non depositato in giudizio), il quale aveva previsto la previa verifica da parte di un ornitologo/faunista esperto dell’assenza di nidificazione del Fratino e della Tartaruga marina e di concentrazioni di avifauna di interesse comunitario; sia perché tale provvedimento a pag. 8 specifica che l’intervento previsto, per ubicazione (area antropizzata), tipologia e modalità di esecuzione, “non avrà interferenze” con il cd. Corridoio della Migrazione, o comporta la “distruzione, riduzione e/o frammentazione degli habitat o la perturbazione delle specie comunitarie”;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto lo stabilimento balneare Lido Blumen Bad dei ricorrenti occupa la posizione centrale del Lungomare della Frazione Metaponto Lido del Comune di Bernalda ed è contornato da due alberghi e da numerose abitazioni, prospicienti il mare;
3) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, perché l’impugnata Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025 non era stata preceduta dal preavviso di rigetto, evidenziando che il terzo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies L. n. 241/1990, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. i), D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 ed entrato in vigore il 17.7.2020, prevede che la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali, se l’Amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, stabilita dal secondo periodo della stessa norma, non può essere applicata in caso di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990.
Con atto, notificato il 24.6.2025, il Comune di Bernalda ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm., depositato il 25.6.2025, e con successivi avvisi, notificati il 26.6.2025, i ricorrenti, sigg. VI NO e AN NO, hanno chiesto la prosecuzione del suddetto giudizio dinanzi a questo Tribunale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bernalda, sostenendo l’infondatezza del ricorso, ed evidenziando che, dopo la demolizione del blocco Bar ed il rilascio di un nuovo titolo abilitativo e di una nuova VINCA lo stabilimento balneare dei ricorrenti sarebbe potuto tornare in attività.
Con memoria del 19.7.2025 i ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni difensive del Comune di Bernalda.
Con Ordinanza n. 67 del 24.7.2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, “consentendo l’esercizio delle attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande, impedendo esclusivamente l’utilizzo della parte di ampliamento abusivo da 33 mq. autorizzati a 49,295 mq. del blocco Bar”.
In data 18.8.2025 la Polizia Municipale ha accertato che presso lo stabilimento balneare Lido Blumen Bad non veniva svolta l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e venivano utilizzati soli i servizi igienici.
Con memorie del 4.10.2025 e del 14.10.2025 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che in data 26.9.2025 avevano presentato al Comune di Bernalda la SCIA per la demolizione del suindicato abuso edilizio.
Mentre il Comune di Bernalda con memorie 4.10.2025 e del 15.10.2025 ha ribadito la legittimità dell’impugnata Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata n. 13 del 31.1.2025.
All’Udienza Pubblica del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione, dopo che:
1) il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione della prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025;
2) a cui ha replicato il difensore dei ricorrenti, specificando, che sussiste un interesse risarcitorio.
In via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione della prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025, in quanto, al momento della definizione del presente giudizio, il predetto periodo è già decorso.
Non possono essere esaminate le censure avverso la predetta prescrizione, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025, in quanto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 8 del 13.7.2022 ha statuito che l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con il quale è stato stabilito che, “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto, se sussiste l’interesse risarcitorio”, va interpretato nel senso:
-che è sufficiente dichiarare l’interesse a fini risarcitori, non essendo necessario né proporre la domanda risarcitoria nello stesso giudizio impugnatorio, né specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria,
-con la puntualizzazione che la dichiarazione da parte del ricorrente dell’interesse risarcitorio “deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.”,
-cioè la predetta dichiarazione dell’interesse risarcitorio deve essere precisata nella memoria conclusionale, che deve essere depositata entro il termine libero di 30 giorni prima dell’Udienza Pubblica o quantomeno con la memoria di replica, che deve essere presentata entro 20 giorni liberi prima dell’Udienza Pubblica.
Pertanto, poiché il difensore dei ricorrenti ha dichiarato l’interesse risarcitorio solo oralmente nell’Udienza Pubblica del 5.11.2025, l’impugnazione della prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Mentre l’impugnazione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda n. 13 del 31.1.2025 è infondata, in quanto va disattesa la censura avverso il predetto provvedimento, di errata applicazione degli artt. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 e 3, comma 7, L. n. 287/1991, perché i ricorrenti hanno presentato l’istanza di VINCA, per la demolizione del suddetto ampliamento abusivo del blocco Bar, soltanto in data 14.4.2025.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 prevede l’emanazione del provvedimento di “cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione”, mentre l’art. 3, comma 7, L. n. 287/1991 stabilisce che “le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici”.
Pertanto, prescindendo dall’abuso edilizio, privo anche di autorizzazione paesaggistica, ancora non demolito, poiché l’impugnazione del provvedimento regionale prot. n. 155738 dell’11.7.2024, con il quale è stata disattesa l’istanza di VINCA postuma dei ricorrenti, è stata respinta da questo TAR con la Sentenza n. 669 del 23.12.2024, passata in giudicato, e tale autorizzazione risulta necessaria per l’esercizio dello stabilimento balneare, il Comune di Bernalda non poteva fare altro, in data 31.1.2025, che adottare il contestato provvedimento ex art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931, di decadenza del titolo abilitativo ex art. 86 R.D. n. 773/1931 all’esercizio dell’attività dello stabilimento balneare, comprendente anche la somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò, anche perché, come sopra già detto, i ricorrenti hanno presentato l’istanza di VINCA, per la demolizione del suddetto ampliamento abusivo del blocco Bar, soltanto in data 14.4.2025.
Al riguardo, va, altresì, precisato che, dopo la citata Ordinanza n. 37 del 6.5.2024, non impugnata, ed il decorso del periodo 15 marzo-30 settembre, prescritto dall’impugnata Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, il rilevato abuso edilizio può essere demolito direttamente, essendo inutile la SCIA, presentata dai ricorrenti il 26.9.2025.
A quanto sopra consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione della prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025, e la reiezione dell’impugnazione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda n. 13 del 31.1.2025.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore del Comune di Bernalda, delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi, per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio nei confronti della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione della prescrizione della Determinazione regionale n. 735 del 28.5.2025, di sospensione dei lavori dal 15.3.2025 al 30.9.2025, e respinge l’impugnazione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Bernalda n. 13 del 31.1.2025.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Bernalda, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA; spese irripetibili nei confronti della Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE LE, Presidente
PA MA, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | TE LE |
IL SEGRETARIO