Sentenza 12 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/05/2021, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2021
N. 00621/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03555/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2004, proposto da
S.I.S.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Gambato e Francesca Gambato Caberlotto, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via della Torre, 16;
contro
Comune di Cavallino - Treporti, Regione Veneto, Comune di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Consiglio Comunale 21 ottobre 2004 n. 57 avente per oggetto "approvazione della variante tecnica alla V.P.R.G. per le aree non urbane della penisola del Cavallino adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2004";
b) della deliberazione 17 giugno 2004 n. 30 del Consiglio Comunale avente per oggetto "controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante tecnica alla V.P.R.G. per le aree non urbane della Penisola del Cavallino";
c) della deliberazione 9 marzo 2004 n. 8 del Consiglio Comunale avente per oggetto "adozione di variante tecnica alla V,P.R.G, per le aree non urbane della Penisola del Cavallino";
d) della deliberazione 21 ottobre 2004 n. 58 del Consiglio Comunale avente per oggetto adeguamento alle prescrizioni della D.G.R.V. 23 giugno 2000 n. 1836.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 31 marzo 2021, con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato in data 23 dicembre 2004, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe;
che nessuno si è costituito in giudizio per le Amministrazioni resistenti;
che all’esito dell’udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che, con memoria depositata in data 31 marzo 2021, parte ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., di rinunciare al ricorso;
che l’atto di rinuncia non risulta notificato alle controparti;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi del quarto comma del predetto art. 84;
che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO