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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 2042 /2025
Il giorno 11/11/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Massimiliano Pezzani per delega dell'Avv. PEZZANI
NO ;
Per l' , parte resistente, l'Avv. Patrizia Cianci CP_1
Per parte resistente l'avv Marco Gagliostro. per delega dell'avv. CP_2
RS RE;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI CO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2042/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pezzani Fabiano ( ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
Controparte_3
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4
disgiuntamente dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e C.F._3
dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Borsani (c.f.
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso pignoramento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna l'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973) n. 09484202400003969001 (doc. n. 4), notificato, a mezzo del servizio postale, in ata 20/9/2024 limitatamente alle presupposte cartelle n.
09420120026894715000, n.09420140000535847000 (ruolo n. 2013/97), n.
09420140017685855000, n. 09420150010254936000 e n. 09420160019719382000, aventi tutte ad oggetto crediti . Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di CP_1
pagamento opposta per omessa indicazione nel dettaglio dei crediti con relativi interessi e sanzioni, mancata notifica dei sottesi atti presupposti, nel merito,
l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo” In via principale, dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento presso terzi opposto e di tutti gli atti esecutivi conseguenti. - Dichiarare prescritte le pretese riportate nelle cartelle poste a fondamento del pignoramento di competenza di questo giudicante, ossia:
09420120026894715000, 09420140000535847000, 09420140017685855000,
09420150010254936000, 09420160019719382000. - In via subordinata, ridurre il pignoramento presso terzi, con eliminazione dei crediti prescritti e degli interessi di mora
e delle ulteriori spese aggiuntive. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' , chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, del D. Lgs. 46/1999,. Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile oltre che tardiva, la spiegata opposizione / domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a carico CP_1
del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente CP_2 , e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente per i CP_3 CP_1
motivi sopra esposti, e la condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto” CP_2
Si costituiva eccependo, l'infondatezza dell'omessa indicazione nel CP_2
dettaglio dei crediti con relativi interessi e sanzioni, della mancata notifica dei sottesi atti presupposti, e dell'avvenuta prescrizione del diritto .Pertanto, concludeva “Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e per gli illustrati motivi di diritto, con conseguenziale conferma dell'opposto Atto di pignoramento ex art. 72-bis
n. 09484202400003969001 e declaratoria di debenza dei crediti portati dalle presupposte cartelle n. 09420120026894715000, n. 09420140000535847000 (ruolo n.
2013/97), n. 09420140017685855000, n. 09420150010254936000 e n.
09420160019719382000; in caso inverosimile di accoglimento della domanda per ragioni afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore ( ), tenere indenne da CP_1
ogni sfavorevole conseguenza e dichiarare la sua Controparte_6
carenza di legittimazione passiva;
− Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto degli enti resistenti a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'atto di pignoramento limitatamente alle cartelle impugnate. Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione. Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, di cui è stata data prova degli atti interruttivi
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2042/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1615,00, oltre IVA e CPA, ove previste, con distrazione.
Palmi 11 novembre 2025 Il GOP
Dott.ssa MA RI CO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 2042 /2025
Il giorno 11/11/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Massimiliano Pezzani per delega dell'Avv. PEZZANI
NO ;
Per l' , parte resistente, l'Avv. Patrizia Cianci CP_1
Per parte resistente l'avv Marco Gagliostro. per delega dell'avv. CP_2
RS RE;
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI CO, all'udienza dell'11 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2042/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pezzani Fabiano ( ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
Controparte_3
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4
disgiuntamente dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e C.F._3
dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Borsani (c.f.
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso pignoramento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna l'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973) n. 09484202400003969001 (doc. n. 4), notificato, a mezzo del servizio postale, in ata 20/9/2024 limitatamente alle presupposte cartelle n.
09420120026894715000, n.09420140000535847000 (ruolo n. 2013/97), n.
09420140017685855000, n. 09420150010254936000 e n. 09420160019719382000, aventi tutte ad oggetto crediti . Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di CP_1
pagamento opposta per omessa indicazione nel dettaglio dei crediti con relativi interessi e sanzioni, mancata notifica dei sottesi atti presupposti, nel merito,
l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo” In via principale, dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento presso terzi opposto e di tutti gli atti esecutivi conseguenti. - Dichiarare prescritte le pretese riportate nelle cartelle poste a fondamento del pignoramento di competenza di questo giudicante, ossia:
09420120026894715000, 09420140000535847000, 09420140017685855000,
09420150010254936000, 09420160019719382000. - In via subordinata, ridurre il pignoramento presso terzi, con eliminazione dei crediti prescritti e degli interessi di mora
e delle ulteriori spese aggiuntive. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' , chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso in opposizione in quanto infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, del D. Lgs. 46/1999,. Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile oltre che tardiva, la spiegata opposizione / domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a carico CP_1
del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente CP_2 , e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente per i CP_3 CP_1
motivi sopra esposti, e la condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto” CP_2
Si costituiva eccependo, l'infondatezza dell'omessa indicazione nel CP_2
dettaglio dei crediti con relativi interessi e sanzioni, della mancata notifica dei sottesi atti presupposti, e dell'avvenuta prescrizione del diritto .Pertanto, concludeva “Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e per gli illustrati motivi di diritto, con conseguenziale conferma dell'opposto Atto di pignoramento ex art. 72-bis
n. 09484202400003969001 e declaratoria di debenza dei crediti portati dalle presupposte cartelle n. 09420120026894715000, n. 09420140000535847000 (ruolo n.
2013/97), n. 09420140017685855000, n. 09420150010254936000 e n.
09420160019719382000; in caso inverosimile di accoglimento della domanda per ragioni afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore ( ), tenere indenne da CP_1
ogni sfavorevole conseguenza e dichiarare la sua Controparte_6
carenza di legittimazione passiva;
− Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto degli enti resistenti a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'atto di pignoramento limitatamente alle cartelle impugnate. Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione. Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito, oggetto di opposizione risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, di cui è stata data prova degli atti interruttivi
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2042/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1615,00, oltre IVA e CPA, ove previste, con distrazione.
Palmi 11 novembre 2025 Il GOP
Dott.ssa MA RI CO