Articolo 1 della Legge 14 giugno 1964, n. 446
Articolo 2
Versione
16 luglio 1964
Art. 1.
Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, e' concesso un compenso speciale una tantum per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.
Entrata in vigore il 16 luglio 1964